IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244,
per effetto del quale i soggetti  che  si  trovano  nelle  condizioni
previste  dal  terzo  comma,  lettere  a),  d) ed e) dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito,
se  superiori a cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti
dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative
agli anni d'imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti
e importazioni di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi  per
studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta;
  Considerato che lo stesso art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 244
dispone che gli adempimenti e le modalita' da osservare per avvalersi
della  agevolazione  siano  stabiliti  con decreto del Ministro delle
finanze;
  Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di  acquistare
o  importare  beni  ammortizzabili nonche' beni e servizi per studi e
ricerche senza applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai
sensi  dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244,
devono  presentare   al   competente   ufficio   IVA   una   apposita
dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al  modello  IVA  98,
allegato al presente decreto.
  2. Nella  dichiarazione  devono  essere  indicati,  oltre  ai  dati
identificativi  del  contribuente,  l'anno nel quale la dichiarazione
stessa viene presentata  e  l'ammontare  dell'eccedenza  di  credito,
superiore   a  lire  cinque  milioni  e  non  richiesta  a  rimborso,
risultante  dalla  dichiarazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
relativa  all'anno  precedente. Tale eccedenza, ferma restando la sua
computabilita' in detrazione, costituisce il limite  entro  il  quale
l'imposta  puo'  non  essere  applicata, sotto la responsabilita' del
cessionario o del committente, per effettuare  nell'anno  acquisti  o
importazioni  di  beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e
ricerche.
  3.  Nella  dichiarazione  devono  essere   altresi'   indicate   la
condizione  o  le condizioni, tra quelle previste dall'art. 30, comma
3, lettere a), d) ed e) del decreto del Presidente  della  Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  nelle  quali si trovava il contribuente
nell'anno solare precedente.
  4. La dichiarazione deve essere redatta in tre copie  e  presentata
all'ufficio  anteriormente  alla prima operazione da effettuare senza
pagamento dell'imposta  ai  sensi  del  richiamato  decreto-legge  n.
244/1992.   Uno  degli  esemplari  (copia  per  il  contribuente)  e'
restituito dall'ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro
a calendario.
  5.  La  dichiarazione stessa puo' anche essere spedita all'ufficio,
entro il termine di cui al comma 4, a mezzo di lettera raccomandata e
si considera presentata nel giorno in cui e'  consegnata  all'ufficio
postale.
  6.  La  dichiarazione  ha effetto per l'anno in cui la stessa viene
presentata.