IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per la istituzione e la disciplina del servizio  per  la  riscossione
dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto  l'art.  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'obbligo,  per  i
concessionari,  di  trasmettere  al sistema informativo del Ministero
delle finanze  i  dati  relativi  alle  somme  riscosse,  secondo  le
modalita'  e  i  termini  stabiliti  con  decreti  del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 14 dello stesso decreto presidenziale  n.  43/1988  in
base  al  quale  i  concessionari  sono  soggetti  alla vigilanza del
Servizio centrale della riscossione;
  Visto l'art. 72 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 43/1988 che prevede il versamento da parte dei concessionari delle
somme  riscosse  mediante  ruoli alle competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in  data  28  dicembre   1989,   e
modificazioni successive, concernenti le istruzioni per la redazione,
la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli;
  Visti i decreti ministeriali, in data 16 ottobre 1989 portanti, fra
l'altro,  la  fissazione  della  misura  dei  compensi  spettanti  ai
concessionari per  importi  iscritti  a  ruolo,  nonche'  il  decreto
ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle
spese  sostenute  dai  concessionari  per  il  compimento  degli atti
esecutivi ed i decreti  ministeriali  che  fissano  la  misura  degli
interessi  semestrali  di  mora  per  ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, emanati tutti ai  sensi  dell'art.  61  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;
  Considerato  che  il  Ministero  del tesoro puo' fornire al sistema
informativo  del  Ministero  delle  finanze  i  dati  relativi   alle
quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e
dalla  cassa  regionale  siciliana,  allo  scopo di rendere possibile
l'esecuzione di controlli intesi a verificare la tempestivita'  e  la
congruita'  delle  somme  riscosse  a  mezzo  ruoli  e  riversate dai
concessionari;
  Ritenuta la necessita'  di  disciplinare  l'acquisizione  dei  dati
relativi  alla  somme  riscosse  mediante  ruoli  e  l'esecuzione dei
controlli da operare a cura del  sistema  informativo  del  Ministero
delle finanze;
  Visto  il  conforme  parere  della  commissione consultiva prevista
dall'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  adottato  nell'adunanza del 4 febbraio 1992, prot. n.
163;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I    concessionari    ed    i   commissari   governativi   delegati
provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema  informativo
del  Ministero  delle finanze - Centro informativo della riscossione,
su supporto magnetico  o  tramite  collegamento  telematico,  i  dati
relativi  alle  riscossioni  mediante ruoli dei tributi e delle altre
entrate di spettanza dello Stato.
  I dati da trasmettere ai sensi del comma precedente riguardano:
   gli estremi della riscossione;
   il soggetto versante;
   gli estremi del versamento alle tesorerie provinciali dello  Stato
ed agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana;
   le cause della mancata riscossione;
   le cause del mancato versamento;
   le  variazioni al carico intervenute successivamente all'emissione
del ruolo;
   le eventuali procedure di espropriazione intraprese.
  Con  successive  circolari  del  Ministro  delle  finanze   saranno
stabilite  le  modalita',  i  tempi  e  le specifiche tecniche per la
trasmissione dei dati di cui al comma precedente.