IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  1›  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
che  prevede  interventi  agevolativi  per  le finalita' previste dal
regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (RESIDER) e per
favorire  lo  sviluppo  economico  delle  zone   colpite   da   crisi
siderurgica;
  Visto  il comma 1 del citato art. 11, che prevede la concessione di
contributi  a  fondo  perduto  alle  piccole  e  medie  imprese   per
l'insediamento  di  nuove  attivita'  ovvero  per  l'ammodernamento e
l'ampliamento degli impianti esistenti;
  Visto il comma 3 dello stesso art. 11, nel quale e' previsto che il
Ministro dell'industria, sentito un  comitato  tecnico  appositamente
istituito,  provvede  a  fissare  i  criteri  e  le  modalita' per la
concessione delle agevolazioni;
  Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1991, n. 357, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263  del  9  novembre  1991,  recante  il
regolamento  di  attuazione  del  citato art. 11 del decreto-legge n.
120/1989;
  Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1991 con il  quale  e'
stato  costituito  il comitato tecnico di cui allo stesso art. 11 del
decreto-legge n. 120/1989;
  Visto che e' decorso il termine per la presentazione delle  domande
di  contributo,  previsto  dal  comma 3 dell'art. 7 del sopraindicato
regolamento n. 357/1991;
  Visto che l'onere derivante dalle richieste di contributo supera lo
stanziamento previsto dall'art. 11 del decreto-legge  n.  120  e  dal
relativo regolamento di attuazione n. 557/1991;
  Ritenuta  la  opportunita'  di adottare dei criteri di selezione in
base ai quali individuare le domande meritevoli della concessione del
contributo;
  Sentito il parere del comitato tecnico di cui sopra;
                              Decreta:
  I criteri di  selezione  delle  domande  presentate  ai  sensi  del
decreto-legge  1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono fissati come segue:
  - Programmi di investimento strutturalmente equilibrati nelle  loro
componenti, secondo le proporzioni sottoindicate:
   costo dell'area: non piu' del 10% del costo totale;
   costo dei fabbricati: non piu' del 60% del costo totale.
  Saranno  oggetto di specifica valutazione le ipotesi in cui terreni
e fabbricati abbiano una caratterizzazione particolare nel  complesso
dell'investimento.
  (Punti 40).
  Identico  punteggio  sara'  considerato  per  investimenti  in soli
macchinari  comportanti  una   significativa   modifica   del   ciclo
produttivo.
  -  Programmi  che  prevedano,  nella relazione tecnica dell'impresa
istante, un incremento  occupazionale  a  seguito  dell'investimento;
incremento  che  possa apparire giustificato sulla base del contenuto
del programma.
  (Punti  da  un  minimo  di  5,  per l'incremento di 1 unita', ad un
massimo di 30, calcolando un punto per ogni unita' aggiuntiva).
  - Programmi di investimento che, anche per effetto di riconversione
esterna, prevedano la costituzione di nuova unita' produttiva che non
sia effetto di mero spostamento di unita' produttiva gia' esistente.
  (Punti 15).
  -  Programmi  di  investimento  caratterizzati  da  innovazione  di
processo  o di prodotto o da una radicale razionalizzazione del ciclo
produttivo.
  (Punti 15).
  -  Programmi  di  investimento  connessi   con   altri   interventi
finanziati  con  strumenti  comunitari  o che presentino collegamento
logistico o funzionale con programmi di intervento pubblico  tesi  al
riassetto del territorio.
  (Punti 10).
  -  Programmi  di  investimento  finalizzati  alla  riabilitazione e
recupero ambientale in tutti i settori produttivi.
  (Punti 15).
  - Qualora l'applicazione  dei  criteri  individuati  determini  una
parita'  di  punteggio tra piu' domande, soccorrera' sussidiariamente
per la determinazione della graduatoria il  criterio  cronologico  di
presentazione  delle  domande  medesime  e  in  subordine  il  numero
d'ordine del protocollo di arrivo.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per  la
pubblicazione.
   Roma, 29 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO