IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale  di  cui  all'art.  12  della  legge-quadro  sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90";
  Visto  l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica,
che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la
spesa per uno o  due  pasti  giornalieri  entro  limiti  rivalutabili
annualmente  in  relazione  agli  aumenti intervenuti nel costo della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto il decreto ministeriale  17  aprile  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 183 del 6 agosto 1991, con il
quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere  dal  1›  gennaio
1991,  in  L.  34.300  il limite massimo di spesa rimborsabile per il
primo pasto ed in L. 68.500 quello rimborsabile per i due pasti;
  Ritenuto che per la rivalutazione dei suddetti limiti,  per  l'anno
1992,  occorre  prendere  in considerazione la variazione percentuale
intervenuta tra gli anni 1991 e 1990 degli  indici  del  costo  della
vita   valevoli   ai   fini  della  determinazione  della  variazione
dell'indennita'  di  contingenza   nei   settori   dell'industria   e
commercio;
  Vista  la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del 19
febbraio 1992,  n.  3762,  dalla  quale  risulta  che  la  variazione
percentuale e' stata del 7,73 per cento;
  Ritenuto  di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento
per eccesso a lire 100, cio' in analogia a quanto previsto  dall'art.
1,  ultimo  comma,  della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure
dell'indennita' di missione;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1› gennaio 1992 i limiti di spesa per  i  pasti  da
consumare  per  incarichi  di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono rideterminati come segue:
   da L. 34.300 a L. 37.000 per un pasto;
   da L. 68.500 a L. 73.800 per due pasti.
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 10 aprile 1992
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CARLI
Il Ministro per la funzione pubblica
           GASPARI
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 392