IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima; Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, per i prodotti dell'agricoltura ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 3796/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, recante norme di attuazione dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 relativamente al fermo definitivo dell'attivita' di pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visti il quadro comunitario di sostegno (QCS) 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunita' europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale e' stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/1987, il fabbisogno per il 1992, statale e regionale connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compreso, nel limite massimo di lire 137 miliardi, quello relativo al cofinanziamento delle iniziative nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la nota n. 601033 del 17 ottobre 1991 con la quale il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in 128,15 miliardi il cofinanziamento nazionale necessario per attivare i progetti di pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dei citati regolamenti comunitari n. 355/77 e n. 4028/86, ivi comprese le operazioni di fermo temporaneo delle navi da pesca e il programma operativo di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (91) 2309; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 71, riguardante la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' di pesca, la cui copertura finanziaria, pari a lire 68,5 miliardi, delle azioni cofinanziate viene assicurata dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Considerato che nel finanziamento sopra indicato di lire 128,15 miliardi e' compresa la somma di lire 68,5 miliardi di cui alla predetta legge n. 71/1992 e che, la residua disponibilita', valutata in lire 59,65 miliardi soddisfa le esigenze di finanziamento delle restanti azioni in atto; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dell'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Delibera: 1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione, nel 1992, delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 128,15 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, a trasferire le somme previste dalla legge n. 71/1992, pari a 68,5 miliardi di lire, al Ministero della marina mercantile e ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli ulteriori aiuti, pari a lire 59,65 miliardi, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte dello stesso Ministero della marina mercantile. 3. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO