Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette. Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai centri di servizio imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova. Agli uffici I.V.A. Al Comando generale della Guardia di finanza. e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai Ministeri. Alla ragioneria generiale dello Stato. Alla ragionerie centrali dei Ministeri. Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo. Al Servizio centrale degli ispettori tributari. INTRODUZIONE Nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 395 del 31 dicembre 1991 e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 1991, n. 413, contenente, fra l'altro, norme per agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. Dette norme, contenute nel titolo VI e VII della citata legge, sono state modificate o integrate dai seguenti provvedimenti legislativi: D.L. 1' febbraio 1992, n. 47 (in G.U. n. 26 del febbraio 1992), non convertito, e riproposto con D.L. 26 marzo 1992, n. 244 (in G.U. n. 72 del 26 marzo 1992); D.L. 28 febbraio 1992, n. 174 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992) non convertito, e riproposto, con modificazioni, con D.L. 27 aprile 1992, n. 269 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 1992). Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992 sono stati pubblicati i decreti ministeriali di approvazione dei modelli concernenti le dichiarazioni integrative e le relative istruzioni. Con circolare n. 11 dell'8 maggio 1992 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in relazione anche alle novita' legislative intervenute successivamente alla pubblicazione dei sopraindicati decreti ministeriali. Le presenti istruzioni riepilogano in forma sistematica i diversi criteri e modalita' di definizione agevolata previsti dalla citata normativa e i relativi chiarimenti al fine di fornire agli uffici un quadro organico della materia. Le istruzioni si articolano in due parti dedicate rispettivamente alle imposte sui redditi (Parte I) e all'imposta sul valore aggiunto (Parte II). PARTE PRIMA IMPOSTE SUI REDDITI Capitolo I AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 1. Generalita' L'articolo 32, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, nonche' delle relative addizionali, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Sono pertanto ammessi a presentare la dichiarazione integrativa tutti i contribuenti soggetti passivi dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR. In deroga a tale principio generale sono esclusi dall'ambito applicativo del condono taluni contribuenti in possesso della soggettivita' ai fini delle imposte sui redditi, mentre, di converso, sono inclusi in detto ambito applicativo taluni soggetti privi di tale requisito. Si rammenta, inoltre, che in base all'art. 63 della legge n. 413 del 1991 possono fruire del condono i sostituti d'imposta tenuti ad effettuare le ritenute di cui al titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, di cui si trattera' in modo unitario ed organico nel Capitolo IX. 2. Soggetti esclusi dal condono. L'art. 65 reca un'elencazione di soggetti, esclusi dalla possibilita' di fruire della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, ai quali sono riferibili situazioni penalmente rilevanti e di particolare gravita' economica e sociale. Ai sensi della predetta disposizione legislativa non possono avvalersi del condono: 1) i condannati per i seguenti delitti previsti dal codice penale: a) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis); b) riciclaggio, cioe' sostituzione di denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione o traffico di stupefacenti con altro denaro, beni o utilita' ovvero attivita' di ostacolo alla identificazione della loro provenienza (art. 648-bis); c) taluno dei delitti menzionati alla precedente lettera b); d) impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita (art. 648-ter); 2) i condannati per altri reati, qualora sia risultata applicabile l'aggravante introdotta dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Trattasi della circostanza aggravante, prevista per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ad omerta' derivanti dalla forza di intimidazione dovuta alla presenza, tra i rei, di un vincolo associativo di tipo mafioso; 3) gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposti ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 4) le societa' nelle cui attivita' economiche o finanziarie risultino, sulla base di una sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilita' che siano il frutto dei reati indicati nella lettera b) del precedente punto 1). Se la sentenza di condanna o il provvedimento con cui sono disposte le misure di prevenzione precedentemente indicate divengono defini- tive dopo la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione di cui all'art. 57, comma 6, queste ultime perdono efficacia. Di conseguenza gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ai quali le cancellerie devono trasmettere copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo, potranno procedere ad eventuali accertamenti entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza od il provvedimento sono divenuti definitivi. Cosi', ad esempio, se la sentenza di condanna dovesse essere emanata il 30 aprile 1994 gli Uffici potranno procedere ad eventuali accertamenti fino al 31 dicembre 1996. Le somme versate a fronte di dichiarazioni o istanze divenute prive di effetti a seguito della emanazione delle predette sentenze e provvedimenti non possono comunque essere rimborsate ai contribuenti. 3. Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni integrative. In relazione a talune peculiarita' che presentano, si esaminano specificamente i casi di dichiarazioni integrative prodotte da parte dei seguenti soggetti: a) eredi; b) liquidatori di societa' o enti soggetti all'IRPEG e di societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) curatori fallimentari; d) commissari liquidatori; e) commissari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; f) curatori dell'eredita' giacente e amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi; g) chiunque abbia interesse ad ottenere l'amnistia (ad esempio i falliti, i soci di societa' di persone che possono essere chiamati a rispondere di violazioni aventi rilevanza penale commesse da altri soci nell'espletamento, anche in via di fatto, dell'attivita' di amministrazione della societa); h) societa' fuse o trasformate; i) coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi; l) soci di societa' di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in comunione. I soggetti che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente alla data del 30 settembre 1991, come verra' meglio precisato nel capitolo XII, possono condonare le soprattasse e le pene pecuniarie loro applicabili, mediante presentazione di apposita istanza. Viene di seguito brevemente tratteggiata la particolare disciplina concernente le dichiarazioni integrative presentate dai soggetti in discorso. 3.1. Eredi. Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire la posizione tributaria, ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute, del loro dante causa in relazione a tutti i periodi di imposta condonabili ai sensi della normativa in esame ed usufruendo di tutte le modalita' di integrazione previste per gli altri contribuenti. Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo che va dal 1' dicembre 1991 al 1' giugno 1992, l'articolo 32, comma 2, ultimo periodo, e l'art. 1, comma 3, dei DD.LL. 28 febbraio 1992, n. 174 e 27 aprile 1992, n. 269, stabiliscono la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni integrative al 30 settembre 1992. Si precisa, inoltre, che il successivo articolo 39, comma 2, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991, prevede che i relativi versamenti devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il detto termine del 30 settembre 1992 e, per la differenza, in due rate di eguale importo nei mesi di gennaio e settembre 1993. Nessuna proroga dei termini e', invece, stabilita per gli eredi dei contribuenti deceduti entro il 30 novembre 1991, che, se presentano le dichiarazioni integrative concernenti i redditi del de cuius, devono farlo nei termini ordinari. 3.2. Liquidatori. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e di societa' di persone la facolta' di presentare dichiarazione integrativa spetta al liquidatore o, in mancanza, al rappresentante legale, al quale e' attribuita l'amministrazione del patrimonio ai fini della definizione delle pendenze esistenti e della attribuzione dei beni residuati. I liquidatori possono presentare dichiarazioni integrative agli effetti delle imposte sui redditi e delle ritenute dovute sia per i periodi d'imposta anteriori che per quelli successivi alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Si rinvia a quanto verra' precisato nel prosieguo in merito alla presentazione delle dichiarazioni integrative comportanti definizione automatica delle imposte, in ordine alla impossibilita' di avvalersi di tale modalita' di integrazione con riferimento ai periodi di imposta i cui redditi siano stati determinati in via provvisoria a causa della liquidazione. Resta ferma la possibilita' di avvalersi della definizione automatica per tutti i periodi anteriori alla deliberazione di messa in liquidazione, nonche' per quelli successivi, nel caso in cui le dichiarazioni dei redditi abbiano assunto carattere di definitivita' a causa del prolungarsi della liquidazione oltre i termini previsti dalla legge. Qualora la durata della liquidazione non abbia superato i detti termini, ai fini della definizione automatica, si terra' conto soltanto delle risultanze della dichiarazione dei redditi presentata entro quattro mesi dalla chiusura dalla liquidazione stessa. Le regole sopra richiamate sono applicabili, naturalmente, anche in caso di liquidazione dell'impresa individuale, regolamentata, a partire dal 1988, dall'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi e dall'articolo 17 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Si ricorda che, in base a quanto disposto da quest'ultimo articolo, le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate dal liquidatore o, in mancanza, dall'imprenditore. 3.3. Curatori fallimentari, commissari liquidatori, commissari delle grandi imprese in crisi, curatori dell'eredita' giacente e amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti. L'articolo 61 ha espressamente esteso la facolta' di presentare le dichiarazioni integrative a particolari soggetti, quali il curatore del fallimento, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Poiche' i contribuenti nei cui confronti e' in corso una procedura fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, hanno perso la capacita' di amministrare e di disporre dei propri beni e il potere di amministrazione e' passato ai soggetti sopra menzionati, e' sembrato opportuno consentire a questi soggetti di avvalersi delle disposizioni di condono. Questi ultimi soggetti possono, pero', esercitare la facolta' di presentazione della dichiarazione integrativa soltanto se, conformemente a quanto previsto nello stesso articolo 61 e secondo le norme che regolano ciascuna procedura concorsuale: a) abbiano acquisito il parere del comitato dei creditori in caso di fallimento o del comitato di sorveglianza in caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; b) abbiano ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato nella ipotesi di fallimento e quella dell'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione nelle altre due ipotesi. Il curatore, il commissario liquidatore o dell'amministrazione straordinaria, possono presentare dichiarazioni integrative sia per i periodi d'imposta anteriori all'instaurarsi della procedura concorsuale, sia per quelli per i quali gli stessi avevano l'obbligo, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di presentare la dichiarazione dei redditi come sostituti di imposta. Nel caso in cui il curatore, ovvero il commissario liquidatore o dell'amministrazione straordinaria, presenti la dichiarazione integrativa, lo stesso, ai sensi dell'articolo 61, deve provvedere al pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni, entro i termini e con le modalita' stabilite dalla legge. Lo stesso articolo 61 dispone che i debiti in questione vanno equiparati a quelli previsti dall'art. 111, primo comma, n. 1, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini dell'ordine preferenziale di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. La possibilita' di fruire delle disposizioni concernenti il condono e' stata riconosciuta anche ai curatori di eredita' giacenti e agli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti. Si tratta dei soggetti ai quali, in base al combinato disposto degli articoli 131 del testo unico delle imposte sui redditi e 19 del D.P.R. n. 42 del 1988, e' stato attribuito l'obbligo, a partire dal 1988, di presentare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta relative ai periodi di imposta: a) nel quale si e' aperta la successione e in quelli anteriori gia' decorsi prima dell'assunzione delle funzioni; b) nel corso del quale e' avvenuto il decesso e quello precedente se il termine non era decorso al momento del decesso; c) nel quale hanno assunto le funzioni e quelli successivi fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione. Analoghi obblighi incombono ai detti soggetti in relazione alle dichiarazioni di sostituto di imposta. 