IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni pivate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990 del 1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 12 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1992, con il quale e' stato fatto divieto alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, di compiere atti di disposizione sui propri beni a norma degli articoli 43 e 44 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295; Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1992, con il quale e' stato posto il vincolo ai sensi dell'art. 46 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, sopra le attivita' di proprieta' della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.; Vista la lettera in data 18 ottobre 1991, n. 2774, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha formulato, nei confronti della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., contestazione di grave e persistente stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa ivi compresi gli articoli 57 della legge n. 295 del 1978 e 7 della legge n. 576 del 1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991; Vista la lettera in data 11 marzo 1992, n. 3026 con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, relativa alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., predisposta dell'ISVAP in data 11 marzo 1992, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 10 aprile 1992; Ritenuto che, al fine di evitare l'adozione di piu' gravi provvedimenti sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei dipendenti della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa'; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la sorveglianza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 aprile 1992 Il Ministro: BODRATO