IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che agli effetti dell'Irpef e dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per rettificare in aumento quelle gia' presentate; Visto l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali; Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che autorizza coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente a presentare apposita istanza per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41; Visto l'art. 39, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento delle imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle sopratasse, e delle somme dovute a norma dell'art. 57, comma 6, dovute in base a dichiarazione integrativa o ad apposita istanza; Visti gli articoli 39, comma 2, e 59, comma 1, che stabiliscono i termini e le modalita' di versamento delle imposte dovute in base a dichiarazione integrativa; Visto l'art. 41, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita' di riscossione; Visto l'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede l'applicazione, a carico delle aziende di credito, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute; Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale a carico delle aziende di credito se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali; Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che proroga alcuni termini di versamento; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con il quale all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento; Ritenuta la necessita' di predisporre una nuova modulistica per il versamento delle entrate di cui ai citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Decreta: Art. 1. Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti: 1) delle imposte Irpef e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 2) delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 3) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.