IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente  "Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
  Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato
in  data  12  maggio  1989  e  27  aprile  1990,  con  il quale si e'
provveduto, tra  l'altro,  all'organizzazione  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria;
  Considerato  che  la legge n. 223 del 1990 comporta modifiche nelle
attribuzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
  Considerata l'opportunita' di  adeguare  alle  esigenze  funzionali
attuali   il   quadro   delle   competenze   e  l'organizzazione  del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
in  data  27  dicembre  1988  di cui alle premesse, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 9 (Dipartimento per l'informazione e  l'editoria).  -  1.  Al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
sono attribuite le seguenti competenze:
    a) affari relativi all'editoria all'informazione, alla stampa;
    b)  attivita'  di informazione, di documentazione istituzionale e
di pubblicita';
    c) affari  relativi  al  diritto  d'autore  e  ad  altri  diritti
connessi, iniziative di promozione delle attivita' culturali.
   2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   Ufficio per l'editoria e la stampa;
   Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale;
   Ufficio  per  il  diritto d'autore e la promozione delle attivita'
culturali;
   Ufficio per gli affari generali e le relazioni esterne.
   3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono  attribuite
le competenze di cui al comma 1, lettera a), salvo quanto disposto al
comma 6, si articola nei seguenti servizi:
   servizio per la documentazione sull'editoria e l'informazione;
   servizio per le provvidenze alla stampa;
   servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive;
   servizio per le agevolazioni di credito.
   4. L'Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale,
al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b),
salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi:
   servizio per l'informazione;
   servizio per la documentazione;
   servizio per le manifestazioni;
   servizio per la pubblicita';
   servizio per le convenzioni.
   5.  L'Ufficio  per  il  diritto  d'autore  e  la  promozione delle
attivita' culturali, al quale sono attribuite le competenze di cui al
comma 1, lettera c), salvo quanto disposto al comma  6,  si  articola
nei seguenti servizi:
   servizio per il diritto d'autore;
   servizio per i riconoscimenti culturali;
   servizio per le iniziative di promozione culturale.
   6.  L'Ufficio  per  gli affari generali e le relazioni esterne, al
quale  sono  attribuiti  compiti   di   coordinamento   e   attivita'
strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche' affari generali
ed  adempimenti  inerenti  studi,  ricerche e relazioni esterne nelle
materie di cui al comma 1, si articola nei seguenti servizi:
   servizio per il coordinamento organizzativo;
   servizio studi e ricerche;
   servizio per le relazioni esterne.
   7. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1, lettera b), che viene approvato dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e,  per  sua  delega,  dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   8.  Le  attivita'  del  Dipartimento  che  abbiano  attinenza  con
l'informazione relativa all'attualita' politica sono  coordinate  con
l'Ufficio stampa, per il tramite del segretario generale."
   Roma, 27 novembre 1990
                                             Il Presidente: ANDREOTTI