3.4. Associazioni fra artisti e professionisti. Possono avvalersi delle disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie anche le associazioni tra artisti e professionisti. Le associazioni in parola, anche se prive di autonoma soggettivita' passiva ai fini delle imposte sui redditi, essendo tenute al rispetto degli obblighi contabili, nonche' di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 750, possono essere interessate a presentare dichiarazioni integrative per sanare eventuali violazioni degli obblighi gia' menzionati. In riferimento ai periodi di imposta non accertati tali associazioni possono presentare dichiarazioni integrative con effetti automatici di cui all'articolo 38, versando, in assenza di imposte su cui commisurare le maggiorazioni percentuali, gli importi minimi previsti nel comma 3 dello stesso articolo 38. 3.5. Altri soggetti interessati alla presentazione della dichiara- zione integrativa. L'art. 67 prevede che l'amnistia possa essere applicata ai reati in materia di imposte sui reddditi commessi entro il 30 settembre 1991, a condizione che, per ciascun periodo d'imposta cui i reati si riferiscono, il contribuente "o chiunque altro avendone interesse" presenti dichiarazione integrativa aventi le caratteristiche specificate nello stesso articolo. Come e' stato gia' precisato con circolare n. 43 del 1' dicembre 1984 in relazione ad analoga disciplina contenuta nell'articolo 1, secondo e terzo comma, del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, concernente la concessione di amnistia per reati tributari connessa al precedente condono e nella circolare n. 25, prot. 7/1772, del 26 luglio 1991, concernente la sanatoria delle irregolarita' formali, l'espressione "chiunque vi abbia interesse" e' riferibile anche a soggetti diversi dai soggetti passivi delle imposte sui redditi destinatari della normativa di condono. Tra i soggetti che possono avere interesse a presentare la dichiarazione integrativa, nelle ipotesi in cui questa non sia presentata direttamente dal contribuente interessato, possono annoverarsi: gli imprenditori falliti che continuano, pur se spossessati dei loro beni, a rivestire comunque la qualifica di soggetti passivi, gli ex amministratori e, in genere, i rappresentanti legali succedutisi nella conduzione della societa' o ente che siano incorsi in responsabilita' di ordine penale per atti e omissioni ad essi imputabili (fermo restando quanto precisato nel capitolo XII con riguardo a coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente alla data del 30 settembre 1991) nonche' i soci di societa' di persone che possono essere chiamati a rispondere di violazioni aventi rilevanza penale commesse da altri soci nell'espletamento, anche in via di fatto, dell'attivita' di amministrazione della societa'. La dichiarazione integrativa prodotta, oltre ad essere determinante ai fini dell'ammissione al beneficio dell'amnistia, costituisce anche titolo per procedere alla riscossione nei confronti di colui che l'ha sottoscritta e presentata anche mediante iscrizione a ruolo nel caso in cui non siano stati effettuati i versamenti dovuti in base alla dichiarazione integrativa. 3.6. Societa' fuse o trasformate. L'articolo 32, comma 2, disciplina le ipotesi di presentazione delle dichiarazioni integrative nei casi di trasformazione e fusione di societa' stabilendo che le dichiarazioni devono essere presentate dalle societa' risultanti dalla fusione o incorporazione, in quanto la societa' incorporante ovvero la societa' risultante dalla fusione subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi della societa' incorporata ovvero delle societa' preesistenti, realizzandosi una successione a titolo universale della societa' incorporante o che risulta dalla fusione nel patrimonio delle societa' incorporate o preesistenti. Analogamente, nel caso di trasformazione di una societa' in un'altra di tipo diverso, la facolta' di presentare la dichiarazione integrativa, relativa ai periodi d'imposta precedenti la trasformazione stessa, spetta alla societa' trasformata. Per quanto concerne i casi di fusione, si precisa che le singole societa' fuse e incorporate conservano una posizione autonoma, sia tra di esse che rispetto alla societa' risultante dalla fusione, ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte sui redditi e di ritenute, con presentazione di distinte dichiarazioni integrative. Relativamente ai casi di trasformazione e' stabilito che: a) nelle ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in una societa' di capitali o viceversa, si applicano le stesse disposizioni previste per i casi di fusione; b) nelle ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in un'altra societa' di persone, ovvero di una societa' di capitali in un'altra societa' di capitali, la societa' risultante dalla trasformazione deve invece presentare un'unica dichiarazione integrativa e per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione devono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Pertanto se, ad esempio, per i periodi di imposta a partire da quello in corso alla data della trasformazione viene richiesta la definizione automatica ai sensi dell'articolo 38 lo stesso tipo di definizione va chiesto anche per tutti i periodi di imposta anteriori a quello di trasformazione, suscettibili di tale definizione. 3.7. Coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi. L'articolo 33, comma 2, stabilisce che la dichiarazione integrativa presentata da un coniuge non esplica alcun effetto nei confronti dell'altro coniuge anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta. Conseguentemente, nell'ipotesi, ad esempio, di dichiarazione originaria congiunta, la dichiarazione integrativa nella quale e' chiesta la definizione automatica delle imposte ai sensi dell'articolo 38, qualora venga presentata da uno solo dei coniugi aumentando della percentuale ivi prevista l'ammontare della propria IRPEF autoliquidata, deve ritenersi valida con riferimento al solo dichiarante, purche' siano rispettati i valori minimi previsti dal citato articolo. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa semplice o con effetto automatico da parte di entrambi i coniugi o di uno solo di essi, restano comunque salvi, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, la definizione delle pendenze tributarie non esercitera' alcuna influenza, ad esempio, sulla compensazione eventualmente operata nella dichiarazione originaria tra la posizione creditoria di uno dei coniugi e la posizione debitoria dell'altro coniuge. 3.8. Soci di societa' di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in comunione. L'articolo 33, comma 3, riconosce autonoma efficacia alle dichiarazioni integrative dei soggetti ai quali sono imputati pro- quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi rispetto alle dichiarazioni integrative presentate dalla societa' o associazione o dall'altro coniuge. Infatti, i primi possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione di analoghe dichiarazioni da parte delle societa' od associazioni o dell'altro coniuge. D'altra parte, nel caso in cui questi ultimi soggetti abbiano presentato proprie dichiarazioni integrative, le stesse esplicano efficacia solo nei loro confronti. Non sono percio' applicabili alle dichiarazioni integrative dei soggetti medesimi le disposizioni degli articoli 6, primo comma, e 40, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo alle dichiarazioni dei redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 597 o all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, disposizioni in base alle quali la dichiarazione della societa' o associazione esplica i suoi effetti anche in riferimento alle imposte personali dovute dai soci o associati e alla rettifica di detta dichiarazione si procede con unico atto ai fini di entrambe le imposte e cioe' dell'ILOR dovuta dalla societa' e ai fini dell'imposta personale dovuta dai soci o associati. Di conseguenza, qualora i soggetti cui sono imputati pro-quota i redditi delle menzionate societa' o associazioni e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi non si avvalgano della facolta' di presentare dichiarazioni integrative, ovvero le presentino, ma senza richiedere la definizione automatica delle imposte di loro spettanza, ovvero delle controversie pendenti e relative alle stesse, si verificheranno nei loro confronti le seguenti conseguenze: a) le controversie ancora pendenti che li riguardano proseguiranno, ovvero, nel caso in cui gli stessi presentino dichiarazioni integrative che non comportano l'estinzione delle controversie, queste proseguiranno limitatamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa; b) per i periodi d'imposta relativamente ai quali non e' stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, gli Uffici potranno effettuare accertamenti sulla base dei dati e delle notizie in loro possesso, senza pero' poter annettere automatica efficacia alle dichiarazioni integrative della societa' o associazione o dell'altro coniuge. Questi ultimi contribuenti resteranno, comunque, soggetti a controlli ai fini dell'accertamento dei redditi dei soci o associati o dell'altro coniuge, anche qualora abbiano completamente definito le situazioni o pendenze che li riguardano. Capitolo II IMPOSTE, RITENUTE ALLA FONTE E REDDITI CONDONABILI 1. Imposte condonabili I contribuenti sono legittimati a presentare dichiarazioni integrative agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e delle relative addizionali, nonche' per i redditi soggetti a tassazione separata ai fini dell'IRPEF secondo le modalita' che verranno di seguito illustrate. In via generale, i contribuenti titolari di redditi assoggettabili sia alle imposte personali sia all'ILOR possono presentare la dichiarazione integrativa in riferimento anche ad una soltanto di dette imposte. L'onere di richiedere la definizione agevolata delle pendenze tributarie relativamente a tutte le imposte sul reddito e' infatti posto dagli articoli 34 e 38 a carico soltanto di quei contribuenti che intendono richiedere la definizione automatica delle imposte sia nel caso in cui non sia stato notificato avviso di accertamento, sia nel caso in cui intendano estinguere la controversia sorta a seguito dell'accertamento. Come gia' detto, le richieste di definizione possono riguardare tutti i redditi posseduti oggetto d'imposizione, siano essi soggetti a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata. Per quanto riguarda questi ultimi redditi va pero' subito evidenziato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, l'imposta personale per essi dovuta non puo' essere definita per definizione automatica. Per la definizione delle imposte sui redditi non e' obbligatoria la definizione dell'imposta sul valore aggiunto e, del pari, per la definizione di quest'ultima imposta non e' obbligatoria la definizione delle imposte sui redditi. Non possono formare oggetto delle dichiarazioni integrative, restando in ogni caso inefficace il condono: a) le imposte che risultano dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Le imposte dovute a causa di errata liquidazione del tributo nella originaria dichiarazione dei redditi non possono essere sanate avvalendosi della presentazione di dichiarazioni integrative di condono, penda o meno una controversia originata dalle iscrizioni a ruolo effettuate dagli Uffici delle imposte o dai Centri di Servizio a seguito della riliquidazione delle dichiarazioni operata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Non e' quindi possibile produrre una dichiarazione integrativa semplice ovvero chiedere la definizione automatica delle imposte per sanare l'errata liquidazione del tributo effettuata nella dichiarazione dei redditi, considerato che dall'articolo 57, comma 1, sono stati esplicitamente fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue, parimenti, che la