IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 1 luglio 1970, n. 518, concernente il riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, con il quale da ultimo sono stati stabiliti i criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo alle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano ai sensi della legge suindicata; Ritenuto di dover apportare modifiche ai criteri di cui al suddetto decreto ministeriale, tenuto conto della necessita' di meglio finalizzare l'intervento pubblico in favore dell'attivita' svolta dalle camere per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con l'Italia; Decreta: Art. 1. Criteri per la concessione del contributo 1. Le richieste di contributo saranno inoltrate dalle camere di commercio italiane all'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, che esprimera' sulle stesse il proprio motivato ed articolato parere. 2. L'accoglimento delle singole richieste di contributo e la misura dei contributi stessi saranno decisi sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel presente decreto, entro i limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio ministeriale e valutando, anche alla luce del parere di cui sopra, l'attivita' svolta dalle camere nell'anno precedente in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, nel quadro dell'interesse che al riguardo presenta il mercato locale, e prendendo in considerazione le spese di funzionamento di cui al bilancio camerale, che andranno distinte in: spese di funzionamento ordinarie, spese straordinarie sostenute per il miglioramento dell'efficienza della camera, spese per lo sviluppo dei rapporti fra le imprenditorie dei due Paesi e per i conseguenti servizi di assistenza.