IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto 4 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  304 del 30 dicembre 1991, concernente: "Determinazione
dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi";
  Ritenuto di dover provvedere a nuova formulazione della lettera  a)
dell'art. 1 del decreto stesso, per quanto attiene all'individuazione
specifica dei parametri tecnici relativi all'acutezza visiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.1, lettera a), e' sostituito dal seguente:
    a)  acutezza  visiva,  non inferiore a 12/10 complessivi, con non
meno di 5/10 per l'occhio che  vede  meno.  Tale  visus  puo'  essere
raggiunto anche con l'uso di lenti.
Eventuali vizi di refrazione non devono superare i seguenti limiti:
    miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
    astigmatismo  regolare  semplice,  composto,  misto,  miopico e/o
ipermetropico: 3 diottrie quale somma  dell'astigmatismo  miopico  ed
ipermetropico  in  ciascun occhio. Sono altresi' considerati causa di
non  idoneita':  i  disturbi  della  motilita'  dei  muscoli  oculari
estrinseci che provochino ambliopia e/o diplopia;
    l'insufficiente    visione    notturna;    ogni   altro   difetto
dell'apparato visivo che comporti un'alterazione del campo visivo.