IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  luglio  1981,   n.   394,   recante
"Provvedimenti  per  il  sostegno delle esportazioni italiane", ed in
particolare  l'art.  2,  che,  tra  l'altro,  istituisce  presso   il
Mediocredito  centrale  un  fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione  di  finanziamenti  a  tasso   agevolato   alle   imprese
esportatrici  a fronte dei programmi di penetrazione commerciale - di
cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 15, lettera n) - in Paesi
diversi da quelli  delle  Comunita'  europee;  istituisce  presso  il
Ministero    del    commercio    con   l'estero   un   comitato   per
l'amministrazione del fondo; stabilisce infine che le condizioni,  le
modalita'  e  l'importo  massimo  dei finanziamenti sono definiti con
decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, 2 luglio 1987,  registrato  alla
Corte  dei  conti il 20 luglio 1987, registro n. 26 Tesoro, foglio n.
331, concernente la "Istituzione presso il Mediocredito  centrale  di
un  fondo,  a  carattere  rotativo,  destinato  alla  concessione  di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di
programmi di penetrazione commerciale  in  Paesi  diversi  da  quelli
della  Comunita' europea", e in particolare l'art. 2, che prevede che
il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti e' pari
al 40% del tasso di riferimento semestrale, fissato  ai  sensi  della
legge   24  maggio  1977,  n.  227,  per  le  operazioni  di  credito
all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tassi
variabili,  vigente  alla  data  di  stipulazione  del  contratto  di
finanziamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 1› marzo 1988, n. 123,
emanato ai sensi dell'art. 18, comma quarto,  della  citata  legge  e
recante "Condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito
centrale  nelle  operazioni  di credito inerenti alle esportazioni di
merci  e  servizi  e  all'esecuzione  di  lavori  all'estero",  e  in
particolare  gli  articoli  15  e  16, che dispongono che il tasso di
riferimento di cui al precedente alinea e' costituito dal costo della
provvista sostenuto dagli istituti di  credito  e  dalla  commissione
onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  stessi  per  gli oneri
connessi alla loro attivita' e che il  costo  della  provvista  viene
determinato  semestralmente  e reso noto con decreto del Ministro del
tesoro;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti  per
la  promozione  delle  esportazioni",  e in particolare l'art. 3, che
prevede che le disponibilita' finanziarie di  cui  all'art.  2  della
citata legge n. 394 del 1981 possono essere utilizzate, nel limite di
50  miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a
fronte di spese da sostenere da parte  di  imprese  italiane  per  la
partecipazione  all'estero  a  gare  internazionali  e  che i settori
beneficiari, i criteri, le modalita' ed i  limiti  dei  finanziamenti
sono  stabiliti  con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero;
  Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  la  concessione  dei
finanziamenti  agevolati previsti dalla citata legge n. 304 del 1990,
art. 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi del presente decreto deve intendersi per:
   comitato: il comitato istituito dall'art. 2 del  decreto-legge  28
maggio  1981,  n.  251, convertito, con modificazioni, nella legge 29
luglio 1981, n. 394;
   tasso agevolato: il  tasso  applicato  ai  finanziamenti,  di  cui
all'art.  2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;
   tasso di riferimento: il tasso di riferimento semestrale,  fissato
ai  sensi  del decreto del Ministro del tesoro 1› marzo 1988, n. 123,
articoli 15 e 16,  per  le  operazioni  di  credito  all'esportazione
effettuate con provvista sul mercato interno a tasso variabile;
   richiedente:  l'impresa,  il consorzio o l'associazione di imprese
che  presentino  domanda  per  l'ottenimento  di   un   finanziamento
agevolato a fronte di spese da sostenere per la partecipazione a gare
internazionali;
   beneficiario:  l'impresa, il consorzio o l'associazione di imprese
che  abbiano  ottenuto  un  finanziamento  agevolato,  ai  sensi  del
presente decreto.