Con decreto ministeriale 23 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta che prevede: la trasformazione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in societa' per azioni, denominata "Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a." ed in forma abbreviata "Fonpiemonte S.p.a.", che avra' un capitale sociale di L. 25.000.000.000, rappresentato da n. 25.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 ciascuna; l'adozione da parte dell'Istituto di credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. di un nuovo statuto che estende l'operativita' dell'Istituto a tutti i comparti del credito speciale, compreso l'esercizio del credito alle opere pubbliche, mediante l'assorbimento, ai sensi della legge n. 175/1991, della relativa sezione, e l'esercizio del credito agrario, ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni.