IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali; Visto l'art. 9-quinquies della citata legge n. 475/88 che istituisce il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi; Considerato che il comma 8 del citato art. 9-quinquies stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; Visto lo statuto definitivo del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990; Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo" per l'anno 1991; Ritenuto di dover meglio puntualizzare i costi di riscossione del sovrapprezzo in termini percentuali ancorati all'ammontare del sovrapprezzo stesso; Visto il decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, recante "Modificazioni allo schema allegato al decreto ministeriale 23 gennaio 1991, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate rispettivamente il 24 ottobre ed il 14 novembre 1991, con le quali e' stato approvato il bilancio preventivo del Consorzio per l'anno 1992; Considerato che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da sovrapprezzo e' stato previsto sulla base del medesimo sovrapprezzo unitario applicato per l'anno 1991; Considerata la necessita' di provvedere alla determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie esauste al piombo per l'anno 1992; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1991 e' soppresso e sostituito dal seguente: I costi per la riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,36% dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.