IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti"; Visto l'art. 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prevede la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ed esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile; Visto l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto interministeriale termini e modalita' delle comunicazioni; Considerato che si rende necessario stabilire le modalita' ed i termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle aziende, degli istituti, degli enti e delle societa' dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; Decreta: Le aziende, gli istituti, enti e societa' che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati relativi ai soggetti contraenti, mediante supporti magnetici (in doppia copia) aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato re- cord indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai contratti stipulati ed alle variazioni e cessazioni intervenuti nell'anno solare precedente. La prima comunicazione sara' effettuata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con la nota di accompagnamento modello AA12, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI