IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 39 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n. 14 del 13 giugno 1988 nonche' l'art. 1 e l'art. 2, comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 del
13 giugno 1988 che stabiliscono il recupero degli interessi  maturati
sui contributi erogati ai sensi degli articoli 32 e 21 della legge 14
maggio 1981, n. 219, non tempestivamente utilizzati;
  Preso  atto  del  contenzioso  instauratosi  con  i beneficiari dei
contributi previsti dal suindicato art. 32, in tema  di  applicazione
della suddetta ordinanza n. 14/88 ed altresi' dell'esito negativo per
l'amministrazione  dei  lodi arbitrali finora adottati nell'ambito di
tale contenzioso;
  Visto il parere dell'Avvocatura generale delle Stato emesso in data
28 settembre 1991, n. 79528, nel quale si afferma la fondatezza delle
decisioni arbitrali e la inopportunita' di procedere  ad  impugnativa
delle decisioni medesime;
  Ritenuta  la  opportunita'  di  prevenire  un ulteriore contenzioso
dall'esito negativo suscettibile di aumentare l'importo  delle  somme
da restituire ai beneficiari;
  Su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Decreta:
  L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n.  14  del  13  giugno  1988  e  l'art. 1 nonche' l'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 del 13
giugno 1988 si applicano solo agli  anticipi  di  contributo  erogati
sulla  base  di  disciplinari  sottoscritti a decorrere dal 16 giugno
1988.
   Roma, 6 marzo 1992
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             ANDREOTTI
Il Ministro per gli interventi
 straordinari nel Mezzogiorno
          MANNINO