IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-
legge  9  settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti urgenti per
lo smaltimento dei rifiuti industriali;
 Visto l'art. 9-quinquies della citata legge n. 475/88 che istituisce
il Consorzio obbligatorio per la  raccolta  e  lo  smaltimento  delle
batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
  Considerato  che  il comma 8 del citato art. 9-quinquies stabilisce
che con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sono
determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei  costi  da  coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto  lo  statuto  definitivo  del  Consorzio  obbligatorio per la
raccolta e lo  smaltimento  delle  batterie  esauste  e  dei  rifiuti
piombosi  approvato  con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  120  del  25  maggio
1990;
  Visto  il  decreto  del  23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  25  del  30  gennaio  1991,
relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo  unitario  per  le
batterie esauste al piombo" per l'anno 1991;
  Ritenuto di dover meglio puntualizzare i costi di  riscossione  del
sovrapprezzo   in  termini  percentuali  ancorati  all'ammontare  del
sovrapprezzo stesso;
  Visto il decreto del 28  giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  261  del 7 novembre 1991,
recante "Modificazioni allo schema allegato al  decreto  ministeriale
23  gennaio  1991,  relativo  alla  determinazione  del  sovrapprezzo
unitario per le batterie esauste al piombo";
  Viste  le  deliberazioni  del  consiglio   di   amministrazione   e
dell'assemblea  del  Consorzio  obbligatorio  per  la  raccolta  e lo
smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti  piombosi,  adottate
rispettivamente il 24 ottobre ed il 14 novembre 1991, con le quali e'
stato approvato il bilancio preventivo del Consorzio per l'anno 1992;
  Considerato  che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da
sovrapprezzo e' stato previsto sulla base del  medesimo  sovrapprezzo
unitario applicato per l'anno 1991;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere alla determinazione del
sovrapprezzo unitario per batterie esauste al piombo per l'anno 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3, secondo comma, del  decreto  ministeriale  23  gennaio
1991 e' soppresso e sostituito dal seguente:
  I  costi  per  la  riscossione del sovrapprezzo sono determinati in
ragione dell'11,36% dell'entita' globale del sovrapprezzo  prima  del
trasferimento al consorzio.