IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 1› luglio 1970, n. 518, concernente il riordinamento
delle camere di commercio italiane all'estero;
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990,  con  il  quale  da
ultimo  sono  stati stabiliti i criteri da prendere in considerazione
ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo alle spese
di  funzionamento  delle  camere  di  commercio  italiane  all'estero
riconosciute dal Governo italiano ai sensi della legge suindicata;
  Ritenuto di dover apportare modifiche ai criteri di cui al suddetto
decreto   ministeriale,  tenuto  conto  della  necessita'  di  meglio
finalizzare l'intervento pubblico  in  favore  dell'attivita'  svolta
dalle camere per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali
con l'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Criteri per la concessione del contributo
  1.  Le  richieste  di  contributo saranno inoltrate dalle camere di
commercio italiane all'estero per  il  tramite  della  rappresentanza
diplomatica  italiana  territorialmente  competente,  che  esprimera'
sulle stesse il proprio motivato ed articolato parere.
  2. L'accoglimento delle singole richieste di contributo e la misura
dei contributi stessi saranno decisi sulla base  dei  criteri  e  dei
parametri  stabiliti  nel  presente  decreto,  entro  i  limiti dello
stanziamento  dell'apposito  capitolo  del  bilancio  ministeriale  e
valutando,  anche  alla  luce  del  parere  di cui sopra, l'attivita'
svolta dalle camere nell'anno precedente  in  favore  dello  sviluppo
delle  relazioni  commerciali con l'Italia, nel quadro dell'interesse
che  al  riguardo  presenta  il  mercato  locale,  e   prendendo   in
considerazione le spese di funzionamento di cui al bilancio camerale,
che  andranno  distinte  in:  spese di funzionamento ordinarie, spese
straordinarie sostenute per il  miglioramento  dell'efficienza  della
camera,  spese  per lo sviluppo dei rapporti fra le imprenditorie dei
due Paesi e per i conseguenti servizi di assistenza.