IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art.  8,
comma 5, che prescrive che il CIPI individui le tipologie delle spese
di  ricerca  ammissibili  alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del
medesimo  articolo  anche  con  riferimento   allo   sviluppo   delle
tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1;
  Ritenuto  necessario  individuare  altresi'  le  spese  di  ricerca
ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1, art. 8;
  Preso  atto  che  ai  sensi  del  comma  4,  art.  8,  le  imprese,
appartenenti  ai comparti innovati identificati con delibera CIPI, se
costituite dopo l'entrata in vigore della legge, possono usufruire di
un  credito  d'imposta  commisurato  al  totale   delle   spese   per
investimenti;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  1. Sono ammissibili alle  agevolazioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'art. 8 le seguenti tipologie di spesa:
    a) collegamenti a banche dati (costi per allacciamenti e canoni);
    b)  retribuzione  del  personale  specializzato e adibito a tempo
pieno alla ricerca e sviluppo;
    c) acquisto o locazione finanziaria di attrezzature  e  materiali
da impiegare nell'ambito di laboratori di ricerca aziendale;
    d)   consulenze   tecniche   per   l'innovazione  e  lo  sviluppo
tecnologico;
    e) utilizzo, anche parziale di laboratori di ricerca esterni,  in
particolare universitari.
  Le  spese di ricerca devono essere afferenti l'attivita' produttiva
dell'impresa.
  Una breve relazione  sulle  ricerche  svolte  e  sulle  conseguenti
applicazioni   deve   essere   allegata  alla  dichiarazione  inviata
dall'impresa per la concessione del credito d'imposta.
  2. Sono ammissibili alle agevoalzioni di cui al comma  4  dell'art.
8,  oltre  alle tipologie di cui al punto 1, le seguenti tipologie di
spesa:
    f)  opere  murarie,  di  allacciamento  e   assimilate   per   la
costruzione di nuovi impianti, ivi compresi gli oneri per il concorso
alle  spese  di  urbanizzazione,  e  per la progettazione e direzione
lavori;
    g) acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature,
nuovi  di  fabbrica,  con  particolare  riguardo  a  quelli  elencati
all'art. 5 della legge n. 317/1991;
    h)  formazione del personale (retribuzione degli insegnanti e del
personale in formazione).
  Le tipologie di spesa f) e g) sono ammissibili alle agevolazioni di
cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991 nei  limiti  delle
disposizioni  comunitarie  in  materia di aiuto agli investimenti nei
singoli comparti.
  Gli  investimenti  devono  essere finalizzati alla creazione di una
nuova  attivita'.  Il  progetto  della  nuova  attivita'  e  le   sue
prospettive produttive e finanziarie devono essere brevemente deline-
ate in una relazione allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa
per la richiesta di concessione del credito d'imposta.
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO