IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata; Visti i decreti interministeriali datati 21 febbraio 1990 e 10 gennaio 1991 con i quali sono stati determinati le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova per l'anno 1990 e per l'anno 1991; Viste le note n. 944, n. 945 e n. 978 rispettivamente del 13 febbraio 1992 e del 18 febbraio 1992 con le quali il Consorzio autonomo del porto di Genova ha comunicato che negli anni 1990 e 1991 non sono state fruite totalmente le giornate di Cassa integrazione guadagni straordinaria assegnate per i predetti anni a favore dei lavoratori sopraindicati in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 85/1989 e dell'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990; Ritenuto che, ai sensi della richiamata normativa, il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991, puo' essere fruito nel corso del 1992; Considerato, altresi', che gli stanziamenti previsti a tale titolo per ciascun anno 1990 e 1991 debbono essere considerati come un'entita' unica afferente l'intero periodo indicato dalla legge medesima; Sentiti gli enti portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Decreta: Le giornate di Cassa integrazione guadagni non utilizzate dalle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova negli anni 1990 e 1991, ammontanti complessivamente a 11.437, possono essere fruite nel corso del corrente anno in relazione alle esigenze specifiche della categoria, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale del 9 febbraio 1990. Il numero dei lavoratori delle compagnie sopraindicate da collocare fuori produzione per i primi otto mesi dell'anno 1992 (gennaio- agosto) e' fissato in 55 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 1992 Il Ministro: FACCHIANO