IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di sopralluogo eseguito il 18 febbraio 1992 dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso stato di pericolo incombente in localita'  fosso  Timpa  e
nell'area urbanizzata del comune di Serra Pedace;
  Vista  la nota n. 759 dell'8 aprile 1992 del comune di Serra Pedace
con la quale, oltre a rappresentare lo  stato  di  pericolosita'  per
l'abitato,  si  trasmette  una  richiesta  di finanziamento pari a L.
7.600.000.000 comprensivo di un primo lotto pari a  L.  1.000.000.000
per  interventi  urgenti  tesi  all'eliminazione  del  piu' immediato
pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato
intervento  teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato   pericolo
incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e, in particolare, all'art. 3 del  regio  decreto  18  novembre
1923,  n.  2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Serra Pedace la somma di L. 1.000.000.000.