IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 499, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  concernente  la riorganizzazione della Direzione generale delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  in  attuazione
dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione e
al funzionamento  dell'albo  dei  mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  lettera  f),  della  legge 28
novembre 1984, n. 792, sopracitata, che ha previsto  la  costituzione
nell'ambito   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato di un fondo di garanzia destinato  a  risarcire  gli
assicurati   e  le  imprese  di  assicurazione  dei  danni  derivanti
dall'attivita' di mediatore di assicurazione e di  riassicurazione  e
non garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera g), e all'art.
5, lettera f), della legge stessa;
  Visto  il  proprio  decreto  30  aprile 1985, con il quale e' stato
costituito il Fondo di garanzia  per  l'attivita'  dei  mediatori  di
assicurazione  e  di  riassicurazione, e sono state dettate norme sul
funzionamento dello stesso;
  Visto il proprio decreto 30 luglio 1986, con il  quale  sono  state
dettate  norme relative alla costituzione da parte del medesimo Fondo
di garanzia di riserve  tecniche  adeguate  alla  particolarita'  dei
rischi garantiti;
  Visto  il  proprio  decreto 14 febbraio 1989, con il quale e' stata
apportata una rettifica al quinto comma, penultima riga, dell'art. 13
del sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;
  Ritenuto  che  occorre  modificare  ed  integrare  le  disposizioni
dettate con il sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2  del  decreto  ministeriale  30  aprile  1985 viene cosi'
modificato:
  "Il  Fondo  garantisce  agli   assicurati   e   alle   imprese   di
assicurazione:
   1)   il   risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'attivita'  del
mediatore iscritto all'albo, che non  rientrino  nei  casi  garantiti
dalla  polizza  di  cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera
f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;
   2)  il  risarcimento  dei  danni cagionati da negligenze od errori
professionali del  mediatore  stesso  e  da  fatto  doloso  dei  suoi
dipendenti,  nelle  ipotesi  in  cui  non  sia  valido od efficace il
contratto di  assicurazione  previsto  dall'art.  4,  lettera  g),  e
all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.
  Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati e'
limitato  in  ogni  caso  alle  somme corrispondenti all'ammontare di
copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile
di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della  legge
28 novembre 1984, n. 792.
  In  nessun  caso  vengono  corrisposti  interessi  per il ritardato
pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia".