Nel testo coordinato citato in epigrafe sono apportate le seguenti
rettifiche:
    a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale,
in  calce  al  testo  dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
trascritto nella nota (a) all'art. 1 del decreto-legge coordinato, si
deve aggiungere il seguente periodo: "A norma dell'art. 1,  comma  2,
del  D.L.  19  dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n.  17,  le  cessioni  di  pane,  altri
prodotti  di  panetteria,  paste  alimentari  e latte fresco (e anche
quelle di crusche) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto  con
aliquota del 2% a partire dal 1› gennaio 1985 (aliquota elevata al 4%
dall'art.  34, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, a decorrere dal 1›
gennaio 1989); pertanto dalla data del 1› gennaio 1985 deve ritenersi
implicitamente abrogata la lettera  l),  terzo  comma,  dell'articolo
soprariportato";
    a pag. 21, seconda colonna, della gia' citata Gazzetta Ufficiale,
il  testo  dell'art.  74-  bis  del  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633,
riportato nella medesima nota  (a)  sopracitata,  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art.  74- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974,
n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24,
successivamente modificato dall'art. 1, comma  13,  del  decreto  qui
pubblicato)  (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa). - Per le operazioni  effettuate  anteriormente  alla
dichiarazione  di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche'  i  relativi
termini  non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti  dal
curatore o dal  commissario  liquidatore  entro  quattro  mesi  dalla
nomina.   Entro   lo   stesso   termine  deve  essere  presentata  la
dichiarazione  relativa  all'imposta   dovuta   per   l'anno   solare
precedente,  sempreche'  il  relativo termine non sia ancora scaduto,
nonche' apposita dichiarazione con le indicazioni e gli  allegati  di
cui  agli  articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate
nella  parte  dell'anno  solare  anteriore  alla   dichiarazione   di
fallimento,  o  di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del
presente comma.
   Per le  operazioni  effettuate  successivamente  all'apertura  del
fallimento  o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli
adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto
l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal  curatore  o  dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta
giorni   dal   momento   di   effettuazione  delle  operazioni  e  le
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  devono  essere
eseguite  solo  se  nel  mese  o  trimestre  siano  state  registrate
operazioni imponibili".