IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 17 aprile 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente in localita' Salita e Scaletta Superiore nel comune di Scaletta Zanclea; Vista la nota n. 47/92 del 24 aprile 1992 del comune di Scaletta Zanclea con la quale si richiede un finanziamento di L. 3.900.000.000 articolato in tre lotti di lire 1.300.000.000, per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo sollecito intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente finanziando i primi due lotti; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata alla prefettura di Messina la somma di L. 2.600.000.000.