Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti dalla Compagnia ramo industriale e della Compagnia carenanti del Porto di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1992, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 febbraio 1992, n. 11991. Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unita' produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco allegato, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1990 al 31 marzo 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. ELENCO DITTE Ferroflex Italia Ismes Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla Mea-Middle East Airlines Airliban, occupati presso lo stabilimento di Roma e Milano, quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 13 maggio 1991 al 17 giugno 1991. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 ottobre 1991, n. 11790. Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di complessivi cinquanta lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 27 ottobre 1991 al 26 aprile 1992. Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di otto lavoratori impiegati dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara), occupati presso lo stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992.