IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
pivate,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge  n.  990  del
1969,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  12  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 18 febbraio 1992, con il
quale e' stato fatto divieto alla Compagnia Tirrena di  assicurazioni
S.p.a., con sede in Roma, di compiere atti di disposizione sui propri
beni  a  norma  degli  articoli  43 e 44 della citata legge 10 giugno
1978, n. 295;
  Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1992, con  il  quale
e' stato posto il vincolo ai sensi dell'art. 46 della citata legge 10
giugno 1978, n. 295, sopra le attivita' di proprieta' della Compagnia
Tirrena di assicurazioni S.p.a.;
  Vista  la  lettera  in  data 18 ottobre 1991, n. 2774, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  ha  formulato,  nei  confronti della Compagnia
Tirrena di assicurazioni S.p.a., contestazione di grave e persistente
stato di irregolare funzionamento ai sensi  della  vigente  normativa
ivi  compresi  gli  articoli 57 della legge n. 295 del 1978 e 7 della
legge n. 576 del 1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n.  20
del 1991;
  Vista  la  lettera  in  data  11  marzo  1992, n. 3026 con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'istituto   stesso   ha   deliberato   di  proporre  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a  carico
della  sopra  indicata  Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. del
provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982,  n.  576,
come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni   private,   relativa   alla   Compagnia   Tirrena   di
assicurazioni  S.p.a.,  predisposta dell'ISVAP in data 11 marzo 1992,
le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui  integralmente
recepite;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  Commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 10 aprile 1992;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare  l'adozione  di  piu'   gravi
provvedimenti  sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli
assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni  assicurative,
nonche'  dei  dipendenti  della  Compagnia  Tirrena  di assicurazioni
S.p.a.,  appare  opportuno  disporre  lo  scioglimento  degli  organi
amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti   gli   organi  amministrativi  e  sindacali  ordinari  della
Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.
  La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria  e
del  comitato  di  sorveglianza della predetta impresa sara' disposta
dall'Istituto per la sorveglianza sulle assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 15 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO