IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed,  in
particolare, l'art. 6;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257, concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre  1991  con  il  quale
sono  state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art.
1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai
sensi dell'art. 2, primo comma, del  citato  decreto  legislativo  n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1991-93;
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre  1991  con  il  quale  e'
stato  determinato  il  numero  delle  borse di studio per le singole
scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 27  marzo  1992
con   la   quale   il  predetto  Dicastero  comunica  l'elenco  degli
specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo  titolari  di
borse di studio erogate dallo stesso Ministero;
  Viste  le  richieste presentate dalle universita' per i fini di cui
all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 28 dicembre 1991;
  Considerata   la    necessita'    e    l'urgenza    di    procedere
all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2
del  predetto  decreto  ministeriale  28  dicembre 1991, tenuto conto
della programmazione di cui al citato  decreto  interministeriale  17
dicembre 1991;
                              Decreta:
  Per  l'anno  accademico  1991-92  per  i fini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 28 dicembre  1991  il  numero  dei  laureati  in
medicina  e  chirurgia  da  ammettere alle scuole di specializzazione
comprese nelle tipologie previste dal  decreto  interministeriale  31
ottobre  1991  citato  nelle  premesse,  e'  stabilito nella allegata
tabella A secondo la sottonotata nomenclatura:
  Colonna A:
   Medici convenzionati ex art. 2,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Colonna B:
   Medici dell'Amministrazione militare.
  Colonna C:
   Medici dei Paesi in via di sviluppo.
  Colonna D:
   Medici con borse di studio comunque acquisite dalle Universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1992
                                                 Il Ministro: RUBERTI