IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1992,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista  la  legge  24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale di protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10  aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il coordinamento
della protezione civile, e' stato delegato ad esercitare le  funzioni
di  coordinamento,  di  indirizzo, di promozione di iniziative, anche
normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita'  attribuite  allo
stesso  Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle
province  di  Pescara,  Chieti,  Teramo,  Ascoli  Piceno,   Macerata,
Campobasso  e  Isernia,  tempestivamente  segnalata  dalle competenti
prefetture, a  seguito  degli  eventi  alluvionali  abbattutisi,  con
particolare  violenza,  sulle  regioni  Abruzzo,  Marche e Molise nei
giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle
predette province, ingenti danni con interruzione  della  viabilita',
di   reti   fognanti   e  idriche,  frane  e  smottamenti,  crollo  o
intransitabilita'  di  ponti,  rottura  di  argini  con   conseguente
esondazione  di  corsi d'acqua ed allagamento di terreni coltivati ed
immobili ad uso abitativo o produttivo, in particolare nel comune  di
Porto d'Ascoli;
  Viste  la delibera della giunta regionale dell'Abruzzo n. 21 del 13
aprile 1992, della giunta regionale delle Marche n. 15 dell'11 aprile
1992 e la delibera della giunta regionale del Molise n. 1251  del  13
aprile  1992 con le quali sono state segnalate le emergenze derivanti
dai predetti eventi atmosferici e richiesti provvedimenti  urgenti  a
sostegno delle zone colpite;
  Considerato  che in conseguenza dei sopra citati eventi si sono de-
terminate situazioni suscettibili  di  minacciare  incolumita'  delle
persone o di arrecare maggiori danni alle persone od ai beni;
  Viste  le  relazioni  pervenute,  nella riunione tenutasi presso il
Dipartimento della protezione civile il giorno 15 aprile 1992,  dalle
competenti   prefetture,  dai  provveditorati  regionali  alle  opere
pubbliche e dalle amministrazioni regionali con le quali si riferisce
circa i piu' urgenti interventi di soccorso a tutela della pubblica e
privata incolumita';
  Ritenuto  che  sussiste  la  necessita',  per  le  motivazioni   in
precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma
3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dover  disporre l'attribuzione di un
contributo  straordinario  in  favore  delle  regioni   colpite,   ad
integrazione   delle  risorse  finanziarie  messe  dalle  medesime  a
disposizione a carico dei bilanci  regionali,  per  la  realizzazione
degli interventi di somma urgenza necessitati dagli eventi calamitosi
di   cui  sopra,  di  fronteggiare  le  prime  inderogabili  esigenze
assistenziali  in  favore  dei  nuclei  familiari  necessitati   allo
sgombero dalle proprie abitazioni allagate nonche' di consentire alle
regioni  colpite di utilizzare prioritariamente per gli interventi di
somma  urgenza  di  cui  trattasi  i fondi alle medesime assegnati ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Ravvisata  inoltre  l'opportunita'  di  consentire  da  parte   dei
competenti  provveditorati  alle  opere  pubbliche,  d'intesa  con le
regioni interessate, la esecuzione con priorita' degli interventi  di
somma  urgenza  di  competenza  statale  e  regionale  nelle province
colpite  dai  sopra  citati   eventi   alluvionali   nonche'   quelli
interessanti la viabilita' statale di competenza dell'A.N.A.S.;
  Sentito il Ministero del tesoro;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma tra cui, in particolare, il  decreto  legislativo  18  novembre
1923,  n.  2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, gli  articoli  87,  88  e  89  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
l'art. 70 del regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350  nonche'  la
normativa in materia di opere pubbliche, contrattuale, contabilita' e
bilancio vigente per le amministrazioni interessate;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'esecuzione degli interventi di somma urgenza conseguenti
agli eventi alluvionali citati nelle premesse,  relativi  alle  opere
idrauliche,  alla  viabilita',  alle  opere  di presidio, ai dissesti
idrogeologici ed alle  infrastrutture,  e'  attribuito  alle  regioni
Abruzzo, Marche e Molise un contributo straordinario, rispettivamente
di lire 2.500 milioni, lire 2.000 milioni e lire 500 milioni.
  2.  Per  le  prime inderogabili esigenze assistenziali a favore dei
nuclei necessitati allo  sgombero  dalle  abitazioni  temporaneamente
inagibili  in provincia di Ascoli Piceno, e' assegnata la somma di L.
500.000.000 al prefetto della  suddetta  provincia,  che  provvedera'
alla relativa rendicontazione.
  3.  L'assegnazione  alle  regioni dei fondi previsti dal comma 1 e'
disposta dal Ministro per il coordinamento  della  protezione  civile
previo  invio,  da parte delle medesime, dei verbali di somma urgenza
redatti ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25  maggio  1895,  n.
350,  "Regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei
lavori dello Stato", corredati dalle relative perizie tecniche.