In  relazione  alla  legge  n.  83 del 21 febbraio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58  del  10  marzo  1989  ed  al  decreto
ministeriale  25  marzo  1992, in corso di pubblicazione, relativi al
sostegno  pubblico  in  favore  dei  consorzi  all'esportazione,   si
specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e
la   documentazione   che  dovra'  essere  presentata  da  parte  dei
richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.
  I consorzi richiedenti dovranno inoltrare domanda in  carta  legale
al  Ministero  del commercio con l'estero - Direzione generale per lo
sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.
  Nella domanda (v. schema allegato) dovra' essere indicato:
   l'esatta ragione sociale del consorzio o societa'  consortile,  la
sede  sociale,  distinguendo  quella amministrativa da quella legale,
ove ricorrano, con indirizzo e recapito  telefonico;  il  nome  e  la
qualificazione del responsabile legale che sottoscrive la domanda;
   il  totale  delle  spese  di  cui  al conto economico del bilancio
consortile sulle  quali  e'  richiesto  il  contributo  ministeriale,
tenendo presente che le spese ammissibili sono quelle di cui all'art.
2  del  citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 che ha stabilito le
direttive e i criteri per la valutazione delle domande di  contributo
finanziario inoltrate dai consorzi export.
  Al  fine  del  riconoscimento  del  contributo, il consorzio dovra'
inoltre specificare:
   di  non  aver  ricevuto  da  regioni,  finanziarie  regionali   ed
organismi  con  partecipazione  maggioritaria  delle  regioni stesse,
contributi di competenza dell'esercizio  finanziario  di  riferimento
sulla generalita' delle spese consortili;
   il  totale  dei  contributi ricevuti nell'esercizio finanziario di
riferimento da: Ministeri ed enti pubblici, regioni ed organismi  con
partecipazione  maggioritaria  delle  regioni  a fronte di specifiche
iniziative,  cioe'  non  erogati  sulle   generalita'   delle   spese
consortili,  nonche'  i  contributi  ricevuti  a qualsiasi titolo dai
seguenti organismi pubblici: province, comuni, camere  di  commercio,
centri  esteri  regionali ed eventuali organismi che ne costituiscano
emanazione.  Detti importi dovranno trovare corrispondenza nelle rel-
ative voci d'entrata del bilancio consortile;
   le   modalita'   per   l'eventuale   versamento   del   contributo
ministeriale e cioe':
    numero del conto corrente bancario o postale;
    dichiarazione  circa  l'obbligo  dell'esibizione,  o  meno, della
bolletta di incasso;
    numero del codice fiscale.
  Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
   a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonche' dello  statuto
del  consorzio  vigente al momento della domanda; da tali atti dovra'
risultare il rispetto delle condizioni di legge.  In  particolare  lo
statuto  dovra'  espressamente  riportare il divieto di distribuzione
degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure  in  caso  di  scioglimento  del
consorzio  o  della  societa'  consortile,  nonche'  lo scopo sociale
esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.
  Detti  documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli
atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti  nuovi
nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.
  Tale  aspetto  trovera'  certificazione  nell'atto  notorio o nella
dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.
  Qualora siano intervenute  modifiche,  occorrera'  trasmettere,  in
allegato  alla  domanda  di  contributo, copia autenticata degli atti
consortili di modifica;
   b) atto notorio o dichiarazione  sostitutiva,  in  regola  con  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,  resa dal responsabile
legale del consorzio secondo le disposizioni della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  e  le  successive  variazioni,  dove  si attestino le
caratteristiche consortili, facendo riferimento a quanto previsto, in
tema di requisiti, dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 marzo 1992
applicativo della legge n. 83/1989 precedentemente indicato, nonche',
se del caso, dai decreti del Ministero dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato emanati in applicazione del terzo comma dell'art.
2 della legge n. 83/1989, ed inoltre, al fine dell'individuazione  di
eventuali  elementi  preferenziali,  dall'art.  3  del citato decreto
ministeriale 25 marzo 1992.
