Con  decreto  ministeriale  3  aprile  1992 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
dalla  Compagnia  ramo  industriale  e  della Compagnia carenanti del
Porto di Genova, per il periodo dal 1›  gennaio  1992  al  31  agosto
1992,   e   per   la   durata  dell'intera  sospensione,  cosi'  come
disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26,
dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma
4,  del  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.
   Il  presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 febbraio
1992, n. 11991.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle unita' produttive operanti nell'ambito del cantiere
della ex centrale elettronucleare di Montalto  di  Castro  (Viterbo),
delle  ditte  di  cui  all'elenco allegato, in forza alla data dell'8
febbraio  1988,  e'  disposta  la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 1› ottobre 1990 al 31
marzo 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
                            ELENCO DITTE
   Ferroflex Italia
   Ismes
   Con decreto  ministeriale  3  aprile  1992  in  favore  di  sedici
lavoratori   dipendenti  dalla  Mea-Middle  East  Airlines  Airliban,
occupati presso lo stabilimento di Roma  e  Milano,  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore  medie  settimanali,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella  legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 13 maggio 1991 al 17 giugno 1991.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 26 ottobre
1991, n. 11790.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in  favore  di  complessivi
cinquanta  lavoratori  operai  occupati  presso  lo  stabilimento  di
Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali,
e' disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 27 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.
   Con   decreto  ministeriale  3  aprile  1992  in  favore  di  otto
lavoratori impiegati dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con  sede  in
Omegna  (Novara),  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Maltignano
(Ascoli  Piceno)  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1› gennaio 1992 al 29 febbraio 1992.