controversia instaurata sulla base di una iscrizione a ruolo originata dalla liquidazione effettuata ai sensi del citato art. 36-bis non puo' essere assimilata a quella instaurata a seguito della notifica di avviso di accertamento. Giova ricordare che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 36-bis le violazioni consistenti in: 1) errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte o delle ritenute; 2) indicazione nella dichiarazione di ritenute, detrazioni, crediti d'imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti; 3) versamenti omessi o carenti di imposte (anche in acconto) o di ritenute. Per espresso richiamo contenuto nel comma 8 dell'articolo 63, il disposto del comma 1 dell'art. 57 e' applicabile anche nei confronti dei sostituti di imposta. In merito all'ipotesi di cui al punto 3, si fa, tuttavia, presente che l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992 n. 269, ha introdotto la possibilita' di definizione agevolata per talune ipotesi con riguardo alle quali si rinvia alle istruzioni fornite al capitolo X; b) le imposte che risultano dovute a seguito della liquidazione ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 di piu' dichiarazioni o modelli 101-integrati presentati dallo stesso contribuente; c) le imposte sostitutive dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR (ad esempio l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa di cui alla legge n. 408 del 1990); d) le imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria. 2. Ritenute condonabili. I sostituti di imposta sono ammessi a presentare, ai sensi dell'articolo 63, dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese, indicando gli ammontari complessivi delle somme o valori corrisposti e le relative ritenute. Possono, quindi, formare oggetto della dichiarazione integrativa tutte le ritenute che i sostituti erano obbligati ad effettuare su qualsiasi somma o valore da essi corrisposto avente natura reddituale per il percettore. Nel comma 9 dello stesso articolo 63 e', altresi', precisato che relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente al 1' gennaio 1992, a condizione che venga presentata la dichiarazione integrativa. Della modalita' di integrazione di cui puo' fruire il sostituto d'imposta si trattera' diffusamente nel Capitolo IX. 3. Redditi condonabili Il condono puo' essere richiesto relativamente a qualsiasi reddito, a prescindere dalla categoria di appartenenza. In relazione ai redditi soggetti a tassazione separata va ricordato che non puo' essere richiesta la definizione automatica prevista dall'art. 38. Pertanto, i contribuenti che si avvalgono della facolta' di presentare dichiarazione integrativa con definizione automatica, se vogliono dichiarare o integrare un reddito soggetto a tassazione separata, ai fini dell'imposta personale, relativo ad un periodo di imposta compreso tra quelli per i quali viene chiesta la detta definizione automatica devono effettuare, in relazione a tale annualita', anche una integrazione semplice, indicando il reddito soggetto a tassazione separata precedentemente omesso o dichiarato in modo infedele. Considerato che ai sensi dell'art. 33, comma 2, le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per l'esercizio di opzioni non richieste nella dichiarazione dei redditi originaria, i contribuenti dovranno considerare assoggettati a tassazione separata o meno i redditi da loro posseduti sulla base dei comportamenti tenuti in sede di dichiarazione originaria. Cosi', ad esempio, un imprenditore che ha conseguito nell'anno 1989 una plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di azienda posseduta da piu' di cinque anni (art. 16, lett. g), del testo unico delle imposte sui redditi) ed ha optato nella relativa dichiarazione per la tassazione separata della plusvalenza in questione, deve assoggettare tale plusvalenza, anche ai fini della eventuale dichiarazione integrativa, al regime di tassazione separata. Ne consegue che per porre rimedio all'infedelta' della dichiarazione originaria relativamente a detto reddito soggetto a tassazione separata, il contribuente deve necessariamente presentare una specifica dichiarazione integrativa semplice e cio' anche nel caso in cui per l'anno 1989 abbia definito la propria posizione tributaria presentando dichiarazione integrativa con definizione automatica. Capitolo III PERIODI DI IMPOSTA OGGETTO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 1. Periodi di imposta condonabili Le dichiarazioni integrative possono riguardare le imposte dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991 (cioe' per quelle da presentare fino al 29 novembre 1991) e sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo. In deroga a tale principio generale e' stato previsto che i contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990, nonche' gli enti di cui all'art. 9 del D.L. n. 90 del 1988 e quelli soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, possono presentare dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta per i quali il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e' stato prorogato e scade in data successiva a quella del 1' gennaio 1992 soltanto se, anteriormente a detta ultima data, le dichiarazioni originarie e/o quelle presentate avvalendosi del differimento dei termini sono state comunque presentate. Qualora tale condizione non ricorra, i detti soggetti possono comunque presentare la dichiarazione integrativa anche ai sensi dell'art. 38, relativamente ai periodi di imposta per i quali la condizione stessa ricorre. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, concernenti proroghe di termini disposti con specifici provvedimenti legislativi, non e' consentito avvalersi delle disposizioni agevolative in relazione a periodi di imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta e' scaduto dopo il 29 novembre 1991, anche se la dichiarazione stessa sia stata presentata anteriormente a tale data. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei titoli VI e VII della legge n. 413 del 1991, tenuto anche conto delle possibili controversie pendenti, i periodi d'imposta a partire da quello che ha avuto inizio dal 1' gennaio 1974 (compresa, per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la frazione dell'esercizio 1973 - 1974 successiva al 1' gennaio 1974 che costituisce autonomo periodo d'imposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e 71 del gia' citato D.P.R. n. 600) fino a quello: a) terminato al 31 dicembre 1990 se si e' in presenza di persone fisiche o societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 o del testo unico delle imposte sui redditi, le quali sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi tra il 1' e il 31 maggio di ogni anno; b) terminato entro la data del 29 luglio 1991 se si e' in presenza di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, i quali devono presentare la dichiarazione dei redditi entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta; c) per il quale e' scaduto entro il 29 novembre 1991 il termine di un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, ovvero dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo per detta approvazione, qualora quest'ultima non sia intervenuta entro la menzionata scadenza, in presenza di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, i quali devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il predetto termine di un mese; d) per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 600 e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 42 del 1988, entro il 29 novembre 1991 nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno solare a causa di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione, curatela dell'eredita' giacente e amministrazione di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti; e) terminato al 31 dicembre 1990 se si e' in presenza di sostituti di imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 tra il 1' e il 30 aprile di ciascun anno e la dichiarazione modello 770-ter tra il 1' e il 31 marzo di ciascun anno; f) terminato entro i termini di cui alle precedenti lettere b) , c) e d), se trattasi di sostituti di imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770-bis. L'onere di presentare dichiarazioni integrative non sussiste ai fini della definizione agevolata delle pendenze tributarie per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti, alla data del 31 dicembre 1990, i termini di decadenza di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 senza che gli Uffici delle imposte abbiano provveduto a notificare avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Pertanto, con riferimento ai periodi d'imposta non accertati coincidenti con l'anno solare, il primo periodo d'imposta per il quale di regola puo' essere presentata la dichiarazione integrativa (o deve esserlo, in caso di richiesta di definizione automatica delle imposte) e' il 1985, in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione originaria, o il 1984, in caso di dichiarazione non presentata. Si ricorda, peraltro, che nei confronti degli imprenditori in re- gime di contabilita' semplificata e degli esercenti arti e professioni che per i periodi d'imposta dal 1983 al 1988 non si sono avvalsi della riapertura dei termini prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 1989, i termini per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, relativi agli anni 1983 e 1984, sono stati prorogati di tre anni. Gli Uffici delle imposte possono, pertanto, rettificare l'annualita' 1983 e l'annualita' 1984 (ovvero le annualita' 1982 e 1983 in caso di presentazione di dichiarazione nulla o di omissione delle dichiarazioni) rispettivamente, fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993. I contribuenti interessati a sanare la propria posizione in relazione a tali annualita' potranno, pertanto, presentare dichiarazioni integrative anche per gli anni 1983 e 1984. Va, peraltro, tenuto presente che i detti periodi di imposta in base al disposto dell'articolo 38, comma 2, possono anche non essere compresi tra quelli non accertati per i quali deve essere obbligatoriamente richiesta la definizione automatica delle imposte. Qualora il contribuente intenda, invece, fruire del condono anche per tali periodi dovra' adottare modalita' di integrazione compatibili con quelle richieste per gli altri periodi d'imposta. Analoghe disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia Orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 i quali possono fruire del condono anche per gli anni 1983 (in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Si ricorda, infine, che i soggetti che si sono avvalsi del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno, esponendo un ammontare di reddito inferiore a quello risultante dall'applicazione degli appositi coefficienti previsti dalla legge medesima, sono interessati alla presentazione della dichiarazione integrativa anche per i periodi di imposta compresi nelle predette dichiarazioni per i quali i termini per l'accertamento scadono il 31 dicembre 1994. L'accertamento notificato dal competente Ufficio delle imposte e' definitivo quando contro di esso non e' stato presentato, nel termine di 60 giorni da quello di notifica, valido ricorso alla Commissione tributaria di 1' grado o, se il ricorso e' stato tempestivamente e validamente presentato, quando il procedimento contenzioso si e' chiuso con decisione o sentenza passata in giudicato e cioe' definitiva. Deve parimenti ritenersi definitivo, agli effetti della presentazione delle dichiarazioni integrative, l'accertamento del reddito che sia stato impugnato dal contribuente soltanto in relazione alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Capitolo IV EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL CONDONO 1. Effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione integrativa. Le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e le imposte e le maggiori imposte che da esse risultano sono acquisite a titolo definitivo. Le definizioni intervenute sulla base delle dette dichiarazioni possono essere modificate soltanto per tener conto di errori materiali o di violazioni della normativa che disciplina il condono nonche' al fine di accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire. Nei riguardi dei contribuenti che presentano dichiarazioni integrative non si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) le pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del D.P.R. n. 600 del 1973 per le ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei redditi e di deduzioni e detrazioni indebite. La inapplicabilita' delle dette pene pecuniarie e' subordinata alla condizione che l'imposta resti