IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  eseguito il 17 aprile 1992 dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso  stato  di  pericolo  incombente  in  localita'  Salita  e
Scaletta Superiore nel comune di Scaletta Zanclea;
  Vista  la  nota  n. 47/92 del 24 aprile 1992 del comune di Scaletta
Zanclea con la quale si richiede un finanziamento di L. 3.900.000.000
articolato in tre lotti di  lire  1.300.000.000,  per  l'eliminazione
dello stato di pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo sollecito
intervento   teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo
incombente finanziando i primi due lotti;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e  in  particolare,  all'art.  3 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  loro  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli interventi di cui in premessa e' assegnata alla prefettura
di Messina la somma di L. 2.600.000.000.