IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO PER LE AREE URBANE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Viste  le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e per le aree urbane
del 20 novembre  1991,  pubblicate  nel  suppl.  ord.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  77 del 28 novembre 1991, recanti misure urgenti per il
contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico nei  comuni  di
Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino e Venezia;
  Vista l'ordinanza 20 dicembre 1991 recante  disposizioni  attuative
in tema di prodotti petroliferi in relazione alle prescrizioni di cui
alle citate ordinanze;
  Vista  altresi'  l'ordinanza  28 dicembre 1991 recante disposizioni
attuative in tema di  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  ed
acustico  nelle  aree  interessate  dalle  citate  ordinanze  del  20
novembre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992
recante:  "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di
rilevazione  dell'inquinamento  urbano"  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992;
  Considerato  che  l'operativita'  ed  efficacia  delle ordinanze e'
stata ridotta, a seguito delle disposizioni  attuative  adottate  con
provvedimento   del  28  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992, ad un periodo inferiore  a  quello
consentito  dall'ultimo  alinea del citato art. 8 della legge 3 marzo
1987, n. 59;
  Considerato che, nonostante gli effetti favorevoli della disciplina
introdotta con le predette  ordinanze,  dalla  rilevazione  dei  dati
nelle  aree  interessate permane una situazione di rischio di effetti
nocivi,   sull'ambiente   e   sulla   popolazione    in    dipendenza
dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
  Considerato   che  sono  in  corso  di  approvazione  provvedimenti
amministrativi e legislativi in grado di avviare  definitivamente  il
contenimento  delle  emissioni  inquinanti  nell'atmosfera  e  che in
mancanza  di  tali  provvedimenti  permane  la  necessita'   di   una
disciplina fondata sulla adozione di misure contingibili ed urgenti;
  Considerata   altresi'   l'opportunita'   di   apportare  ulteriori
modifiche e precisazioni al contenuto delle predette ordinanze del 20
novembre 1991, al fine di agevolarne l'applicazione  da  parte  delle
autorita' competenti e dei soggetti interessati;
  Tenuto conto delle intese con le amministrazioni comunali di Modena
e  Reggio  Emilia dirette ad estendere - in relazione alla situazione
ambientale  rilevata  -  l'operativita'  delle  misure  di  cui  alle
suddette ordinanze anche ai rispettivi territori comunali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  scadenza delle ordinanze 20 novembre 1991 di cui alle premesse,
e successive modifiche ed  integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  30
giugno 1992.