IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4  convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;
  Visto il decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1990,  n. 58, concernente la
soppressione del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali  e  interventi  in  favore dei lavoratori e dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto il decreto interministeriale 9 febbraio  1990  con  il  quale
sono  stati  individuati  i  termini,  i  criteri  e le modalita' per
l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge
n. 58/1990 sopracitata;
  Visti i decreti interministeriali datati  21  febbraio  1990  e  10
gennaio  1991  con  i  quali  sono  stati  determinati  le  dotazioni
organiche  con   l'individuazione   delle   eccedenze,   nonche'   il
collocamento  fuori  produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova per l'anno
1990 e per l'anno 1991;
  Viste le note n. 944, n.  945  e  n.  978  rispettivamente  del  13
febbraio  1992  e  del  18  febbraio  1992  con le quali il Consorzio
autonomo del porto di Genova ha comunicato che negli anni 1990 e 1991
non sono state fruite totalmente le giornate  di  Cassa  integrazione
guadagni  straordinaria  assegnate  per  i predetti anni a favore dei
lavoratori sopraindicati in base al combinato  disposto  dell'art.  1
della  legge  n.  85/1989  e  dell'art.  3,  comma  4, della legge n.
58/1990;
  Ritenuto che, ai sensi della richiamata normativa, il beneficio  in
questione,  se  non  pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991,
puo' essere fruito nel corso del 1992;
  Considerato, altresi', che gli stanziamenti previsti a tale  titolo
per  ciascun  anno  1990  e  1991  debbono  essere  considerati  come
un'entita' unica afferente  l'intero  periodo  indicato  dalla  legge
medesima;
  Sentiti  gli enti portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei
lavoratori portuali maggiormente rappresentative e le  rappresentanze
degli utenti portuali;
                              Decreta:
  Le  giornate  di  Cassa  integrazione guadagni non utilizzate dalle
compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova negli anni
1990 e 1991, ammontanti complessivamente  a  11.437,  possono  essere
fruite  nel  corso  del  corrente  anno  in  relazione  alle esigenze
specifiche della categoria, tenuti presenti i  criteri  indicati  nel
decreto interministeriale del 9 febbraio 1990.
  Il numero dei lavoratori delle compagnie sopraindicate da collocare
fuori  produzione  per  i  primi  otto  mesi dell'anno 1992 (gennaio-
agosto) e' fissato in 55 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO