IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 22 maggio 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' lo- cale sociosanitaria n. 21 di Padova; Vista la relazione favorevole, in data 21 dicembre 1990, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita'; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 23 gennaio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. La prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova e' autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.