definita per l'importo risultante dalla dichiarazione integrativa. Per i periodi d'imposta per i quali dalla dichiarazione integrativa non consegue la definizione automatica delle imposte ovvero la estinzione della controversia pendente restano applicabili le pene pecuniarie commisurate alle maggiori imposte definitivamente accertate; 2) le sanzioni amministrative previste dal titolo V del D.P.R. n. 600 del 1973 e dal titolo III del D.P.R. n. 602 del 1973 nei riguardi dei sostituti di imposta, se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. Se cio' non dovesse verificarsi in quanto il sostituto, raggiunto da accertamento, indichi nella dichiarazione integrativa somme o valori e quindi ritenute in misura inferiore a quella accertata dall'Ufficio (ad esempio, perche' l'Ufficio accerta altre somme o valori assoggettabili a ritenuta) si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate; 3) le pene pecuniarie previste in riferimento alle violazioni formali e non formali relative alle imposte sui redditi e alle ritenute, comprese quelle per la tardivita' della dichiarazione, di- verse da quelle menzionate nei punti precedenti, commesse dai contribuenti nei periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa di qualsiasi tipo; 4) interessi e soprattasse relative alle imposte e alle ritenute dovute in base alle dichiarazioni originarie per gli ammontari risultanti dalle dichiarazioni integrative validamente presentate. Come gia' detto, restano in ogni caso escluse dal condono, salvo quanto precisato nel capitolo X, le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tali imposte, nonche' i relativi interessi e soprattasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, a prescindere dalla modalita' di integrazione adottata. Eventuali rimborsi di ritenute d'acconto, crediti di imposta ed acconti versati risultanti dalla predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi continuano, pertanto, a seguire il loro corso e i relativi importi non possono essere in alcun caso compensati con gli importi da versare sulla base delle dichiarazioni integrative. 2. Effetti derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni intregrative. L'art. 57, comma 2, dispone che i termini per l'accertamento che non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 sono prorogati di due anni relativamente ai periodi di imposta che non formano oggetto della dichiarazione integrativa. Tale proroga si rende applicabile anche nei casi in cui la dichiarazione integrativa presentata non sia valida. I termini per l'accertamento prorogati in base a tale disposizione sono quindi i seguenti: Nuovi termini di decadenza per l'accertamento Periodo Dichiarazione Dichiarazione di imposta presentata omessa - - - 1984 --- 31 dicembre 1993 1985 31 dicembre 1993 31 dicembre 1994 1986 31 dicembre 1994 31 dicembre 1995 1987 31 dicembre 1995 31 dicembre 1996 1988 31 dicembre 1996 31 dicembre 1997 1989 31 dicembre 1997 31 dicembre 1998 1990 31 dicembre 1998 31 dicembre 1999 Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, ultimo periodo, la disposizione in esame non determina una ulteriore proroga dei termini per l'accertamento nei confronti di quei contribuenti per i quali in relazione agli anni 1983 e 1984 e' gia' operante la proroga dei predetti termini di decadenza prevista dall'articolo 19 del decreto- legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno. L'anzidetta proroga dei termini per l'accertamento non si applica nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 del medesimo anno, esponendo un ammontare di reddito inferiore a quello risultante dall'applicazione degli appositi coefficienti previsti dalla legge medesima per i quali ai fini dell'accertamento resta fermo il termine del 31 dicembre 1994. Si ricorda che l'art. 55, comma 10, della legge n. 413 del 1991 ha stabilito che, nei riguardi degli enti di cui all'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 e di quelli soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, gli accertamenti relativi a tutti gli anni per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della predetta legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1995. 3. Sospensione dei termini per ricorrere e di impugnativa. Nel periodo 1' gennaio - 1' giugno 1992 e' prevista, inoltre, indipendentemente dalla presentazione delle dichiarazioni integrative, la sospensione dei termini per ricorrere o per impugnare. Conseguentemente i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 1' novembre 1991 possono formare oggetto di dichiarazione integrativa anche se alla data del 1' gennaio 1992 non risulta ancora prodotto alcun ricorso. Analogamente devono ritenersi pendenti anche i rapporti tributari relativi ad anni in contestazione per i quali, successivamente alla predetta data del 1' novembre 1991, sono state notificate decisioni di organi giurisdizionali non impugnate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Ovviamente, successivamente al 1' giugno 1992, sara' cura del contribuente che non intende aderire all'accertamento o alla decisione provvedere alla presentazione dei ricorsi e delle impugnative nel rispetto dei termini di decadenza, al fine di evitare che i provvedimenti notificati si rendano definitivi. In presenza di valida dichiarazione integrativa, la presentazione dei ricorsi e delle impugnative non e' tuttavia necessaria nelle seguenti ipotesi che comportano estinzione della controversia: 1) dichiarazione con richiesta di definizione automatica ai sensi dell'articolo 34; 2) dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'articolo 36, nella quale sia indicato l'intero imponibile risultante dall'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; 3) dichiarazione integrativa semplice relativa a periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 30 settembre 1991, relativamente ai quali l'estinzione della controversia si ottiene fruendo della franchigia di cui all'art. 37; 4) dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica ai sensi dell'art. 38, relativa a periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 30 settembre 1991; 5) dichiarazione integrativa semplice presentata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 63, con la quale si corrisponde l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate. Capitolo V MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 1. Contenuto Le dichiarazioni integrative vanno redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1991, come modificato dal successivo decreto ministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992. Le dichiarazioni vanno spedite all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte dirette competente in base al domicilio fiscale del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. Gli eredi devono presentare la dichiarazione integrativa all'Ufficio o al Centro di servizio competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente deceduto. A differenza di quanto previsto per le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta - le quali, ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono anche essere presentate all'Ufficio del Comune - le dichiarazioni integrative, per espressa previsione dell'art. 32, comma 2, della legge 413 del 1991, devono essere necessariamente spedite per posta tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Secondo il disposto dell'art. 12, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dette dichiarazioni integrative si considerano presentate nel giorno in cui le stesse sono consegnate all'Ufficio postale e la prova della loro presentazione e' data dalla ricevuta della raccomandata; nessun'altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze di tale documento. Ai sensi dell'art. 57, comma 4, ultimo periodo, sono considerate valide anche le dichiarazioni integrative spedite ad ufficio incompetente, a condizione che la spedizione sia avvenuta entro il termine del 1' giugno 1992. Le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dal soggetto interessato o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. In caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre la sottoscrizione del rappresentante legale e, in mancanza, di chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o del rappresentante negoziale, nonche', in caso di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presso cui esiste un organo di controllo, delle persone fisiche che lo costituiscono o del presidente se si tratta di organo collegiale. La mancata sottoscrizione da parte del contribuente o del rappresentante comporta la nullita' della dichiarazione integrativa, mentre nel caso della mancata sottoscrizione dei membri o del presidente dell'organo di controllo la dichiarazione integrativa resta valida. Le dichiarazioni integrative devono essere spedite dal 1' aprile al 1' giugno 1992. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 1' giugno 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dai detti contribuenti, entro il 30 settembre 1992. In deroga al principio generale stabilito dall'art. 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non e' consentita la presentazione di dichiarazioni integrative entro il mese successivo al termine di scadenza. Ciascun contribuente puo' presentare, in riferimento alla propria situazione tributaria, una sola dichiarazione integrativa, sia pure con distinta esposizione dei dati richiesti con riguardo a ciascun periodo d'imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce ed alle modalita' di integrazione prescritte per sanare i singoli periodi d'imposta. Puo' tuttavia avvenire che particolari soggetti di cui si e' gia' detto (eredi, societa' incorporanti o risultanti dalla fusione, dalla trasformazione, ecc.) presentino due dichiarazioni integrative, l'una in riferimento alla propria posizione tributaria e l'altra in riferimento alla situazione tributaria di soggetti diversi, quali un contribuente deceduto, una societa' fusa o trasformata, ecc. Capitolo VI CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E VERSAMENTI 1. Contenuto delle dichiarazioni integrative. Nell'art. 33, comma 1, viene specificato che le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per il rimborso di ritenute, acconti d'imposta, crediti d'imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate ne' per l'esercizio di opzioni. Viene precisato, altresi', che le dichiarazioni integrative non esplicano alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio. Alla luce di tale disposizione, come gia' detto, e' quindi possibile detrarre dall'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa, ritenute e acconti d'imposta precedentemente non dichiarati, salva l'irrilevanza di eventuali crediti emergenti dallo scomputo dei detti importi. E' di regola parimenti detraibile dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa (salvo che questa non sia presentata ai sensi dell'art. 38) l'ammontare delle imposte versate dal contribuente sulla base delle dichiarazioni originarie presentate oltre il mese ovvero nei casi in cui siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui all'art. 33, comma 1, secondo periodo della legge n. 413 del 1991. E' inoltre possibile detrarre dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa (restando sempre salva l'irrilevanza di eventuali crediti): i crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ed all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, precedentemente non richiesti; i crediti di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, di cui alla legge n. 904 del 1977 ed all'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, precedentemente non dichiarati; i crediti di imposta per i registratori di cassa di cui all'art. 3 della legge n. 18 del 1983, precedentemente non richiesti; i crediti di imposta per gli autotrasportatori di cui all'art. 13 del decreto legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 del medesimo anno e successive modificazioni, precedentemente non dichiarati. Non e', invece, possibile detrarre dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa le detrazioni di imposta, di cui agli articoli 15, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ed agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, non evidenziate nella dichiarazione originaria o nel modello 101 ovvero maggiori di quelle originariamente dichiarate. Resta, comunque scomputabile, la quota delle predette detrazioni che, seppur evidenziata nella dichiarazione originaria, non e' stata scomputata per incapienza dell'imposta lorda afferente ai redditi cui le detrazioni stesse si riferiscono, qualora lo scomputo stesso si renda possibile per effetto degli importi integrativamente dichiarati. Va