IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  novembre  1976,  n. 784, e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   "Disposizioni   relative   all'anagrafe
tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti";
  Visto  l'art.  7,  comma 5, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
come  integrato  dall'art.  31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il
quale prevede la comunicazione all'anagrafe  tributaria  dei  dati  e
delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ed esclusione
di quelli relativi alla responsabilita' civile;
  Visto   l'art.  7,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 setembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come
integrato dall'art.  31  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
che demanda all'emanazione di un decreto interministeriale termini  e
modalita' delle comunicazioni;
  Considerato  che  si  rende  necessario stabilire le modalita' ed i
termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da  parte  delle
aziende, degli istituti, degli enti e delle societa' dei dati e delle
notizie  riguardanti  i contratti di cui all'art. 6, comma 1, lettera
g-ter), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni;
                              Decreta:
  Le  aziende,  gli istituti, enti e societa' che stipulano contratti
di   assicurazione,   ad   esclusione   di   quelli   relativi   alla
responsabilita'  civile,  devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati relativi ai soggetti contraenti, mediante supporti magnetici (in
doppia copia) aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato  re-
cord indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  Le  comunicazioni  devono  essere  eseguite  entro  il 30 aprile di
ciascun anno relativamente ai contratti stipulati ed alle  variazioni
e cessazioni intervenuti nell'anno solare precedente.
  La  prima comunicazione sara' effettuata entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Le comunicazioni devono essere trasmesse  all'anagrafe  tributaria,
via  Mario  Carucci,  99 - 00143 Roma, con la nota di accompagnamento
modello AA12, approvata con decreto  ministeriale  27  gennaio  1978,
sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che
ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1992
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     FORMICA
Il Ministro del tesoro
        CARLI