IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991; Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 27 marzo 1992 con la quale il predetto Dicastero comunica l'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero; Viste le richieste presentate dalle universita' per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 28 dicembre 1991; Considerata la necessita' e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1991, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 dicembre 1991; Decreta: Per l'anno accademico 1991-92 per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, e' stabilito nella allegata tabella A secondo la sottonotata nomenclatura: Colonna A: Medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Colonna B: Medici dell'Amministrazione militare. Colonna C: Medici dei Paesi in via di sviluppo. Colonna D: Medici con borse di studio comunque acquisite dalle Universita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 1992 Il Ministro: RUBERTI