IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito  dalla
legge  23  gennaio  1991,  n. 21, recante "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti  in  materia  di
pubblico impiego";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147, recante "Regolamento per il recepimento delle  norme  risultanti
dalla   disciplina   prevista   dall'accordo  del  22  dicembre  1989
concernente il personale della Polizia di Stato";
  Visto l'art.  3  della  legge  n.  21/1991  e  8  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro,
di rimborsare ai militari delle Forze  armate  ed  agli  appartenenti
alle  Forze  di  polizia,  con esclusione dei gradi di generale e dei
colonnelli nonche' dei  dirigenti,  inviati  in  missione,  la  spesa
sostenuta  per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili
annualmente in relazione agli aumenti  intervenuti  nel  costo  della
vita in base agli indici ISTAT;
 Visto  il  decreto  ministeriale  13  luglio  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 10 ottobre  1991,  con
il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1› gennaio
1991,  in  L.  32.200  il limite massimo di spesa rimborsabile per il
primo pasto ed in L. 64.400 quello rimborsabile per i due pasti;
  Ritenuto che per la rivalutazione dei predetti limiti,  per  l'anno
1992,  occorre  prendere  in considerazione la variazione percentuale
intervenuta tra gli anni 1991 e 1990 degli  indici  del  costo  della
vita   valevoli   ai   fini  della  determinazione  della  variazione
dell'indennita'  di  contingenza   nei   settori   dell'industria   e
commercio;
  Vista  la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del 19
febbraio 1992,  n.  3762,  dalla  quale  risulta  che  la  variazione
percentuale e' stata del 7,73 per cento;
  Ritenuto  di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento
per eccesso a lire 100, cio' in analogia a quanto previsto  dall'art.
1,  ultimo  comma,  della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure
dell'indennita' di missione;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1› gennaio 1992 i limiti di spesa per  i  pasti  da
consumare  per  incarichi  di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono rideterminati come segue:
   da L. 32.200 a L. 34.700 per un pasto;
   da L. 64.400 a L. 69.400 per due pasti.
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 10 aprile 1992
                                               Il Ministro del tesoro
                                                         CARLI
Il Ministro per la funzione pubblica
           GASPARI
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 393