IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 dicembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unito 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18-ter (Aree didattico formative). AREE DEL SECONDO TRIENNIO 12) Area della medicina clinica. All'elenco delle discipline del corso integrato di "medicina interna" dopo "medicina termale" e' aggiunta la disciplina di "medicina dello sport". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 26 marzo 1992 Il pro-rettore: CUCCURULLO