IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  al
capo I norme relative al Sistema statistico nazionale;
  Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato
e  modificato  in  data  12 maggio 1989, 27 aprile 1990 e 27 novembre
1990, recante tra l'altro organizzazione di uffici e dipartimenti del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerata  l'opportunita'  di  adeguare  l'organizzazione   della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ai fini dell'ordinamento del
Sistema statistico nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e'  istituito,
nell'ambito  del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per l'informatica e la statistica.
  2. A decorrere dalla predetta data, nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse:
   all'art.  2,  comma  1,  all'art.  12,  rubrica e comma 1, nonche'
all'art. 15, comma  3,  le  parole  "Ufficio  per  l'informatica,  la
telematica  e  l'automazione  d'ufficio" sono sostituite dalle parole
"Dipartimento per l'informatica e la statistica";
   all'art. 12, comma  1,  dopo  la  lettera  f),  sono  aggiunte  le
seguenti lettere:
   "  f-bis)  direttamente  e  coordinando  le attivita' di strutture
costituite con compiti in materia statistica presso  altri  uffici  e
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    rilevazione,  elaborazione,  diffusione  e archiviazione dei dati
statistici  della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   e
comunicazione  dei  predetti  dati, per quanto previsto dal programma
statistico nazionale, al Sistema statistico nazionale;
    sviluppo e gestione delle  applicazioni  statistiche  nell'ambito
del  sistema  informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed interconnessione al Sistema statistico nazionale;
    f-ter) altri adempimenti  in  materia  statistica  assegnati  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal segretario generale.";
   all'art. 12, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
  " 1-bis . Per i compiti di cui al comma 1, lettere f-bis) e f-ter),
il  Dipartimento  ha  accesso  a  tutti i dati statistici in possesso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo eccezioni relative
a  categorie  di  dati  di  particolare  riservatezza   espressamente
previste dalla legge.
   1-ter . Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   Ufficio   per   l'informatica,   la   telematica  e  l'automazione
d'ufficio;
   Ufficio statistico di coordinamento.
   1-quater  .  All'Ufficio  per  l'informatica,  la   telematica   e
l'automazione  d'ufficio,  sono  attribuite  le  competenze di cui al
comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f).";
   all'art.  12, comma 2, dopo le parole "L'Ufficio" sono inserite le
parole "per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio";
   al predetto art. 12, dopo il comma 2,  sono  altresi'  aggiunti  i
seguenti commi:
  "  2-bis  . All'Ufficio statistico di coordinamento sono attribuite
le competenze di cui al comma 1, lettere f-bis) e f-ter).
   2-ter . L'Ufficio statistico  di  coordinamento  si  articola  nei
seguenti servizi:
   servizio coordinamento e comunicazione dati statistici;
   servizio  applicazioni  statistiche  e interconnessione al Sistema
nazionale.".
    Roma, 18 luglio 1991
                                             Il Presidente: ANDREOTTI