IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerata la grave situazione venutasi a creare, nelle prime ore del giorno 10 aprile 1992, nella zona del comune di Zafferana Etnea, dove il deflusso della colata lavica in corso dal 14 dicembre 1991 ha assunto caratteri di estrema pericolosita' per l'abitato e per il territorio, a causa del superamento delle opere di contenimento disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 2205/FPC in data 2 gennaio 1992; Vista la nota in data 11 aprile 1992, con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona sul fenomeno eruttivo in atto, allegando il verbale dal quale emerge la grave situazione di pericolo incombente sul comune di Zafferana Etnea per effetto del percorso assunto dalla colata lavica; Ritenuto che, effettivamente, la situazione innanzi citata determina una grave emergenza non fronteggiabile dalle amministrazioni competenti in via ordinaria e che, quindi, la situazione sia tale da legittimare lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Si dichiara lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea, nonche' degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno calamitoso indicato nelle premesse. Il termine finale di efficacia del presente decreto, correlato all'evolversi dell'eruzione in atto, sara' fissato con successivo provvedimento alla cessazione dello stato di pericolosita' dell'evento, da accertare a cura della commissione grandi rischi. Il presente decreto ha effetto immediato. Roma, 11 aprile 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro per il coordinamento della protezione civile CAPRIA