In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, in corso di pubblicazione, relativi al sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovra' essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione. I consorzi richiedenti dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma. Nella domanda (v. schema allegato) dovra' essere indicato: l'esatta ragione sociale del consorzio o societa' consortile, la sede sociale, distinguendo quella amministrativa da quella legale, ove ricorrano, con indirizzo e recapito telefonico; il nome e la qualificazione del responsabile legale che sottoscrive la domanda; il totale delle spese di cui al conto economico del bilancio consortile sulle quali e' richiesto il contributo ministeriale, tenendo presente che le spese ammissibili sono quelle di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 che ha stabilito le direttive e i criteri per la valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi export. Al fine del riconoscimento del contributo, il consorzio dovra' inoltre specificare: di non aver ricevuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni stesse, contributi di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento sulla generalita' delle spese consortili; il totale dei contributi ricevuti nell'esercizio finanziario di riferimento da: Ministeri ed enti pubblici, regioni ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni a fronte di specifiche iniziative, cioe' non erogati sulle generalita' delle spese consortili, nonche' i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dai seguenti organismi pubblici: province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali ed eventuali organismi che ne costituiscano emanazione. Detti importi dovranno trovare corrispondenza nelle rel- ative voci d'entrata del bilancio consortile; le modalita' per l'eventuale versamento del contributo ministeriale e cioe': numero del conto corrente bancario o postale; dichiarazione circa l'obbligo dell'esibizione, o meno, della bolletta di incasso; numero del codice fiscale. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonche' dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovra' risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovra' espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile, nonche' lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge. Detti documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche. Tale aspetto trovera' certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio. Qualora siano intervenute modifiche, occorrera' trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica; b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni, dove si attestino le caratteristiche consortili, facendo riferimento a quanto previsto, in tema di requisiti, dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 applicativo della legge n. 83/1989 precedentemente indicato, nonche', se del caso, dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989, ed inoltre, al fine dell'individuazione di eventuali elementi preferenziali, dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992. Da tale atto (v. schema allegato) dovra' risultare in particolare: 1) la data di costituzione del consorzio o societa' consortile e lo statuto vigente (con indicazione delle eventuali modifiche); l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, nonche' di quelli per conto dei quali il consorzio o la societa' consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 2) il numero delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda indicando, per ognuna, il numero di iscrizione alla relativa camera di commercio, nonche' il settore di attivita' (industriale, commerciale, artigianale); 3) la natura di piccole e medie imprese quanto ai requisiti dimensionali ai sensi della legge 2 agosto 1977, n. 675, art. 2, secondo comma, lettera f), ovvero se trattasi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' la mancanza di collegamenti di carattere tecnico-finanziario tali da configurare le stesse imprese come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in rispetto del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 83/1989; 4) l'ubicazione, ove ricorra, del consorzio e delle imprese consorziate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 5) che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente asso- ciate a piu' di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano di contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989, restando salva la possibilita' per le imprese di partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari (di cui va allegato lo statuto); 6) la dotazione, o meno, di una stabile struttura operativa (propria sede e proprio personale); 7) la disponibilita', o meno, all'estero di stabili strutture per la commercializzazione del prodotto italiano; 8) l'aver svolto, o meno, all'estero attivita' "promozionale" per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo; tale dichiarazione deve trovare riscontro nell'illustrazione delle voci di bilancio; 9) (per i consorzi di nuova formazione, cioe' costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) che il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi, restando inteso che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio; 10) l'ammontare del fondo consortile, nei termini di cui alla legge n. 83/1989; 11) che l'attivita' svolta e' stata finalizzata esclusivamente all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non alle vendite sul mercato interno; c) certificato del competente tribunale attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio; d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale; e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (vedi schema allegato); f) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite; g) apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e certificazione bilanci qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni; h) dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte nel corso dell'anno di riferimento; i) programma delle attivita' che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo; l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale ovvero camera di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti; m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale e' stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa. In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto al comma 6, art. 5, della legge n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi all'esportazione che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalita' delle spese. Tutta la documentazione dovra' essere inviata in duplice copia. Le domande ai sensi della legge devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale fara' fede il timbro delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la spedizione entro detto termine (dovra', pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale). Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilita' resi- due di bilancio. Il consorzio richiedente dovra' constestualmente spedire copia della domanda e copia di tutta la documentazione allegata anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso. In vista dell'adozione del provvedimento concessivo del contributo, l'amministrazione dovra' disporre di idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. A tal fine, considerato che detta documentazione deve essere acquisita dall'Amministrazione entro tre mesi dalla data di rilascio, i consorzi interessati sono invitati ad attivarsi tempestivamente in modo da poter disporre ed inoltrare all'amministrazione entro il 15 settembre la certificazione in parola. Si precisa che la certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione), nonche' i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano una partecipazione superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la societa' consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Si richiamano i consorzi al rispetto delle norme di legge in tema di requisiti soggettivi, in particolare relativamente a quanto previsto al comma 4, art. 2, della legge n. 83/1989 circa il divieto di distribuzione utili anche in caso di scioglimento, che dovra' trovare espressa formulazione nello statuto. Ugualmente dovra' essere certa la sottoscrizione delle quote del fondo consortile da parte delle imprese consorziate nei termini di legge. Infine, in materia di deposito in tribunale del bilancio consortile, si ricordano i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Si sara' grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicita' alle disposizioni in essa contenute. Il Ministro: LATTANZIO