IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede interventi agevolativi per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (RESIDER) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica; Visto il comma 1 del citato art. 11, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese per l'insediamento di nuove attivita' ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; Visto il comma 3 dello stesso art. 11, nel quale e' previsto che il Ministro dell'industria, sentito un comitato tecnico appositamente istituito, provvede a fissare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni; Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1991, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 1991, recante il regolamento di attuazione del citato art. 11 del decreto-legge n. 120/1989; Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1991 con il quale e' stato costituito il comitato tecnico di cui allo stesso art. 11 del decreto-legge n. 120/1989; Visto che e' decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dal comma 3 dell'art. 7 del sopraindicato regolamento n. 357/1991; Visto che l'onere derivante dalle richieste di contributo supera lo stanziamento previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 120 e dal relativo regolamento di attuazione n. 557/1991; Ritenuta la opportunita' di adottare dei criteri di selezione in base ai quali individuare le domande meritevoli della concessione del contributo; Sentito il parere del comitato tecnico di cui sopra; Decreta: I criteri di selezione delle domande presentate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono fissati come segue: - Programmi di investimento strutturalmente equilibrati nelle loro componenti, secondo le proporzioni sottoindicate: costo dell'area: non piu' del 10% del costo totale; costo dei fabbricati: non piu' del 60% del costo totale. Saranno oggetto di specifica valutazione le ipotesi in cui terreni e fabbricati abbiano una caratterizzazione particolare nel complesso dell'investimento. (Punti 40). Identico punteggio sara' considerato per investimenti in soli macchinari comportanti una significativa modifica del ciclo produttivo. - Programmi che prevedano, nella relazione tecnica dell'impresa istante, un incremento occupazionale a seguito dell'investimento; incremento che possa apparire giustificato sulla base del contenuto del programma. (Punti da un minimo di 5, per l'incremento di 1 unita', ad un massimo di 30, calcolando un punto per ogni unita' aggiuntiva). - Programmi di investimento che, anche per effetto di riconversione esterna, prevedano la costituzione di nuova unita' produttiva che non sia effetto di mero spostamento di unita' produttiva gia' esistente. (Punti 15). - Programmi di investimento caratterizzati da innovazione di processo o di prodotto o da una radicale razionalizzazione del ciclo produttivo. (Punti 15). - Programmi di investimento connessi con altri interventi finanziati con strumenti comunitari o che presentino collegamento logistico o funzionale con programmi di intervento pubblico tesi al riassetto del territorio. (Punti 10). - Programmi di investimento finalizzati alla riabilitazione e recupero ambientale in tutti i settori produttivi. (Punti 15). - Qualora l'applicazione dei criteri individuati determini una parita' di punteggio tra piu' domande, soccorrera' sussidiariamente per la determinazione della graduatoria il criterio cronologico di presentazione delle domande medesime e in subordine il numero d'ordine del protocollo di arrivo. Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Roma, 29 aprile 1992 Il Ministro: BODRATO