IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  in  particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che
il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  fissi
con  proprio  decreto  le  modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   del  17  luglio  1991,  recante  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi di  cui  all'art.  11  della
citata legge n. 10/1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di
presentazione per l'anno  1991  delle  autorizzazioni  relative  alla
realizzazione  delle iniziative di cui all'art. 11 della citata legge
n. 10/1991;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del 24 gennaio 1992, recante proroga del termine di
presentazione delle domande  di  contributo  per  iniziative  di  cui
all'art. 11 della citata legge n. 10/1991;
  Considerata  l'opportunita' di garantire adeguati tempi ai soggetti
proponenti tra la chiusura delle attivita' relative al 1991 e  quelle
relative all'anno 1992;
  Considerato  che un breve rinvio dei termini di presentazione delle
domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle  procedure  di
valutazione delle iniziative per l'anno 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  1992,  e'  prorogato  al 30 giugno 1992 il
termine finale previsto ai fini della presentazione delle domande  di
contributo  dall'art.  2,  comma  1,  del decreto ministeriale del 17
luglio 1991, concernente modalita' di concessione ed  erogazione  dei
contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 15 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992
Registro n. 8 Industria, foglio n. 209