IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta  modificato  dall'articolo  19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento,  nel limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso  l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art.  3, con cui si e'  stabilito  il
limite  massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  825290  in  data  10  marzo  1992,
concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati  in  ECU
(CTE),  per  l'importo  di  nominali  750 milioni di ECU, al tasso di
interesse del 10,20%, con inizio il 23 marzo 1992 e scadenza 23 marzo
1997,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferito ad un "diritto di sottoscrizione";
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre la riapertura delle  sottoscrizioni  relative  alla  cennata
emissione di CTE con godimento 23 marzo 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 23 marzo 1992,  di  cui
alle  premesse,  per  un ammontare nominale massimo di 750 milioni di
ECU.