evidenziato, peraltro, che nell'art. 38, comma 2, in deroga alle disposizioni precedentemente illustrate, e' stato precisato che, in caso di integrazione con definizione automatica relativa ai periodi non accertati, le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono comunque essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. Le dichiarazioni integrative, sia semplici che con effetto automatico, sono finalizzate esclusivamente alla definizione di pendenze tributarie e non possono quindi costituire titolo per conseguire altri scopi per i quali le relative azioni non vennero esercitate nei termini previsti. Conseguentemente, la richiesta fatta nella dichiarazione integrativa di esenzione totale o parziale dall'ILOR o di riduzione dell'aliquota dell'IRPEG deve considerarsi come non apposta. In sede di compilazione delle dichiarazioni integrative i contribuenti, nell'indicare un maggior reddito o una maggiore imposta rispetto a quelli evidenziati nella dichiarazione originaria, devono tener conto altresi' che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di condono, si considerano dichiarati indipendentemente dall'esistenza o meno di accertamenti e dalla data in cui essi siano stati eventualmente notificati, nella dichiarazione originaria i redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative previste dalle seguenti disposizioni: a) articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ossia delle dichiarazioni prodotte nel 1989 dagli imprenditori in re- gime di contabilita' semplificata e dagli esercenti arti e professioni che, avvalendosi del differimento dei termini ivi previsto, hanno potuto produrre dichiarazioni integrative di quelle originarie; b) articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, decaduto per mancata conversione ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 18 novembre 1991, n. 363, ossia delle dichiarazioni di condono dei redditi dei fabbricati prodotte nell'anno 1989; c) art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Si tratta delle dichiarazioni prodotte, entro il 30 novembre 1991, dai contribuenti che si sono avvalsi del cosiddetto "ravvedimento operoso" integrando il contenuto delle dichiarazioni originarie e versando le soprattasse previste dalla norma medesima. Si fa presente che i contribuenti residenti nelle zone della regione Lombardia colpite dalle alluvioni dei mesi di luglio ed agosto 1987 che hanno presentato le istanze previste dall'art. 11, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, devono fare riferimento alle risultanze delle dichiarazioni originarie cosi' come risultano integrate dalle istanze medesime. Sempre in ordine alla compilazione delle dichiarazioni integrative va ricordato, altresi', che si considerano validamente presentate e non gia' omesse, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 1, quarto comma, lettera d), e 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 1) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate, anteriormente al 30 novembre 1991, con ritardo superiore ad un mese anche nel caso in cui siano state presentate ad ufficio incompetente; 2) le dichiarazioni dei redditi presentate nei termini ad ufficio incompetente; 3) i certificati dei sostituti d'imposta di cui alla lettera d), comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, presentati in luogo della dichiarazione dei redditi, pur in assenza delle condizioni richieste nello stesso art. 1. 2. Versamenti. Le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa o alla apposita istanza di cui all'art. 57, comma 6, devono essere versate mediante delega ad aziende di credito autorizzate o mediante distinta di versamento o bollettino di conto corrente postale al Concessionario della riscossione. I moduli devono essere conformi a quelli approvati con decreto ministeriale. Relativamente ai versamenti dei sostituti di imposta si rinvia alle istruzioni contenute nel cap. IX. Si fa presente che con decreto del 18 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1992, sono state dettate le modalita' di versamento, mediante conto corrente postale al Concessionario delle imposte dovute per la definizione agevolata delle pendenze tributarie; con decreto, invece, del 12 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, sono state disciplinate le modalita' di riscossione mediante versamento diretto al Concessionario; infine, con decreto del 14 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992, sono state approvate le modalita' di versamento mediante delega alle aziende di credito. Il versamento deve riguardare tutte le imposte relative ai redditi a tassazione ordinaria, indipendentemente dalla modalita' di integrazione prescelta e dalla circostanza che le somme si riferiscano a periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento ovvero a periodi non accertati, nonche' le sanzioni dovute in caso di dichiarazione integrativa con estinzione di controversie relative ad infrazioni formali. Per quanto riguarda, invece, le imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata, le stesse non devono essere versate ma verranno iscritte a ruolo a cura degli Uffici competenti sulla base delle risultanze delle dichiarazioni integrative. Si ricorda che relativamente ai periodi d'imposta che formano oggetto di dichiarazione integrativa per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento ed iscritte a ruolo e versate le relative imposte nonche' gli interessi, ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 le imposte dovute in base a detta dichiarazione vanno ridotte dei predetti ammontari iscritti a ruolo e versati. Qualora in un periodo d'imposta le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio e versate risultino superiori a quelle dovute in base alla dichiarazione integrativa, l'eccedenza formera' oggetto di rimborso da parte dell'Ufficio delle imposte che ha effettuato l'accertamento in sede di controllo delle dichiarazioni integrative. Pertanto, detta eccedenza non potra' essere compensata con le somme dovute per effetto alla dichiarazione integrativa relativamente ad altri periodi d'imposta. I versamenti delle imposte e delle ritenute dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'apposita istanza di cui all'art. 57, comma 6, devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti periodi: 1' aprile 20 maggio 1992; 1' luglio 31 luglio 1992; 1' luglio 31 luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 1' giugno 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e' prorogato al 30 settembre 1992, devono effettuare i versamenti in ragione del: 40 per cento, entro il 30 settembre 1992; 30 per cento, entro il 31 gennaio 1993; 30 per cento, entro il 30 settembre 1993. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa in unica soluzione entro la data stabilita per il versamento della prima rata. Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative, gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti, applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo. La soprattassa e' ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni integrative gli Uffici riscontrino la incompletezza e/o la non veridicita' dei dati ed elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti (ai fini della determinazione della percentuale applicabile in sede di definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati), sui maggiori importi dovuti e non versati si applica, oltre ai menzionati interessi, la soprattassa dell'80 per cento. In tale ipotesi, l'imposta definitivamente dovuta non potra' comunque eccedere l'ammontare determinato applicando i criteri di cui all'art. 38, comma 2, secondo e terzo periodo. Resta ferma l'applicazione della soprattassa in misura del 40 per cento in caso di errori di calcolo nella determinazione della percentuale alternativa. Si richiama l'attenzione dei contribuenti in ordine alla necessita', ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Cio' in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonche' degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. Pertanto, le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli Uffici vengano versati prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Si ricorda, infine, che l'art. 59 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che gli importi dovuti relativamente ai periodi d'imposta per i quali e' stata richiesta l'estinzione della controversia, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, possono essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. L'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 ha stabilito che gli importi rateizzati devono essere versati in rate di uguale ammontare, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996. Capitolo VII MODALITA' DI INTEGRAZIONE E DI DEFINIZIONE RELATIVE A IMPOSTE O A MAGGIORI IMPOSTE Premessa. Negli articoli 32, 34, 36, 37 e 38 vengono stabilite le modalita' di integrazione relativamente ai periodi di imposta per i quali s'intende fruire della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie. In particolare, occorre distinguere tra le ipotesi di integrazioni relative a imposte o maggiori imposte e quelle relative a controversie concernenti irregolarita' formali. Per quanto riguarda la definizione agevolata dei periodi di imposta per i quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero sono stati indicati redditi in modo incompleto o infedele, si possono presentare le seguenti dichiarazioni integrative: 1) dichiarazione integrativa estintiva della controversia per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento entro il 30 settembre 1991 (art. 34); 2) dichiarazione integrativa semplice per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento entro il 30 settembre 1991, nonche' avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 notificati entro il 1' giugno 1992 (art. 36); 3) dichiarazione integrativa semplice per i periodi di imposta per i quali non sono stati notificati avvisi di accertamento, diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, entro il 30 settembre 1991 nonche' per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento, diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992 (artt. 32 e 37); 4) dichiarazione integrativa automatica per i periodi di imposta indicati al precedente n. 3 (art. 38). In caso di presentazione delle suddette dichiarazioni integrative da parte degli esercenti attivita' d'impresa, l'art. 33, nei commi da 7 a 10, consente di effettuare le regolarizzazioni contabili conseguenti all'applicazione della disciplina sul condono. L'art. 35 prevede, invece, la possibilita' di estinguere controversie pendenti al 1' gennaio 1992, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative alle infrazioni che non prevedono applicazione d'imposta. L'art. 57, comma 6, consente, inoltre, a coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente, di definire le pendenze attinenti l'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse per le quali sono responsabili in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente. L'art. 62-bis dispone l'inapplicabilita' delle sanzioni amministrative di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nei confronti dei soggetti che hanno esposto nelle dichiarazioni presentate anteriormente al 30 novembre 1991 imposte o ritenute di cui non e' stato effettuato il versamento nei termini e per le quali il versamento medesimo sia stato o venga eseguito entro le scadenze ivi stabilite. L'art. 63, infine, prevede particolari modalita' di integrazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Le diverse modalita' di integrazione e di definizione sopra citate vengono esaminate nel capitolo presente e in quelli successivi, che seguono facendo riferimento, per quanto riguarda le dichiarazioni integrative di cui ai punti da 1 a 4 che precedono, ai periodi di imposta accertati e non accertati. 1. Modalita' di integrazione relative ai periodi di imposta accertati. 1.1. Generalita'. Gli articoli 34 e 36 della legge n. 413 del 1991 prevedono specifiche modalita' di integrazione per i periodi di imposta relativamente ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento entro il 30 settembre 1991. