IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  della  unita' locale
socio-sanitaria n. 21 di Padova in data  22  maggio  1989  intesa  ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la  prima
clinica  chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' lo-
cale sociosanitaria n. 21 di Padova;
  Vista la relazione favorevole, in  data  21  dicembre  1990,  sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 gennaio 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La prima  clinica  chirurgica  del  complesso  clinico  ospedaliero
dell'unita'  locale socio-sanitaria n. 21 di Padova e' autorizzata al
trapianto di polmone da cadavere a  scopo  terapeutico  prelevato  in
Italia o importato gratuitamente dall'estero.