IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"; Visto in particolare l'art. 29 di detta legge che prevede agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici demandando ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, la determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonche' delle caratteristiche e delle modalita' di rilascio della documentazione occorrente; Tenuto conto della copertura finanziaria complessivamente prevista dall'art. 33 della predetta legge n. 9/1991 per le agevolazioni fiscali dalla stessa introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi previsti in relazione all'effettivo importo delle minori entrate conseguenti; Decreta: Art. 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali 1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unita' immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco: a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purche' realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unita' immobiliari o dei singoli ambienti, purche', in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unita' immobiliare; l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unita' immobiliari; m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purche' da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purche' gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento; n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile; o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unita' immobiliare. 2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.