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento nel periodo dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992, diversi dagli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente puo', invece, avvalersi delle modalita' di integrazione previste dagli articoli 32 e 37 e dall'art. 38 della stessa legge n. 413, che sono illustrate nel successivo paragrafo 2. Relativamente agli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, notificati fino al 1' giugno 1992, i contribuenti possono presentare soltanto dichiarazioni integrative semplici ai sensi dell'art. 36 della legge n. 413. Restano ovviamente escluse dalla definizione agevolata le ipotesi di accertamenti divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991. A tal fine si ricorda che l'accertamento notificato dal competente Ufficio delle imposte e' definitivo quando contro di esso non e' stato presentato, nel termine di 60 giorni dalla data della notifica, valido ricorso alla Commissione Tributaria di 1' grado. Analogamente, il rapporto si rende definitivo e la controversia non puo' considerarsi pendente quando il procedimento contenzioso si e' chiuso con decisione o sentenza passata in giudicato. Deve parimenti ritenersi definitivo, agli effetti della presentazione delle dichiarazioni integrative, l'accertamento del reddito che e' stato impugnato soltanto in relazione alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Ipotesi particolari si configurano allorche' si controverta in ordine alla definitivita' dell'accertamento ovvero nel caso in cui si ricorra contro il ruolo o l'avviso di mora, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento. In tali casi, qualora il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa semplice o con effetto automatico nel presupposto che il rapporto sia ancora pendente, la validita' di tale dichiarazione integrativa non puo' che dipendere dall'esito del contenzioso. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o d'impugnativa pendenti alla data del 1' gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 1' giugno 1992. Tuttavia, i giudizi per i quali sia stata fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima soltanto a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Va, pero', precisato che, anche se il contribuente non si avvale della facolta' di richiedere la sospensione del giudizio in corso, puo' comunque, nel termine previsto, presentare dichiarazione integrativa, con modalita' estintiva o semplice, versando gli importi stabiliti a seconda dello stato della controversia nel momento in cui e' entrata in vigore la legge. Si precisa, inoltre, che non viene meno l'effetto della sospensione del giudizio nell'ipotesi in cui il contribuente, nell'udienza di discussione, abbia chiesto la detta sospensione, affermando di volersi avvalere delle disposizioni per la definizione agevolata delle controversie, ma tuttavia, nei termini prescritti, non presenti la dichiarazione integrativa. Successivamente al 1' giugno 1992, qualora il contribuente si avvalga della definizione di cui all'art. 34, i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa corredata della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione. La stessa e' revocata su segnalazione dell'ufficio nel caso in cui, in fase di liquidazione, emergano cause di invalidita' della dichiarazione integrativa da cui derivi la mancata estinzione della controversia. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art. 36, successivamente al 1' giugno 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa corredata della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione. Successivamente al 1' giugno 1992 viene ovviamente meno la sospensione dei termini per ricorrere e di impugnativa e, quindi, il contribuente dovra' prestare particolare attenzione a non far scadere i detti termini senza aver proposto ricorso ovvero avere impugnato la decisione dell'organo giurisdizionale. In caso contrario l'accertamento, ovvero la detta decisione, diverranno definitivi e verra', quindi, travolta la integrazione parziale effettuata in sede di condono, fermo restando che la presentazione di ricorsi e impugnative non e' necessaria nelle ipotesi che comportano estinzione della controversia. Deve essere, infine, rammentato che, per effetto della predetta sospensione dei termini per ricorrere o d'impugnativa fino al 1' giugno 1992, il decorso dei termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento o decisioni e sentenze notificati dal 1' gennaio 1992 sara' interrotto anche dalla sospensione feriale legislativamente stabilita nel periodo dal 1' agosto al 15 settembre. Per effetto del combinato disposto degli articoli 34, comma 6, 36, comma 4, della legge 413, 4, comma 3, del D.M. 29 gennaio 1992 e 1, comma 3, dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, e 27 aprile 1992, n. 269, fino al 1' giugno 1992 opera la sospensione della riscossione rateale delle somme iscritte a ruolo in via provvisoria ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Detta sospensione opera per i ruoli resi esecutivi sia prima che dopo il 1' gennaio 1992. Tuttavia, relativamente ai ruoli aventi rate scadute anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, l'azione esecutiva per il recupero dei detti importi non deve essere effettuata solo quando il contribuente dimostri di aver presentato dichiarazione integrativa e di aver provveduto al relativo versamento. Entro il 15 giugno 1992, i contribuenti possono chiedere la proroga della predetta sospensione della riscossione rateale, presentandone domanda in carta libera, alla competente Intendenza di Finanza, allegando copia, anche fotostatica, della dichiarazione prodotta e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Analoga procedura dovra' essere adottata, se sussistono le condizioni sopra evidenziate, per gli importi iscritti nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1' gennaio 1992, relativamente alle rate scadute e non pagate prima di detta data. La riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dal 1' gennaio 1992 riprende con la prima scadenza utile nei confronti dei contribuenti che non abbiano presentato la suddetta domanda di proroga della riscossione. Effettuata la liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate, gli Uffici provvederanno ad emettere gli eventuali provvedimenti di sgravio per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni. A tale riguardo si ricorda che, in base al disposto del comma 5 dell'articolo 39, se, successivamente al 1' giugno 1992, divengono definitivi decisioni, sentenze o accertamenti, concernenti imposte relative a periodi per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita', gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio devono comunque procedere ad iscrivere a ruolo le somme dovute in base alle predette decisioni, sentenze o accertamenti. L'art. 59, comma 1, stabilisce che gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi dell'art. 34 saranno da computare al netto delle imposte e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Si ricorda che l'art. 6 del D.L. 26 marzo 1992, n. 244 ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 59 della legge n. 413, in base al quale, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36, i detti importi iscritti a ruolo e versati si scomputano limitatamente alla parte determinata applicando agli stessi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le imposte o le ritenute corrispondenti ai maggiori imponibili dichiarati e quelle accertate. Si precisa, inoltre, che anche nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo sia stata eseguita ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. n. 602, cioe' quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, il contribuente che presenta dichiarazione integrativa, sia estintiva della controversia che semplice, potra' scomputare dall'imposta risultante da detta dichiarazione le menzionate iscrizioni nei ruoli straordinari, nel rispetto ovviamente delle condizioni sopra illus- trate per la dichiarazione integrativa semplice (corrispondenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa medesima effettivamente versata e gli importi iscritti in detti ruoli straordinari). Per fruire dello scomputo degli importi iscritti a ruolo e versati, alla dichiarazione integrativa dovra' essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultano le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente Ufficio tributario, relative alle causali. Si ricorda, che gli importi eventualmente risultanti a credito saranno rimborsati dagli Uffici che liquidano la dichiarazione integrativa e non possono essere computati in detrazione degli importi da versare relativamente agli altri periodi di imposta che formano oggetto della stessa dichiarazione integrativa. Si fa, infine, presente che anche i contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990, nonche' gli enti di cui all'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 e quelli soggetti alle disposisioni in materia di contabilita' pubblica, possono presentare dichiarazioni integrative ai sensi degli articoli 34 e 36 anche se non siano state presentate le dichiarazioni dei redditi relativamente ai periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento entro il 30 settembre 1991. 1.2. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia (art. 34). 1.2.1. Generalita' La dichiarazione integrativa estintiva della controversia riguarda i periodi di imposta accertati e comporta l'accettazione di una quota stabilita dalla legge, del reddito imponibile o del maggior reddito imponibile o della minore perdita accertati dall'Ufficio o decisi dagli Organi giurisdizionali. L'estinzione opera a condizione che siano regolarmente effettuati i relativi versamenti. La dichiarazione integrativa estintiva puo' essere presentata sia nell'ipotesi che sia stata prodotta dichiarazione originaria sia nel caso di omissione della stessa, nel rispetto delle regole relative alle due diverse fattispecie contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 34. Devesi, peraltro, precisare che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in esame tutte le controversie relative alle imposte o alle maggiori imposte accertate. Non possono invece essere definite ai sensi dell'art. 34: le controversie relative alla liquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in relazione alle dichiarazioni integrative indicate nel comma 1 dell'art. 33 della legge n. 413 del 1991, ovvero presentate ai sensi del decreto-legge n. 429 del 1982; le controversie relative ai tributi soppressi; le controversie relative ad avvisi di accertamento notificati dopo il 30 settembre 1991; le controversie relative ad avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.2.2. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in assenza di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34, commi 1 e 2). Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio entro il 30 settembre 1991 e' stabilito che il contribuente puo' chiedere l'estinzione della controversia versando le imposte relative ad un imponibile: a) non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio, o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale, e del 15 per cento di quello dichiarato dal contribuente; b) pari al 65 per cento dell'imponibile accertato se, pur essendo stata presentata la dichiarazione originaria, non sia stato ivi indicato un reddito imponibile relativamente ad una o entrambe le imposte; c) pari al 70 per cento dell'imponibile accertato se e' stata omessa la dichiarazione originaria. L'imponibile enunciato nel decreto di citazione a giudizio penale assume rilievo soltanto in assenza di un avviso di accertamento ed a condizione che sulla base di detto decreto sia possibile desumere l'entita' del reddito imponibile. Deve, in ogni caso, essere versata un'imposta almeno pari al 20 per cento della maggiore imposta accertata dall'Ufficio. Dal detto importo minimo puo' essere detratto, come chiarito precedentemente, l'ammontare delle imposte e degli interessi gia' iscritti a ruolo e versati. Qualora l'accertamento riguardi sia l'imposta personale che l'ILOR, l'obbligo del detto versamento minimo deve essere rispettato in riferimento a ciascuna imposta. L'obbligo del versamento del detto importo minimo non sussiste qualora si chieda l'estinzione della controversia in presenza di decisioni di organi giurisdizionali con le modalita' illustrate nel paragrafo successivo. Come gia' detto, questa modalita' di estinzione non puo' essere richiesta per le controversie relative ad accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 ne' per quelle rela- tive ad avvisi di accertamento notificati nel periodo dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992. In ordine alla determinazione dell'imponibile da dichiarare, in presenza di piu' avvisi di accertamento relativi allo stesso periodo d'imposta e' necessario far riferimento all'atto di data piu' recente nel quale sono ricompresi anche gli effetti del precedente accertamento. