IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, per effetto del quale i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e) dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni d'imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta; Considerato che lo stesso art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 244 dispone che gli adempimenti e le modalita' da osservare per avvalersi della agevolazione siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuto che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni ammortizzabili nonche' beni e servizi per studi e ricerche senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono presentare al competente ufficio IVA una apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello IVA 98, allegato al presente decreto. 2. Nella dichiarazione devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'anno nel quale la dichiarazione stessa viene presentata e l'ammontare dell'eccedenza di credito, superiore a lire cinque milioni e non richiesta a rimborso, risultante dalla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente. Tale eccedenza, ferma restando la sua computabilita' in detrazione, costituisce il limite entro il quale l'imposta puo' non essere applicata, sotto la responsabilita' del cessionario o del committente, per effettuare nell'anno acquisti o importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche. 3. Nella dichiarazione devono essere altresi' indicate la condizione o le condizioni, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, lettere a), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelle quali si trovava il contribuente nell'anno solare precedente. 4. La dichiarazione deve essere redatta in tre copie e presentata all'ufficio anteriormente alla prima operazione da effettuare senza pagamento dell'imposta ai sensi del richiamato decreto-legge n. 244/1992. Uno degli esemplari (copia per il contribuente) e' restituito dall'ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario. 5. La dichiarazione stessa puo' anche essere spedita all'ufficio, entro il termine di cui al comma 4, a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. 6. La dichiarazione ha effetto per l'anno in cui la stessa viene presentata.