IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
  Vista la legge 12 febbraio 1965, n. 51;
  Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il  decreto  ministeriale  9  marzo  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1991;
  Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1991, registrato alla Corte
dei conti il 29 novembre 1991, registro n. 5, foglio n. 78;
  Ritenuto   di  dover  apportare  modificazioni  al  citato  decreto
ministeriale 9 marzo 1991  a  seguito  di  quanto  stabilito  con  il
suddetto   decreto   ministeriale  23  agosto  1991  in  ordine  alla
rideterminazione delle competenze della  Direzione  generale  per  lo
sviluppo  degli  scambi  ed  alla  loro  ripartizione  fra  le cinque
divisioni della direzione stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Uffici competenti
  1. Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale  9  marzo
1991 e' cosi' modificato:
  "Le richieste di contributo andranno indirizzate come segue:
    a)  Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per
lo sviluppo degli scambi - Divisione I - per  le  iniziative  che  si
svolgono in Italia;
    b)  Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per
lo sviluppo degli scambi - Divisione III - per le iniziative  che  si
svolgono nei Paesi del Nord, Centro e Sud America;
    c)  Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per
lo sviluppo degli scambi - Divisione IV - per le  iniziative  che  si
svolgono nei Paesi dell'Europa (CEE, EFTA, PECO);
    d)  Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per
lo sviluppo degli scambi - Divisione V - per  le  iniziative  che  si
svolgono nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania.
  Le  divisioni  competenti  provvederanno  ad  istruire le pratiche,
sentito il Comitato di cui al  decreto  ministeriale  31  marzo  1971
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del 20 aprile 1971),
modificato dal decreto  ministeriale  28  febbraio  1980  (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1980) ed a predisporre i
provvedimenti conclusivi del  procedimento  prima  dell'inizio  delle
manifestazioni cui le richieste si riferiscono.
  Funzionario  responsabile  del  procedimento  e' il primo dirigente
delle relative divisioni".
  Alla   divisione   competente   andra',   parimenti,   inviata   la
documentazione  necessaria ai fini della liquidazione del contributo,
come disposto al successivo art. 6 del citato decreto ministeriale  9
marzo 1991.