IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1992, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle province di Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso e Isernia, tempestivamente segnalata dalle competenti prefetture, a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi, con particolare violenza, sulle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle predette province, ingenti danni con interruzione della viabilita', di reti fognanti e idriche, frane e smottamenti, crollo o intransitabilita' di ponti, rottura di argini con conseguente esondazione di corsi d'acqua ed allagamento di terreni coltivati ed immobili ad uso abitativo o produttivo, in particolare nel comune di Porto d'Ascoli; Viste la delibera della giunta regionale dell'Abruzzo n. 21 del 13 aprile 1992, della giunta regionale delle Marche n. 15 dell'11 aprile 1992 e la delibera della giunta regionale del Molise n. 1251 del 13 aprile 1992 con le quali sono state segnalate le emergenze derivanti dai predetti eventi atmosferici e richiesti provvedimenti urgenti a sostegno delle zone colpite; Considerato che in conseguenza dei sopra citati eventi si sono de- terminate situazioni suscettibili di minacciare incolumita' delle persone o di arrecare maggiori danni alle persone od ai beni; Viste le relazioni pervenute, nella riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 15 aprile 1992, dalle competenti prefetture, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dalle amministrazioni regionali con le quali si riferisce circa i piu' urgenti interventi di soccorso a tutela della pubblica e privata incolumita'; Ritenuto che sussiste la necessita', per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ravvisata la necessita' di dover disporre l'attribuzione di un contributo straordinario in favore delle regioni colpite, ad integrazione delle risorse finanziarie messe dalle medesime a disposizione a carico dei bilanci regionali, per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessitati dagli eventi calamitosi di cui sopra, di fronteggiare le prime inderogabili esigenze assistenziali in favore dei nuclei familiari necessitati allo sgombero dalle proprie abitazioni allagate nonche' di consentire alle regioni colpite di utilizzare prioritariamente per gli interventi di somma urgenza di cui trattasi i fondi alle medesime assegnati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; Ravvisata inoltre l'opportunita' di consentire da parte dei competenti provveditorati alle opere pubbliche, d'intesa con le regioni interessate, la esecuzione con priorita' degli interventi di somma urgenza di competenza statale e regionale nelle province colpite dai sopra citati eventi alluvionali nonche' quelli interessanti la viabilita' statale di competenza dell'A.N.A.S.; Sentito il Ministero del tesoro; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni e integrazioni, gli articoli 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 nonche' la normativa in materia di opere pubbliche, contrattuale, contabilita' e bilancio vigente per le amministrazioni interessate; Dispone: Art. 1. 1. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali citati nelle premesse, relativi alle opere idrauliche, alla viabilita', alle opere di presidio, ai dissesti idrogeologici ed alle infrastrutture, e' attribuito alle regioni Abruzzo, Marche e Molise un contributo straordinario, rispettivamente di lire 2.500 milioni, lire 2.000 milioni e lire 500 milioni. 2. Per le prime inderogabili esigenze assistenziali a favore dei nuclei necessitati allo sgombero dalle abitazioni temporaneamente inagibili in provincia di Ascoli Piceno, e' assegnata la somma di L. 500.000.000 al prefetto della suddetta provincia, che provvedera' alla relativa rendicontazione. 3. L'assegnazione alle regioni dei fondi previsti dal comma 1 e' disposta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile previo invio, da parte delle medesime, dei verbali di somma urgenza redatti ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, "Regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato", corredati dalle relative perizie tecniche.