IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   concernente   "Disposizioni   relative   all'anagrafe
tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti";
  Visto l'art. 7, comma 5, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, e successive modificazioni,
come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il
quale  prevede  la  comunicazione  all'anagrafe tributaria dei dati e
delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di  energia
elettrica, relativamente agli utenti;
  Visto   l'art.  7,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
come  integrato  dall'art.  31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
che  demanda all'emanazione di un decreto interministeriale termini e
modalita' delle comunicazioni;
  Considerato che si rende necessario stabilire  le  modalita'  ed  i
termini  per  le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle
aziende, degli istituti, degli enti e delle societa' dei dati e delle
notizie  riguardanti  i  contratti  di  somministrazione  di  energia
elettrica,  relativamente  agli  utenti,  di cui all'art. 6, comma 1,
lettera g-ter),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
                              Decreta:
  Le  aziende,  gli istituti, enti e societa' che stipulano contratti
di  somministrazione   di   energia   elettrica   devono   comunicare
all'anagrafe   tributaria   i   dati   relativi   ai   contratti   di
somministrazione di energia elettrica,  mediante  supporti  magnetici
(in  doppia copia) aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato
record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  Le comunicazioni devono essere  eseguite  entro  il  30  aprile  di
ciascun anno relativamente all'anno solare precedente.
  La  prima comunicazione sara' effettuata entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  riguardera'
gli anni 1990 e 1991.
  Le  comunicazioni  in  esame  devono  essere trasmesse all'anagrafe
tributaria, via Mario Carucci, 99  -  00143  Roma,  con  la  nota  di
accompagnamento  modello  AA12, approvata con decreto ministeriale 27
gennaio 1978, sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'ente  o
dalla  persona  che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente
stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1992
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     FORMICA
Il Ministro del tesoro
      CARLI