IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  che  prevede  le  modalita' di versamento
diretto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche mediante
delega  ad  una  delle  aziende  di  credito  di  cui all'art. 54 del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse  rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706,  modificato  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 707, aventi un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visto  l'art.  32  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, che agli
effetti  dell'Irpef  e  dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare
dichiarazione   integrativa   in   luogo  di  quelle  omesse,  o  per
rettificare in aumento quelle gia' presentate;
  Visto  l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente
la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali;
  Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
autorizza  coloro  che  hanno  perso  la  rappresentanza del soggetto
passivo  o  inadempiente  a  presentare  apposita istanza per evitare
l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei
modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41;
  Visto l'art. 39, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
prevede  il  sistema  del  versamento  diretto per il pagamento delle
imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle sopratasse, e delle
somme  dovute  a  norma  dell'art.  57,  comma  6,  dovute  in base a
dichiarazione integrativa o ad apposita istanza;
  Visti  gli  articoli 39, comma 2, e 59, comma 1, che stabiliscono i
termini  e  le modalita' di versamento delle imposte dovute in base a
dichiarazione integrativa;
  Visto  l'art.  41,  comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto
ministeriale   di   concerto   con   il   Ministro   del  tesoro  per
l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita'
di riscossione;
  Visto  l'art.  1  della  legge  2  maggio 1976, n. 160, che prevede
l'applicazione,  a carico delle aziende di credito, di una penale del
2%  giornaliero  nel  caso  di  ritardato  versamento alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute;
  Visto  l'art.  5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce
l'importo  minimo  e massimo delle commissioni spettanti alle aziende
di  credito  e  riduce  allo  0,50 per cento la misura della penale a
carico delle aziende di credito se il mancato versamento e' dovuto ad
errori materiali;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  28 febbraio 1992, n. 174, che
proroga alcuni termini di versamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  gennaio  1992,  con  il quale
all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento;
  Ritenuta  la necessita' di predisporre una nuova modulistica per il
versamento  delle  entrate  di  cui ai citati articoli della legge 30
dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti:
   1) delle imposte Irpef e Ilor dovute in base a dichiarazione
integrativa,  come  disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
   2)  delle  somme  dovute per la definizione di controversie aventi
per  oggetto  pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni che
non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione
integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
   3)  delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza
del  soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di
sopratasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi.