IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", ed in particolare l'art. 2, che, tra l'altro, istituisce presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte dei programmi di penetrazione commerciale - di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 15, lettera n) - in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee; istituisce presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato per l'amministrazione del fondo; stabilisce infine che le condizioni, le modalita' e l'importo massimo dei finanziamenti sono definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, 2 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 331, concernente la "Istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunita' europea", e in particolare l'art. 2, che prevede che il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti e' pari al 40% del tasso di riferimento semestrale, fissato ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tassi variabili, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento; Visto il decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, emanato ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della citata legge e recante "Condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero", e in particolare gli articoli 15 e 16, che dispongono che il tasso di riferimento di cui al precedente alinea e' costituito dal costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito e dalla commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attivita' e che il costo della provvista viene determinato semestralmente e reso noto con decreto del Ministro del tesoro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni", e in particolare l'art. 3, che prevede che le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 394 del 1981 possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali e che i settori beneficiari, i criteri, le modalita' ed i limiti dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Considerata la necessita' di disciplinare la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla citata legge n. 304 del 1990, art. 3; Decreta: Art. 1. Ai sensi del presente decreto deve intendersi per: comitato: il comitato istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394; tasso agevolato: il tasso applicato ai finanziamenti, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394; tasso di riferimento: il tasso di riferimento semestrale, fissato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, articoli 15 e 16, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tasso variabile; richiedente: l'impresa, il consorzio o l'associazione di imprese che presentino domanda per l'ottenimento di un finanziamento agevolato a fronte di spese da sostenere per la partecipazione a gare internazionali; beneficiario: l'impresa, il consorzio o l'associazione di imprese che abbiano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi del presente decreto.