IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione e al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto, in particolare, l'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata, che ha previsto la costituzione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo di garanzia destinato a risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attivita' di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e non garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge stessa; Visto il proprio decreto 30 aprile 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e sono state dettate norme sul funzionamento dello stesso; Visto il proprio decreto 30 luglio 1986, con il quale sono state dettate norme relative alla costituzione da parte del medesimo Fondo di garanzia di riserve tecniche adeguate alla particolarita' dei rischi garantiti; Visto il proprio decreto 14 febbraio 1989, con il quale e' stata apportata una rettifica al quinto comma, penultima riga, dell'art. 13 del sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985; Ritenuto che occorre modificare ed integrare le disposizioni dettate con il sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1985 viene cosi' modificato: "Il Fondo garantisce agli assicurati e alle imprese di assicurazione: 1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attivita' del mediatore iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; 2) il risarcimento dei danni cagionati da negligenze od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti, nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto di assicurazione previsto dall'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792. Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati e' limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792. In nessun caso vengono corrisposti interessi per il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia".