IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n.
274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del  2  maggio  1992,
che  dispone  la  proroga  al  31  dicembre 1992 della gestione fuori
bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla  citata  legge
12 agosto 1982, n. 547;
  Vista  la  delibera  adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28
dicembre 1991 con la quale  si  determina  che  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione civile deve provvedere, tra l'altro,
con immediati interventi a completare  le  operazioni  relative  allo
smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  n.  2202/FPC del 30 dicembre 1991
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio  1992,  n.  2,  che
dispone che gli interventi relativi al completamento delle operazioni
finalizzate  allo  smaltimento  dei  rifiuti  trasportati via mare da
Paesi esteri, saranno definiti con  ordinanze  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente;
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64
del 17 marzo 1992;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
1992,  n. 87, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n.  527,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti
industriali;
  Viste le ordinanze n. 1649/FPC  del  6  febbraio  1989,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32 dell'8 febbraio 1989 e n. 1779/FPC
dell'11 agosto 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 1989, con le quali sono stati nominati i  commissari  ad  acta
per   gli   interventi   finalizzati  allo  smaltimento  dei  rifiuti
industriali traportati dalla nave Rosso;
  Viste altresi'  le  ordinanze  n.  1821/FPC  del  9  novembre  1989
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1989 e n.
2071/FPC del 31 dicembre 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
65  del  18 marzo 1991, con le quali venivano impartite, fra l'altro,
disposizioni  finalizzate  allo  smaltimento  dei  rifiuti   di   cui
trattasi, da effettuarsi nell'ambito della regione Veneto;
  Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12  novembre  1990,  n.  264,  recante, fra
l'altro,  disposizioni  per  l'ulteriore  finanziamento  delle  spese
occorrenti  per  gli  interventi  sui  rifiuti trasportati, via mare,
dalla Nigeria e dal Libano;
  Considerato  che  i fondi di cui alla precitata ordinanza non hanno
consentito di soddisfare appieno l'esigenza di finanziamento relativa
agli interventi per i rifiuti della nave Rosso;
  Vista la precitata ordinanza 2202/FPC del 30 dicembre 1991  con  la
quale  sono stati stanziati, fra l'altro, 25 miliardi per far fronte,
con urgenza, agli ulteriori impegni finanziari per  il  completamento
delle  operazioni  relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati,
via mare, da Paesi esteri;
  Visto il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con  il
Ministro   dell'ambiente,   con   il  quale,  al  fine  di  acquisire
indispensabili  elementi  per  la  individuazione   di   criteri   di
ripartizione  dei  fondi  di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC
nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, e' stato  istituito
un   gruppo   interministeriale  per  l'esplicazione  di  un'indagine
conoscitiva delle problematiche  relative  agli  interventi  connessi
allo  smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave
Rosso;
  Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo;
  Visto il verbale della riunione  interministeriale  del  15  aprile
1992,  con  i  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e della
Conferenza Stato-regioni nel corso della  quale  e'  stata  raggiunta
l'intesa  in  ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla
precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991,  tenendo  conto
che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli
interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle
navi  Karin  B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con
le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa;
  Considerato che nella precitata riunione interministeriale  del  15
aprile  1992  e'  stato  indicato  nella  somma  di  L. 2.000.000.000
l'importo da destinare,  compatibilmente  con  la  disponibilita'  di
fondi,  per  il  soddisfacimento  delle spese afferenti alla gestione
commissariale della  regione  Veneto  relative  agli  interventi  sui
rifiuti della nave Rosso;
  Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota prot.
n. 572/Gab del 30 aprile 1992;
  Ritenuto  altresi'  che  appare  opportuno  statuire  che  le somme
erogate per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere
recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai  quali  fanno
carico, salva, altresi', ogni altra azione di rivalsa per i danni che
lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potra' subire;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per   l'ulteriore   finanziamento   delle   spese   finalizzate  al
completamento degli interventi di  smaltimento  dei  rifiuti  tossici
trasportati  dalla  nave Rosso, afferenti alla gestione commissariale
della regione Veneto e' autorizzato il trasferimento della  somma  di
L.  2.000.000.000 sulla contabilita' speciale intestata al dott. avv.
Camillo Cimenti, commissario delegato per gli interventi sui  rifiuti
trasportati  dalla suddetta nave, a valere sul Fondo della protezione
civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza
n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991.
  Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere
dalla propria disponibilita', a titolo  di  anticipazione,  la  somma
prevista per l'attuazione della presente ordinanza.