Art. 1.
   I distillatori, riconosciuti  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.
2046/89  e  del  decreto  ministeriale 26 ottobre 1989 modificato dal
decreto ministeriale del 26 luglio  1990,  che  intendano  consegnare
all'A.I.M.A.   i  prodotti  ottenuti,  nella  campagna  91/92,  dalla
distillazione dei vini da  tavola  di  produzione  nazionale,  devono
presentare  offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni
stabilite dalla presente deliberazione.
   La consegna del prodotto potra' avvenire solo nei  depositi  degli
assuntori   dell'A.I.M.A.  iscritti  all'albo  assuntori  secondo  la
normativa vigente di cui  alla  delibera  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1› febbraio 1991.