IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'obbligo, per i concessionari, di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 43/1988 in base al quale i concessionari sono soggetti alla vigilanza del Servizio centrale della riscossione; Visto l'art. 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 che prevede il versamento da parte dei concessionari delle somme riscosse mediante ruoli alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori; Visti i decreti ministeriali in data 28 dicembre 1989, e modificazioni successive, concernenti le istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli; Visti i decreti ministeriali, in data 16 ottobre 1989 portanti, fra l'altro, la fissazione della misura dei compensi spettanti ai concessionari per importi iscritti a ruolo, nonche' il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi ed i decreti ministeriali che fissano la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, emanati tutti ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988; Considerato che il Ministero del tesoro puo' fornire al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dalla cassa regionale siciliana, allo scopo di rendere possibile l'esecuzione di controlli intesi a verificare la tempestivita' e la congruita' delle somme riscosse a mezzo ruoli e riversate dai concessionari; Ritenuta la necessita' di disciplinare l'acquisizione dei dati relativi alla somme riscosse mediante ruoli e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze; Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 4 febbraio 1992, prot. n. 163; Decreta: Art. 1. I concessionari ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema informativo del Ministero delle finanze - Centro informativo della riscossione, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, i dati relativi alle riscossioni mediante ruoli dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato. I dati da trasmettere ai sensi del comma precedente riguardano: gli estremi della riscossione; il soggetto versante; gli estremi del versamento alle tesorerie provinciali dello Stato ed agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana; le cause della mancata riscossione; le cause del mancato versamento; le variazioni al carico intervenute successivamente all'emissione del ruolo; le eventuali procedure di espropriazione intraprese. Con successive circolari del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita', i tempi e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.