IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083; Vista la legge 12 febbraio 1965, n. 51; Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1991; Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991, registro n. 5, foglio n. 78; Ritenuto di dover apportare modificazioni al citato decreto ministeriale 9 marzo 1991 a seguito di quanto stabilito con il suddetto decreto ministeriale 23 agosto 1991 in ordine alla rideterminazione delle competenze della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi ed alla loro ripartizione fra le cinque divisioni della direzione stessa; Decreta: Art. 1. Uffici competenti 1. Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1991 e' cosi' modificato: "Le richieste di contributo andranno indirizzate come segue: a) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - per le iniziative che si svolgono in Italia; b) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione III - per le iniziative che si svolgono nei Paesi del Nord, Centro e Sud America; c) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione IV - per le iniziative che si svolgono nei Paesi dell'Europa (CEE, EFTA, PECO); d) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione V - per le iniziative che si svolgono nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania. Le divisioni competenti provvederanno ad istruire le pratiche, sentito il Comitato di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 20 aprile 1971), modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1980) ed a predisporre i provvedimenti conclusivi del procedimento prima dell'inizio delle manifestazioni cui le richieste si riferiscono. Funzionario responsabile del procedimento e' il primo dirigente delle relative divisioni". Alla divisione competente andra', parimenti, inviata la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo, come disposto al successivo art. 6 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1991.