IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante   "Norme   per
l'attuazione   del   nuovo   piano   energetico   nazionale:  aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
  Visto  in  particolare  l'art.  29  di  detta  legge  che   prevede
agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli
edifici  demandando  ad  un  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
finanze,  la  determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri
di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonche'
delle  caratteristiche  e   delle   modalita'   di   rilascio   della
documentazione occorrente;
  Tenuto  conto della copertura finanziaria complessivamente prevista
dall'art. 33 della predetta  legge  n.  9/1991  per  le  agevolazioni
fiscali  dalla  stessa  introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi
previsti in relazione  all'effettivo  importo  delle  minori  entrate
conseguenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali
  1.  Sono  ammessi  alle  agevolazioni fiscali previste dall'art. 29
della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  gli  interventi,  intrapresi  da
persone  fisiche  e  dagli  enti  di  cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
destinati ad edifici o unita' immobiliari esistenti adibiti ad uso di
civile abitazione, e comunque diversi da quelli di  cui  all'art.  40
dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:
    a)  opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano
un  contenimento  del  fabbisogno  energetico   necessario   per   la
climatizzazione  di  almeno  il  10% purche' realizzate con le regole
tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
    b) opere di coibentazione di  reti  di  distribuzione  di  fluidi
termovettori;
    c)  impianti  di  climatizzazione  e/o  produzione di acqua calda
sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
    d) impianti che utilizzano pompe di  calore  per  climatizzazione
ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
    e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
    f)  generatori di calore che, in condizione di regime, presentino
un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
    g) generatori di calore  che  utilizzino  come  fonte  energetica
prodotti  di  trasformazione  di  rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti  vegetali  a  condizione  che,  in  condizione  di   regime,
presentino  un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 70%;
    h)   apparecchiature  per  la  produzione  combinata  di  energia
elettrica e calore a condizione che il fattore  di  utilizzo  globale
del combustibile non sia inferiore al 70%;
    i)  apparecchiature  di  regolazione automatica della temperatura
dell'aria all'interno delle singole unita' immobiliari o dei  singoli
ambienti,  purche',  in  quest'ultimo  caso,  applicati almeno al 70%
degli ambienti costituenti l'unita' immobiliare;
    l) apparecchiature di contabilizzazione individuale  dell'energia
termica fornita alle singole unita' immobiliari;
    m)   trasformazione,   legittimamente   deliberata,  di  impianti
centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per  la
climatizzazione  e la produzione di acqua calda sanitaria, purche' da
detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore  al
20%  e  purche'  gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema
automatico di regolazione della temperatura e  di  un  generatore  di
calore  con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al
90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate  dalle
regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai sensi
dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,  come  siti  per  la
realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
    n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati
a combustibile;
    o)  sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50
Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di  una  sorgente  luminosa  per
vano dell'unita' immobiliare.
  2.  Sono  in  ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto
contribuzione diretta  o  indiretta  dello  Stato  o  di  altro  ente
pubblico,  nonche'  gli  interventi  effettuati  su  parti  comuni di
edifici condominiali.