  Da tale atto (v. schema allegato) dovra' risultare in particolare:
   1) la data di costituzione del consorzio o societa'  consortile  e
lo  statuto  vigente  (con  indicazione  delle  eventuali modifiche);
l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio
di  amministrazione;  l'indicazione  di  eventuali  consorziati   che
detengano  una partecipazione superiore al 10%, nonche' di quelli per
conto dei quali il consorzio o la societa' consortile operi  in  modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
   2)   il   numero   delle  imprese  consorziate  al  momento  della
presentazione della domanda  indicando,  per  ognuna,  il  numero  di
iscrizione  alla  relativa camera di commercio, nonche' il settore di
attivita' (industriale, commerciale, artigianale);
   3) la natura di  piccole  e  medie  imprese  quanto  ai  requisiti
dimensionali  ai  sensi  della  legge  2 agosto 1977, n. 675, art. 2,
secondo comma, lettera f), ovvero se trattasi di imprese artigiane di
cui alla legge  8  agosto  1985,  n.  443,  nonche'  la  mancanza  di
collegamenti  di carattere tecnico-finanziario tali da configurare le
stesse imprese come appartenenti  ad  un  gruppo  imprenditoriale  in
rispetto del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 83/1989;
   4)  l'ubicazione,  ove  ricorra,  del  consorzio  e  delle imprese
consorziate nei territori di cui all'art. 1  del  testo  unico  delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
   5) che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente  asso-
ciate  a  piu'  di  due  consorzi per il commercio estero, di cui uno
promozionale  e  uno  di  vendita,  che  usufruiscano  di  contributi
finanziari  annuali  di  cui alla legge n. 83/1989, restando salva la
possibilita'  per  le  imprese  di  partecipare  anche  ad  ulteriori
consorzi  costituiti  con lo scopo esclusivo di gestire una struttura
stabile  all'estero  per  la  penetrazione   commerciale   in   Paesi
extracomunitari (di cui va allegato lo statuto);
   6)  la  dotazione,  o  meno,  di  una  stabile struttura operativa
(propria sede e proprio personale);
   7)  la disponibilita', o meno, all'estero di stabili strutture per
la commercializzazione del prodotto italiano;
   8) l'aver svolto, o meno, all'estero attivita' "promozionale"  per
un  importo  di  spesa  non  inferiore  al 30% del totale delle spese
ammesse a  contributo;  tale  dichiarazione  deve  trovare  riscontro
nell'illustrazione delle voci di bilancio;
   9)  (per  i  consorzi  di  nuova formazione, cioe' costituiti dopo
l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) che il consorzio  associa
in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi,
restando inteso che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque
anni di vita del consorzio;
   10)  l'ammontare  del  fondo  consortile,  nei termini di cui alla
legge n. 83/1989;
   11) che l'attivita' svolta  e'  stata  finalizzata  esclusivamente
all'esportazione  dei  prodotti  delle imprese consorziate e non alle
vendite sul mercato interno;
   c)  certificato  del  competente  tribunale  attestante  il  pieno
godimento dei propri diritti da parte del consorzio;
   d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario
oggetto  della  domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da
cui  risultino  chiaramente  gli  estremi  del  deposito  presso   la
cancelleria del tribunale;
   e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in
domanda,  a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo
l'elencazione di cui al citato decreto ministeriale 25 marzo  1992  e
con  riferimento  alle  corrispondenti voci esposte in bilancio (vedi
schema allegato);
    f) dichiarazione del  legale  rappresentante  illustrativa  delle
voci di cui al conto profitti e perdite;
    g)  apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e
certificazione bilanci qualora il totale delle  spese  ammissibili  a
contributo superi l'importo di lire 300 milioni;
    h)  dettagliata  relazione  concernente  le  specifiche attivita'
svolte nel corso dell'anno di riferimento;
    i) programma delle attivita' che il  consorzio  intende  svolgere
nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;
    l)  eventuale  dichiarazione  dell'organismo  ospitante (regione,
associazione imprenditoriale ovvero camera di commercio o societa' di
servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha
la sede operativa,  attestante  che  il  consorzio  usufruisce  delle
strutture e del personale di detti enti;
    m)  fotocopia  della  ricevuta della raccomandata con la quale e'
stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e  della
documentazione relativa.
  In  considerazione  del  divieto  del cumulo di contributi di fonte
pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto al comma  6,  art.
5,  della  legge n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale
quei consorzi  all'esportazione  che  abbiano  ottenuto  da  regioni,
finanziarie  regionali  ed organismi con partecipazione maggioritaria
delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile  di
riferimento, sulla generalita' delle spese.
  Tutta la documentazione dovra' essere inviata in duplice copia.
  Le  domande  ai  sensi della legge devono pervenire, complete della
documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per  le
domande  inoltrate  a mezzo raccomandata postale fara' fede il timbro
delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la spedizione entro
detto  termine  (dovra',  pertanto, a richiesta dell'amministrazione,
essere prodotta copia della ricevuta postale).
  Le domande ritardatarie, comunque  pervenute  fino  al  30  giugno,
saranno  prese in considerazione sulle eventuali disponibilita' resi-
due di bilancio.
  Il consorzio  richiedente  dovra'  constestualmente  spedire  copia
della  domanda e copia di tutta la documentazione allegata anche alla
regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso.
  In vista dell'adozione del provvedimento concessivo del contributo,
l'amministrazione dovra' disporre di idonea certificazione  antimafia
relativa  al  consorzio,  resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55, e  successive  modifiche.  A  tal  fine,  considerato  che  detta
documentazione  deve  essere acquisita dall'Amministrazione entro tre
mesi dalla data di rilascio, i consorzi interessati sono invitati  ad
attivarsi  tempestivamente  in  modo  da  poter disporre ed inoltrare
all'amministrazione  entro  il  15  settembre  la  certificazione  in
parola. Si precisa che la certificazione antimafia deve riguardare il
consorzio  ed  i suoi organi responsabili (la persona del presidente,
vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione),  nonche'
i   soci   (ditte   e  rispettivi  responsabili)  che  detengano  una
partecipazione superiore al 10% ed eventuali  consorziati  per  conto
dei  quali  il  consorzio  o  la  societa'  consortile  operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
  Si richiamano i consorzi al rispetto delle norme di legge  in  tema
di  requisiti  soggettivi,  in  particolare  relativamente  a  quanto
previsto al comma 4, art. 2, della legge n. 83/1989 circa il  divieto
di  distribuzione  utili  anche  in  caso di scioglimento, che dovra'
trovare espressa formulazione nello statuto. Ugualmente dovra' essere
certa la sottoscrizione delle quote del  fondo  consortile  da  parte
delle imprese consorziate nei termini di legge.
  Infine,   in   materia   di  deposito  in  tribunale  del  bilancio
consortile, si ricordano i termini previsti dalla  normativa  vigente
in materia.
  Si  sara' grati ai destinatari della presente circolare se vorranno
dare la massima diffusione e pubblicita' alle  disposizioni  in  essa
contenute.
                                               Il Ministro: LATTANZIO