IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, che istituisce, tra l'altro, il "fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione" per la concessione di contributi a cooper- ative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi; Viste le proprie delibere in data 18 dicembre 1985 e 12 febbraio 1987 adottate in applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare le direttive ed i requisiti minimi per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata; Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181 con la quale e' stato, fra l'altro, disposto il rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49; Vista la nota in data 31 dicembre 1990 con la quale la Commissione delle Comunita' Europee ha dato il proprio assenso al rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recato dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ivi comprese quelle costituite dai lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 15 maggio 1989, n. 181, ubicate nelle aree previste dal quarto comma dell'art. 10 della richiamata legge 15 maggio 1989, n. 181, indicate nell'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, potranno essere destinatarie dei contributi di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in misura pari a cinque volte il capitale sociale sottoscritto dai soci ovvero a cinque annualita' dell'onere di cassa integrazione guadagni speciale, a condizione che almeno il 30% della compagine sociale sia costituito da lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore siderurgico, navale o in settori assimilati. 2. Gli associati nelle cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto l'agevolazione statale nella misura di cui al precedente comma 1, non potranno usufruire per un periodo di cinque anni del trattamento della cassa integrazione ordinaria o speciale ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria. 3. Le cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori aventi anzianita' aziendale anteriore al 1 gennaio 1988 i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale nella qualita' di dipendenti: a) delle imprese a partecipazione statale indicate nell'allegato B che fa parte integrante della presente delibera; b) delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione; c) delle imprese di cui ai precedenti punti a) e b) che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1989, n. 181, siano passati alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda, sono equiparate a quelle di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai fini dell'ammissibilita' ai benefici di cui al precedente comma 1. 4. Il primo capoverso del punto 1 ed il punto 2 della delibera CIPI del 12 febbraio 1987, n. 94, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1987, n. 66, sono rispettivamente cosi' modificati: "1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono essere concessi per iniziative di coop- erative di produzione e lavoro costituite da non piu' di 75 soci lavoratori". "2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative di cooperative di produzione e lavoro con piu' di 75 soci lavoratori, ovvero con piu' di 50 soci lavoratori nel caso di cooperative operanti nel settore tessile e abbigliamento, e fino ad un massimo di 150, purche' le iniziative stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente qualificati e meritevoli". 5. I beni inclusi nel programma di investimento cui si riferisce il contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non possono essere alienati o comunque distratti per un periodo di tre anni, qualora il contributo sia commisurato a tre annualita' di cassa integrazione guadagni o al triplo del capitale sociale sottoscritto da soci, ovvero per un periodo di cinque anni, qualora l'agevolazione sia commisurata a cinque annualita' di cassa integrazione guadagni o al quintuplo del capitale sociale. Tale periodo decorre dalla data di partecipazione della societa' finanziaria al capitale sociale della cooperativa, risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro e coincidente con le date di effettiva erogazione dei fondi. 6. I lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro cessano di usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale e di indennita' di disoccupazione straordinaria a decorrere dalla data del versamento, da parte delle societa' finanziarie, delle quote di capitale sociale sottoscritte in misura pari al contributo statale ricevuto e risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione. Roma, 31 gennaio 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO