IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18 febbraio 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente in localita' fosso Timpa e nell'area urbanizzata del comune di Serra Pedace; Vista la nota n. 759 dell'8 aprile 1992 del comune di Serra Pedace con la quale, oltre a rappresentare lo stato di pericolosita' per l'abitato, si trasmette una richiesta di finanziamento pari a L. 7.600.000.000 comprensivo di un primo lotto pari a L. 1.000.000.000 per interventi urgenti tesi all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Serra Pedace la somma di L. 1.000.000.000.