IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE AREE URBANE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Viste le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e per le aree urbane del 20 novembre 1991, pubblicate nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 novembre 1991, recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; Vista l'ordinanza 20 dicembre 1991 recante disposizioni attuative in tema di prodotti petroliferi in relazione alle prescrizioni di cui alle citate ordinanze; Vista altresi' l'ordinanza 28 dicembre 1991 recante disposizioni attuative in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nelle aree interessate dalle citate ordinanze del 20 novembre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; Considerato che l'operativita' ed efficacia delle ordinanze e' stata ridotta, a seguito delle disposizioni attuative adottate con provvedimento del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992, ad un periodo inferiore a quello consentito dall'ultimo alinea del citato art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato che, nonostante gli effetti favorevoli della disciplina introdotta con le predette ordinanze, dalla rilevazione dei dati nelle aree interessate permane una situazione di rischio di effetti nocivi, sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico; Considerato che sono in corso di approvazione provvedimenti amministrativi e legislativi in grado di avviare definitivamente il contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e che in mancanza di tali provvedimenti permane la necessita' di una disciplina fondata sulla adozione di misure contingibili ed urgenti; Considerata altresi' l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche e precisazioni al contenuto delle predette ordinanze del 20 novembre 1991, al fine di agevolarne l'applicazione da parte delle autorita' competenti e dei soggetti interessati; Tenuto conto delle intese con le amministrazioni comunali di Modena e Reggio Emilia dirette ad estendere - in relazione alla situazione ambientale rilevata - l'operativita' delle misure di cui alle suddette ordinanze anche ai rispettivi territori comunali; Decreta: Art. 1. La scadenza delle ordinanze 20 novembre 1991 di cui alle premesse, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogata fino al 30 giugno 1992.