IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto 4 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, concernente: "Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi"; Ritenuto di dover provvedere a nuova formulazione della lettera a) dell'art. 1 del decreto stesso, per quanto attiene all'individuazione specifica dei parametri tecnici relativi all'acutezza visiva; Decreta: Art. 1. L'art.1, lettera a), e' sostituito dal seguente: a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Tale visus puo' essere raggiunto anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di refrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare semplice, composto, misto, miopico e/o ipermetropico: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio. Sono altresi' considerati causa di non idoneita': i disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci che provochino ambliopia e/o diplopia; l'insufficiente visione notturna; ogni altro difetto dell'apparato visivo che comporti un'alterazione del campo visivo.