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, ultimo periodo, se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare di detti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini della dichiarazione integrativa. Pertanto, se, ad esempio, in sede di ricorso il contribuente ha fatto acquiescenza rispetto ad una parte dell'imponibile o del maggior imponibile accertato dall'Ufficio, le imposte gravanti sulla parte di imponibile non contestato restano interamente dovute unitamente alle relative sanzioni (e non devono essere versate dal contribuente in base alla dichiarazione integrativa). Ai fini dell'applicazione del 60 per cento previsto dall'art. 34, comma 1, il maggior imponibile non contestato va dedotto dall'imponibile accertato dall'Ufficio. Tale criterio si applica anche per i redditi indicati nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del decreto legge n. 429 del 1982. Esemplificando tale assunto, in presenza di un contribuente che ha dichiarato per l'anno 1987 un reddito imponibile pari a L. 24.000.000 cui l'Ufficio delle imposte ha accertato un reddito imponibile di lire 50.000.000 e che ha presentato un ricorso non contestando solo 5 dei 26 milioni del maggior imponibile accertato, la dichiarazione integrativa produrra' effetti estintivi se verra' dichiarato un reddito pari a (45.000.000 x 60%) + (24.000.000 x 15%) = 27.000.000 + 3.600.000 = 30.600.000. L'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa e' pari a L. 2.244.000 determinata come segue: imposta relativa all'imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa aumentato del maggior imponibile non contestato (30.600.000 + 5.000.000 = 35.600.000) 8.994.000; meno; imposta corrispondente all'imponibile dichiarato aumentato della parte di maggiore imponibile non contestato (24.000.000 + 5.000.000 = 29.000.000) 6.750.000 differenza 2.244.000. Come accennato in precedenza, se nella dichiarazione originaria non sono stati indicati, per una o entrambe le imposte, redditi imponibili, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa sono esposti imponibili non inferiori al 65 per cento di quelli accertati dall'Ufficio ai fini di tali imposte. La disposizione in esame consente di presentare la dichiarazione integrativa estintiva della controversia, anche qualora sia stata presentata dichiarazione tardiva oltre il mese se, anteriormente alla data del 1' ottobre 1991 sia stato notificato avviso di accertamento d'Ufficio perche' considerata omessa la dichiarazione originaria ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso, l'imponibile da indicare nella dichiarazione integrativa sara' dato dalla somma del 60 per cento di quello accertato e del 15 per cento di quello indicato nella dichiarazione originaria considerata valida dalla normativa in esame. Si precisa, che nei casi sopra menzionati la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso relativo ad imponibili tardivamente dichiarati. Nell'ipotesi di dichiarazione originaria che esponga un reddito parzialmente o totalmente esente, si esaminano le due fattispecie che possono verificarsi a seguito dell'intervenuto accertamento dell'Ufficio: se e' stato dichiarato un reddito totalmente esente e l'Ufficio non ha riconosciuto in tutto o in parte il diritto all'esenzione, il contribuente potra' estinguere la controversia esponendo, in sede di dichiarazione integrativa, un imponibile pari al 65% del reddito tassabile accertato; se e' stato dichiarato un reddito parzialmente esente e l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile, anche se solo attraverso il riconoscimento di una minore esenzione, il contribuente potra' estinguere la controversia esponendo in sede di dichiarazione integrativa un imponibile pari alla somma del 60% del reddito tassabile accertato e del 15% del reddito tassabile dichiarato. A tale proposito, va precisato che il provvedimento di diniego di esenzione, pur essendo normalmente considerato il primo atto rilevante ai fini dell'accertamento e come tale impugnabile, non costituisce avviso di accertamento ed infatti non espone un reddito imponibile; pertanto, in tali ipotesi, non puo' essere presentata la dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 34 e 36. Particolari regole sono dettate per la estinzione delle controversie nei casi in cui si sia in presenza di perdite dichiarate e/o accertate. Cio' puo' verificarsi non solo per le societa' di capitali e gli enti equiparati, ma anche per le imprese individuali e le societa' commerciali di persone (relativamente all'IRPEF dovuta dai soci) in regime di contabilita' ordinaria. Se la dichiarazione originaria esponeva una perdita, l'accertamento dell'Ufficio puo' aver comportato la determinazione di una minore perdita o di un reddito. In entrambi i casi, ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione integrativa che comporti l'estinzione automatica della controversia, si dovra' calcolare il 60% della differenza tra l'ammontare accertato (reddito e minor perdita) e quello dichiarato (perdita) per la quale dovra' essere corretta la perdita dichiarata. Si precisa che nei casi in cui l'estinzione automatica della controversia comporti la definizione di una perdita, quest'ultima potra' essere compensata con gli eventuali redditi imponibili dei cinque periodi d'imposta successivi, salvo quelli per i quali il contribuente abbia richiesto la definizione automatica ai sensi dell'articolo 38 secondo quanto piu' avanti illustrato. Analogamente, qualora l'applicazione dell'articolo 34 abbia comportato la definizione di un reddito imponibile, da questo possono essere dedotte le eventuali perdite fiscalmente definite dei precedenti cinque esercizi. Per le dichiarazioni originarie in perdita, le ipotesi possibili possono essere cosi' schematizzate: Reddito Reddito Perdita o perdita o perdita definito dichiarata accertato per integrazione - - - - 200.000 + 400.000 + 160.000 (1) - 500.000 - - 200.000 (2) - 400.000 - 300.000 - 340.000 (3) (1) 60% di (+ 400.000 - (-200.000)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 360.000 dichiarato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 200.000 definito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 160.000 (2) 60% di (0 - (-500.000)) . . . . . . . . . . . . . . = + 300.000 dichiarato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 500.000 definito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 200.000 (3) 60% di (- 300.000 - (-400.000)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 60.000 dichiarato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 400.000 definito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 340.000 Va infine rilevato che, in caso di riduzione della perdita ai sensi dell'art. 34, il contribuente che abbia fruito, per gli esercizi successivi, del riporto della perdita in misura corrispondente a quella evidenziata nella dichiarazione originaria e ridotta per effetto dell'art. 34 medesimo, al fine di evitare l'azione accertatrice dell'Ufficio per i menzionati periodi di imposta, dovra' definirli con le modalita' di integrazione semplice, tenendo conto della riduzione della perdita operata ovvero con quella automatica. L'ultima parte del secondo comma dell'art. 34, disciplina l'ipotesi in cui sia stata omessa la dichiarazione originaria e prescrive, in tale caso, che il contribuente, per ottenere l'estinzione della controversia, deve accettare con la dichiarazione integrativa l'imponibile accertato dall'Ufficio ridotto di un importo pari al 30%; conseguentemente, l'imposta che risultera' dovuta in base alla dichiarazione integrativa non dovra' essere inferiore a quella corrispondente al 70% dell'imponibile accertato. 1.2.3. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in presenza di decisioni di organi giurisdizionali - (Art. 34, commi 8, 9 e 10). Il comma 8 dell'art. 34 stabilisce che nel caso in cui alla data del 1' gennaio 1992 sia stata depositata la decisione di primo grado, la dichiarazione integrativa estintiva della controversia deve recare un maggior imponibile non inferiore al maggiore tra i seguenti importi: 1) 20% del maggior imponibile accertato dall'Ufficio; 2) 80% del maggior imponibile stabilito dalla Commissione tributaria. Sulla base delle predette percentuali l'imponibile definito ai sensi dell'articolo 34 nelle seguenti ipotesi risulta pari a quello indicato nell'ultima riga della seguente tabella: Dichiarato. . . . . . 1000 1000 1000 1000 Accertato . . . . . . 1200 1200 1200 1200 Deciso. . . . . . . . 1020 1100 1200 1000 Definito. . . . . . . 1040 1080 1160 1040 Il comma 10 dell'art. 34 dispone che per i periodi d'imposta chiusi in perdita la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa estintiva e' indicata una riduzione della perdita dichiarata non inferiore: a) al 30% dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato; b) all'80% dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato riconosciuto con la decisione di primo grado. Sulla base delle predette regole, nelle situazioni elencate di seguito, la definizione della controversia avverra' per l'importo indicato nell'ultima colonna. Perdita Perdita Perdita reddito Perdita reddito reddito definito per dichiarata accertato dec. in 1' gr. integrazione - - - - - 100 - - 40 - 52 - 100 + 100 - 20 - 36 - 100 + 300 + 30 + 20 Ipotesi n. 1: si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire la perdita meno elevata o il reddito maggiore: a) = 0,30.(0-(-100))=0,30.(+100)= +30 (Riduzione della perdita) -100+30=-70 (Perdita definibile per integrazione) b) = 0,80.(-48-(-100))=0,80.(+60)=+48 (Riduzione della perdita) -100+40 = -52 (perdita definibile per integrazione) Ai fini del condono va fatto riferimento alla perdita di - 52 cosi' come determinata al punto b). Ipotesi n. 2: si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire la perdita meno elevata o il reddito maggiore: a) = 0,30.(100-(-100))=0,30.(+200)=+60 (Riduzione della perdita) -100+60=-40 (Perdita definibile per integrazione). b) = 0,80.(-20-(-100))=0,80.(+80)=+64 (Riduzione della perdita) - 100+64=-36 (Perdita definibile per integrazione). Ai fini del condono va fatto riferimento alla perdita di - 36 cosi' come determinata al punto b). Ipotesi n. 3: si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire la perdita meno elevata o il reddito maggiore: a) = 0,30.(300-(-100))=0,30.(+400)=+120 (Riduzione della perdita) - 100+120=+20 (Reddito definibile per integrazione) b) = 0,80.(30-(-100))=0,80.(+130)=+104 (Riduzione della perdita) - 100+104=+4 (Reddito definibile per integrazione) Ai fini del condono va fatto riferimento al reddito di 20 cosi' come determinato al punto a). Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della legge sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo, le modalita' di definizione previste per la estinzione della controversia sono sostanzialmente analoghe a quelle sopra illustrate con la sola variazione delle percentuali applicabili. In particolare, il comma 9 dell'art. 34 stabilisce che la dichiarazione integrativa deve recare un maggiore imponibile non inferiore al maggiore tra i seguenti importi: 1) 15% del maggior imponibile accertato dall'ufficio; 2) 90% del maggior imponibile deciso dalla Commissione. Il successivo comma 10 dispone, invece, che, qualora nella dichiarazione originaria sia stata esposta una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa estintiva e' indicata una riduzione della perdita dichiarata non inferiore al maggiore tra i seguenti importi: 1) 15% dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato; 2) 90% dell'ammontare complessivo di cui al punto 1) riconosciuto con decisione di primo grado. Atteso che, le disposizioni in rassegna graduano diversamente le percentuali dovute dai contribuenti a seconda che sia o meno "depositata la decisione" di organi giurisdizionali, si rende opportuno precisare che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 636 del 1972 "la decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella Segreteria ..."; da tale previsione normativa emerge che il deposito della decisione da cui consegue la pubblicazione della stessa attiene non solo al deposito del dispositivo, bensi' al deposito del dispositivo e della motivazione, che costituisce parte integrante ed esplicativa del dispositivo stesso. Pertanto, ai fini della disposizione in rassegna occorre, in linea generale, fare riferimento a tale momento. Tuttavia, ai fini di cui trattasi ed attesa la ratio della disposizione, assume rilevanza il solo deposito del dispositivo, qualora dallo stesso emergano in modo diretto ed inequivoco gli elementi necessari per la definizione. Infine, relativamente alla disposizione recata dal comma 9, ai fini della quantificazione dell'imponibile, possono sorgere problemi attuativi in presenza di decisione resa dalla Commissione Tributaria Centrale ovvero di sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione. E' noto, infatti, che questi organi sono giudici di legittimita' e non di merito. Pertanto, nei casi in cui tali organi giurisdizionali, enunciando un principio di diritto, cassano la decisione impugnata e rinviano ad altra sezione della stessa commissione di secondo grado o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado, ovvero ad altra sezione della Commissione Tributaria Centrale, per rinnovare il giudizio, mancherebbero i parametri per determinare l'imponibile da esporre nella dichiarazione integrativa. Conseguentemente, occorre distinguere tra decisioni e sentenze che, pur non riguardando specificamente il merito della controversia e la determinazione degli imponibili, li lasciano emergere inequivocabilmente e quelle che non presentano tali requisiti. Cio' posto, solo in presenza dei menzionati requisiti le predette decisioni e sentenze di organi giurisdizionali in rassegna assumeranno rilievo ai fini del calcolo dell'imponibile da esporre nella dichiarazione integrativa mentre, qualora dagli stessi provvedimenti giurisdizionali non si possano desumere tali elementi, occorrera' riferirsi, per il calcolo di cui trattasi, all'ultima decisione emessa dai giudici di merito e non cassata. 