IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge  finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni di indebitamento nel  limite  annualmente  risultante  nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite  massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in  ECU  (certificati  del  Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati
come i "certificati", al tasso d'interesse del 10,50% annuo  lordo  e
al  prezzo  fisso  di  emissione  di 100 ECU per ogni 100 di capitale
nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il
prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 26 maggio  1992  e
scadenza il 26 maggio 1997.
  L'assegnazione  dei  certificati  avviene  con il sistema dell'asta
marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto  di
sottoscrizione"  rappresenta  la  maggiorazione  di prezzo rispetto a
quello  di  emissione  indicato  nel   precedente   comma,   che   il
sottoscrittore   dichiara   nella  richiesta  di  essere  disposto  a
corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei  certificati.  Le
richieste   che   dovessero   risultare  accolte  sono  vincolanti  e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.