Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio
nazionale del volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni di
volontariato  aventi  i  requisiti  di  cui  alla legge n. 266/1991 e
assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri  diretti  ad  offrire
pari   condizioni  ed  opportunita'  a  tutte  le  organizzazioni  di
volontariato operanti  sul  territorio  nazionale,  interessate  alla
presentazione  dei  progetti  previsti dall'art. 12, comma 1, lettera
d),  l'Osservatorio   nazionale   del   volontariato   ha   approvato
all'unanimita',   nella   seduta   del   6  marzo  c.a.  il  presente
regolamento.
  L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla  richiamata
lettera  d)  con  quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 esige
che l'Osservatorio approvi - utilizzando parzialmente lo stanziamento
di  lire   2   miliardi   previsto   anche   per   il   funzionamento
dell'Osservatorio  -  il  finanziamento  di  "progetti  sperimentali"
elaborati,  anche  in  collaborazione  con  gli   enti   locali,   da
organizzazioni  di volontariato iscritte nei registri di cui all'art.
6,  per  far  fronte  ad   "emergenze   sociali"   e   per   favorire
"l'applicazione   di   metodologie   di   intervento  particolarmente
avanzate".
  Cio' esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione dei  progetti  e,  dall'altra,  un'interpretazione
articolata   delle   definizioni  di  "progetto  sperimentale"  e  di
"metodologie particolarmente
avanzate".
 A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.
  Possono richiedere contributi per  la  realizzazione  dei  progetti
indicati  in  premessa,  le  organizzazioni di volontariato che, alla
data del 30 settembre 1992 siano regolarmente iscritte  nei  registri
regionali  del  volontariato,  istituiti  ai  sensi dell'art. 6 della
legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere  regionali  e  provinciali
emanate in attuazione dello stesso art. 6.
  In  attuazione  dell'art.  13  della legge n. 266/1991 sono escluse
dalla possibilita' di accedere ai finanziamenti le organizzazioni  di
volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge
n.  49/1987,  concernente  la  cooperazione  con  i  Paesi  in via di
sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da  quelli  di
cui  agli  articoli  2  e  3  della legge n. 266, e le cooperative in
quanto la disciplina  della  loro  attivita'  ricade  nell'ambito  di
applicazione della legge n. 381/1991.
  B) CRITERI DEFINITORI DI CARATTERE SPERIMENTALE, EMERGENZA SOCIALE,
METODOLOGIA DI INTERVENTO AVANZATA.
  Sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato:
  1)  Per  progetto sperimentale si intende un progetto di intervento
effettivo, realizzato con l'obiettivo  di  provare  e  verificare  un
insieme di risultati che si intendono conseguire. Se ne deduce che il
progetto  dovra'  contenere  l'elencazione  puntuale  degli specifici
risultati attesi.
  2) Per emergenza sociale  si  intende  un  cambiamento  visibile  e
dimostrato  di  un  problema  sociale,  sia  in  termini  qualitativi
(aggiornamento) che quantitativi (incremento dell'incidenza).
  3)  Per  metodologia  di  intervento  particolarmente  avanzata  si
intende  il   carattere   innovativo   della   metodologia   rispetto
all'esistente  che  puo'  esplicarsi in due modalita': alternativita'
oppure maggiore sofisticazione qualitativa.
 C)  MODALITA'  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  E
CONTENUTO DEI PROGETTI.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  aventi  i requisiti di cui al
punto A) dovranno far pervenire le istanze di contributo entro il  15
ottobre  1992 e dovranno attenersi ai criteri sottoindicati, seguendo
lo  schema  allegato  al  presente  regolamento  (allegato  1).  Esse
dovranno procedere a:
  1)  Identificare  la  propria associazione mediante una descrizione
dei requisiti formali utili all'individuazione del  proponente  (nome
dell'associazione  e  dei  responsabili, regione e sede di residenza,
ambiti di intervento, esperienza, ecc.), con l'eventuale indicazione,
nel caso di progetti integrati, dell'apporto di associazioni e gruppi
di volontariato, operanti in territori e in campi diversi  da  quello
dell'associazione proponente.
  2) Descrivere il progetto:
  2.1)  Qualora  si  tratti  di  progetto  volto  a  sperimentare una
metodologia avanzata  occorre  descrivere  insieme  ai  contenuti  le
modalita'  di  svolgimento  e/o  le  caratteristiche  peculiari della
metodologia di intervento.
  2.2)  Qualora  si  tratti  di   progetto   volto   a   fronteggiare
un'emergenza  sociale,  dovranno  essere  indicate  le motivazioni in
virtu'  delle  quali  possa  essere   identificata   la   sussistenza
dell'emergenza   o  dovra'  essere  descritta  l'innovativita'  della
metodologia che si intende adottare.
  2.3)  Dovranno  essere  indicati  i  risultati  che  si   intendono
raggiungere. La descrizione dovra' pertanto comprendere:
   oltre  gli obiettivi che si intendono conseguire, anche le ragioni
per cui sussiste l'attesa di tali risultati;
   gli elementi di successo osservabili;
   i parametri di valutazione dei risultati.
  2.4) Dovra'  essere  identificato  il  gruppo  di  intervento,  con
l'indicazione   e  la  qualifica  professionale  del  capo  progetto,
l'indicazione  dei  componenti  e  le  modalita'  di  partecipazione,
nonche' i tempi di lavoro dedicati all'intervento.
  2.5)  Occorre rivolgere particolare attenzione alla descrizione del
piano economico. In esso dovranno, in particolare, essere indicati:
   le  spese  per  materiali  e/o  strumenti  indispensabili  per  il
progetto,  esclusi  quelli  di  normale dotazione dell'organizzazione
volontaria o riguardanti l'attivita' volontaria;
   gli eventuali finanziamenti concomitanti o collaterali:  (soggetti
addizionali  di  finanziamento;  per  quali segmenti dell'intervento;
l'entita' dei finanziamenti addizionali).
 D) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.
  Qualora    il    progetto    da     sottoporre     all'approvazione
dell'Osservatorio  e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno
di un ente regionale o  locale,  occorre  acquisire  la  delibera  di
giunta di tale ente.
  Nel  caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali di-
verse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la  realizzazione
di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione
di  volontariato  dovra'  allegare il parere degli enti coinvolti nel
progetto.
 E) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.
  E' infine necessario che i soggetti proponenti redigano un rapporto
"in   progress"   entro   sei   mesi   dalla  data  di  comunicazione
dell'avvenuta approvazione del finanziamento ed  un  rapporto  finale
contenente una rendicontazione dei risultati.
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO