IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi  ai  compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  recante  nuove  disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
355/77, relativo ad  un'azione  comune  per  il  miglioramento  delle
condizioni  di  trasformazione  e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e dei prodotti della pesca marittima;
  Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del
regolamento  CEE  n.  2052/88  per quanto riguarda il FEOGA - Sezione
orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne
gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti  presentati  prima
del  31  dicembre  1989, per i prodotti dell'agricoltura ovvero prima
del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
3796/81,  relativo  all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4028/86,  come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad
azioni  comunitarie  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento   delle
strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della marina mercantile 7 giugno
1991, n. 226, recante norme di attuazione  dei  predetti  regolamenti
CEE  n.  4028/86  e  n.  3944/90  relativamente  al  fermo definitivo
dell'attivita' di pesca;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione
e    di    commercializzazione    dei    prodotti   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Visti  il  quadro  comunitario   di   sostegno   (QCS)   1991-1993,
riguardante  la  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura,  adottato  dalla  Commissione  delle
Comunita'  europee  in  data  11  marzo  1991  nell'ambito del citato
regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi;
  Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la  quale  e'
stato  determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge
n. 183/1987, il fabbisogno per il 1992, statale e regionale  connesso
con  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  ivi  compreso, nel
limite   massimo   di   lire   137   miliardi,   quello  relativo  al
cofinanziamento  delle  iniziative  nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Vista  la  nota  n.  601033  del  17  ottobre  1991 con la quale il
Ministero della  marina  mercantile  quantifica  complessivamente  in
128,15  miliardi il cofinanziamento nazionale necessario per attivare
i progetti di pesca  marittima,  approvati  dalla  Commissione  delle
Comunita'  europee  in applicazione dei citati regolamenti comunitari
n.  355/77  e  n.  4028/86,  ivi  comprese  le  operazioni  di  fermo
temporaneo  delle  navi da pesca e il programma operativo di cui alla
decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (91) 2309;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 71,  riguardante  la  disciplina
del  fermo  temporaneo  obbligatorio  delle  unita'  di pesca, la cui
copertura finanziaria,  pari  a  lire  68,5  miliardi,  delle  azioni
cofinanziate viene assicurata dal Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie;
  Considerato  che  nel  finanziamento  sopra indicato di lire 128,15
miliardi e' compresa la somma di  lire  68,5  miliardi  di  cui  alla
predetta  legge n. 71/1992 e che, la residua disponibilita', valutata
in lire 59,65 miliardi soddisfa le esigenze  di  finanziamento  delle
restanti azioni in atto;
  Considerato  che  per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della citata legge  n.  183/1987  possono  essere  finanziati,  dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base dell'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro di cui
alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione,  nel  1992,
delle  iniziative  previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in
materia di pesca marittima  ed  acquacoltura  nelle  acque  marine  e
salmastre  richiamati  in  premessa,  per un ammontare complessivo di
lire 128,15 miliardi, sono specificate, in relazione  alla  tipologia
di  azioni,  nella  tabella allegata che forma parte integrante della
presente delibera.
  2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella
e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede,  secondo  le
vigenti  disposizioni,  a trasferire le somme previste dalla legge n.
71/1992, pari a 68,5 miliardi di  lire,  al  Ministero  della  marina
mercantile  e  ad  erogare  direttamente  ai  singoli beneficiari gli
ulteriori aiuti,  pari  a  lire  59,65  miliardi,  sulla  base  delle
richieste  che  saranno  fatte  pervenire  al Fondo medesimo da parte
dello stesso Ministero della marina mercantile.
  3. Eventuali ulteriori esigenze di natura  finanziaria  determinate
dalla  compiuta  applicazione della normativa comunitaria in materia,
verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato.
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO