Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale del volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunita' a tutte le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale del volontariato ha approvato all'unanimita', nella seduta del 6 marzo c.a. il presente regolamento. L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 esige che l'Osservatorio approvi - utilizzando parzialmente lo stanziamento di lire 2 miliardi previsto anche per il funzionamento dell'Osservatorio - il finanziamento di "progetti sperimentali" elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, per far fronte ad "emergenze sociali" e per favorire "l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate". Cio' esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di "progetto sperimentale" e di "metodologie particolarmente avanzate". A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le organizzazioni di volontariato che, alla data del 30 settembre 1992 siano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilita' di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266, e le cooperative in quanto la disciplina della loro attivita' ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991. B) CRITERI DEFINITORI DI CARATTERE SPERIMENTALE, EMERGENZA SOCIALE, METODOLOGIA DI INTERVENTO AVANZATA. Sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato: 1) Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo, realizzato con l'obiettivo di provare e verificare un insieme di risultati che si intendono conseguire. Se ne deduce che il progetto dovra' contenere l'elencazione puntuale degli specifici risultati attesi. 2) Per emergenza sociale si intende un cambiamento visibile e dimostrato di un problema sociale, sia in termini qualitativi (aggiornamento) che quantitativi (incremento dell'incidenza). 3) Per metodologia di intervento particolarmente avanzata si intende il carattere innovativo della metodologia rispetto all'esistente che puo' esplicarsi in due modalita': alternativita' oppure maggiore sofisticazione qualitativa. C) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONTENUTO DEI PROGETTI. Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui al punto A) dovranno far pervenire le istanze di contributo entro il 15 ottobre 1992 e dovranno attenersi ai criteri sottoindicati, seguendo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 1). Esse dovranno procedere a: 1) Identificare la propria associazione mediante una descrizione dei requisiti formali utili all'individuazione del proponente (nome dell'associazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza, ecc.), con l'eventuale indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto di associazioni e gruppi di volontariato, operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente. 2) Descrivere il progetto: 2.1) Qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia avanzata occorre descrivere insieme ai contenuti le modalita' di svolgimento e/o le caratteristiche peculiari della metodologia di intervento. 2.2) Qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale, dovranno essere indicate le motivazioni in virtu' delle quali possa essere identificata la sussistenza dell'emergenza o dovra' essere descritta l'innovativita' della metodologia che si intende adottare. 2.3) Dovranno essere indicati i risultati che si intendono raggiungere. La descrizione dovra' pertanto comprendere: oltre gli obiettivi che si intendono conseguire, anche le ragioni per cui sussiste l'attesa di tali risultati; gli elementi di successo osservabili; i parametri di valutazione dei risultati. 2.4) Dovra' essere identificato il gruppo di intervento, con l'indicazione e la qualifica professionale del capo progetto, l'indicazione dei componenti e le modalita' di partecipazione, nonche' i tempi di lavoro dedicati all'intervento. 2.5) Occorre rivolgere particolare attenzione alla descrizione del piano economico. In esso dovranno, in particolare, essere indicati: le spese per materiali e/o strumenti indispensabili per il progetto, esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione volontaria o riguardanti l'attivita' volontaria; gli eventuali finanziamenti concomitanti o collaterali: (soggetti addizionali di finanziamento; per quali segmenti dell'intervento; l'entita' dei finanziamenti addizionali). D) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI. Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente. Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali di- verse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto. E) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE. E' infine necessario che i soggetti proponenti redigano un rapporto "in progress" entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del finanziamento ed un rapporto finale contenente una rendicontazione dei risultati. Il Ministro: JERVOLINO RUSSO