IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, recante "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato"; Visto l'art. 3 della legge n. 21/1991 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate ed agli appartenenti alle Forze di polizia, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli nonche' dei dirigenti, inviati in missione, la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 10 ottobre 1991, con il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in L. 32.200 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 64.400 quello rimborsabile per i due pasti; Ritenuto che per la rivalutazione dei predetti limiti, per l'anno 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1991 e 1990 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e commercio; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 19 febbraio 1992, n. 3762, dalla quale risulta che la variazione percentuale e' stata del 7,73 per cento; Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100, cio' in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennita' di missione; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1992 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue: da L. 32.200 a L. 34.700 per un pasto; da L. 64.400 a L. 69.400 per due pasti. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 1992 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992 Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 393