1.3. Dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 36). La dichiarazione integrativa semplice puo' essere presentata per: i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento entro il 30 settembre 1991; i periodi di imposta per i quali e' stato notificato entro il 1' giugno 1992 avviso di accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; in relazione a tali periodi, la dichiarazione integrativa semplice puo' essere utilizzata per far cessare in tutto o in parte la materia del contendere. Per ciascun periodo di imposta per il quale viene presentata dichiarazione integrativa semplice deve essere dichiarato un maggior reddito non inferiore a L. 500.000. Va precisato che la dichiarazione integrativa puo' recare l'indicazione non soltanto di un reddito o maggior reddito imponibile rispetto a quello a suo tempo dichiarato, ma anche di una minore perdita. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione integrativa semplice e' stato precisato, al riguardo, che in presenza di perdite riportabili nel quinquennio successivo, le stesse debbono essere ridotte di almeno L. 500.000 e che, in presenza di perdita riportabile inferiore a L. 500.000, la stessa deve essere annullata e deve essere indicato un reddito imponibile almeno pari alla differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata. Poiche' l'art. 32, comma 1, richiede che il maggior reddito di L. 500.000, venga dichiarato per ciascun periodo d'imposta, si precisa che, in caso di due integrazioni semplici per un medesimo periodo d'imposta, l'una concernente i redditi a tassazione ordinaria e l'altra riguardante quelli a tassazione separata, si deve fare riferimento all'ammontare complessivo dei redditi integrati (tassazione ordinaria + tassazione separata) per verificare se sia rispettato l'obbligo di dichiarare il maggior reddito previsto dall'art. 32, comma 1. Nel caso in cui la dichiarazione integrativa semplice relativa ai redditi a tassazione separata riguardi, invece, un periodo d'imposta per il quale e' stata richiesta anche la definizione automatica delle imposte a tassazione ordinaria, nella stessa deve essere ugualmente evidenziato un maggior reddito, ai fini della tassazione separata, di almeno L. 500.000. L'integrazione puo' essere effettuata: in riferimento anche ad un solo periodo d'imposta; agli effetti sia dell'imposta locale sui redditi che dell'imposta personale, ovvero soltanto di una di tali imposte; in relazione ai redditi soggetti a tassazione ordinaria e/o a quelli soggetti a tassazione separata. A tale proposito si precisa che l'integrazione semplice in presenza di controversie relative a redditi soggetti a tassazione separata puo' effettuarsi, tra l'altro, anche in relazione ai periodi di imposta per i quali e' chiesta, per i redditi, non accertati, soggetti a tassazione ordinaria, la definizione automatica di tutte le imposte ai sensi dell'articolo 38. La dichiarazione integrativa semplice in presenza di avviso di accertamento notificato entro il 30 settembre 1991 consiste nell'accettazione di una parte del reddito o del maggior reddito accertato dall'Ufficio inferiore a quella stabilita per la definizione estintiva di cui all'articolo 34. In tal caso la controversia non si estingue, ma prosegue per la differenza e alle eventuali maggiori imposte dovute non si estendono i benefici della non applicazione degli interessi e delle pene pecuniarie. In base al disposto dell'articolo 57, comma 3, l'Ufficio delle imposte, in presenza di dichiarazione integrativa, non puo' in prosieguo formulare, neanche in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, nuove e diverse pretese fiscali, restando la sua potesta' di controllo, per il periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento, definitivamente esaurita con l'accertamento medesimo. Tale regola non si applica, pero', nei casi di dichiarazione integrativa semplice riguardante controversie originate da accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973: in tali ipotesi, quindi, gli Uffici possono sempre effettuare ulteriori accertamenti che, in base al disposto del detto art. 41-bis, possono essere basati anche su dati e notizie gia' a conoscenza dell'Ufficio delle imposte al momento dell'emanazione dell'accertamento parziale. 2. Modalita' di integrazione relative ai periodi d'imposta non accertati. Per i periodi d'imposta non accertati e per quelli per i quali e' stato notificato avviso di accertamento nel periodo dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992, diversi dagli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente puo' presentare: a) dichiarazione integrativa automatica (art. 38); b) dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 37). Le menzionate modalita' di integrazione possono essere adottate anche nei casi in cui non sia stato presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento in quanto non siano scaduti i termini per ricorrere alla data del 31 dicembre 1991. Si tratta in particolare degli avvisi di accertamento notificati successivamente al 1' novembre 1991. Le suddette modalita' di integrazione vengono di seguito distintamente esaminate. 2.1. Dichiarazione integrativa con definizione automatica relativa a periodi d'imposta non accertati (art. 38). 2.1.1. Generalita'. Il contribuente, qualora scelga di presentare la dichiarazione integrativa con definizione automatica, deve definire tutte le imposte relative ai periodi di imposta successivamente indicati. La definizione automatica preclude all'Ufficio delle imposte ogni possibilita' di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio per i periodi di imposta oggetto della dichiarazione integrativa (ad eccezione degli accertamenti relativi ai redditi soggetti a tassazione separata, sempreche', relativamente ad essi, il contribuente, avendone la facolta', non abbia optato per la tassazione ordinaria nella dichiarazione originaria). Pertanto, tale definizione rende definitivi gli imponibili dichiarati con cio' anticipando in pratica gli effetti del decorso degli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. 2.1.2. Periodi di imposta interessati. L'art. 38, comma 1, stabilisce, a pena di nullita', che la dichiarazione integrativa automatica deve riguardare tutti i periodi di imposta diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 1, e tutte le imposte sui redditi, ossia quella locale e quella personale se entrambe risultino dalla dichiarazione. Ovviamente, la definizione automatica di cui all'art. 38 e' consentita anche nell'ipotesi in cui nella dichiarazione dei redditi, al di fuori dei casi di periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio, risulti soltanto l'imposta personale ovvero soltanto l'imposta locale sui redditi (come, ad esempio, nel caso del reddito di lavoro autonomo assoggettabile solo all'imposta sul reddito delle persone fisiche ma non all'imposta locale sui redditi oppure nel caso di un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF pari a zero o negativo). Non e' consentita, invece, la definizione automatica per l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, come gia' precisato, puo' essere presentata una dichiarazione integrativa semplice o una dichiarazione integrativa estintiva dell'eventuale controversia pendente. La definizione agevolata di cui all'articolo 38 opera tanto nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi quanto nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata presentata, ad eccezione delle ipotesi in cui la stessa non sia stata presentata in alcuno dei periodi di imposta condonabili. A tal fine si ricorda che la prima parte del comma 7 dell'articolo 38 ha assimilato alla presentazione della dichiarazione dei redditi l'invio all'Ufficio competente del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei casi in cui doveva, invece, presentarsi la dichiarazione dei redditi, resa obbligatoria dalla coesistenza di redditi di altra natura, oltre a quelli di lavoro dipendente o assimilati. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facolta' di presentare dichiarazione integrativa con definizione automatica ed in uno dei periodi d'imposta da indicare necessariamente in detta dichiarazione integrativa lo stesso abbia conseguito soltanto redditi di lavoro dipendente erogati da un unico datore di lavoro e certificati nel Mod. 101 regolarmente inviato all'Amministrazione finanziaria, per il periodo medesimo non sono dovuti ne' gli aumenti percentuali calcolati sull'imposta lorda ne' gli importi minimi previsti dal comma 3 dell'articolo 38. La dichiarazione integrativa automatica deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta per i quali alla data del 31 dicembre 1991 non erano ancora decorsi gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento. Non e' obbligatorio tener conto dei periodi di imposta per i quali i termini di decadenza per l'accertamento sono stati prorogati per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno e per effetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 142 del 1991 convertito dalla legge n. 195 del medesimo anno. E', quindi, facoltativa e non obbligatoria la richiesta di definizione automatica per i seguenti periodi d'imposta: a) 1983 e 1984: relativamente alle dichiarazioni presentate dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni che non si sono avvalsi della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi prevista dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 69 del 1989; b) 1983 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione) e 1984: per i contribuenti che risiedono nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990. In ordine alla individuazione dei periodi di imposta da includere nella dichiarazione integrativa automatica, considerato che l'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (il sesto nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa) il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, si ricorda che debbono essere obbligatoriamente compresi nella predetta dichiarazione, se non interessati da accertamento diverso da quello previsto dall'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, i seguenti periodi di imposta coincidenti con l'anno solare: 1984 (se non e' stata presentata la dichiarazione); 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990. Vanno obbligatoriamente compresi nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica anche i periodi di imposta per i quali: i contribuenti si siano avvalsi del differimento dei termini previsto dall'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno, sempreche' nelle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.L. n. 69 del 1989, abbiano dichiarato imponibili inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti con il D.P.C.M. 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989; gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica possono avvalersi del differimento dei termini previsto dall'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del medesimo anno. Per effetto del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione per tali annualita' risultano infatti ancora pendenti, alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. La notifica, anteriormente al 1' ottobre 1991, di un avviso di accertamento diverso da quello parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per uno dei periodi d'imposta precedentemente indicati, comporta la esclusione di tale periodo dal novero di quelli da includere, a pena di nullita', nella dichiarazione integrativa automatica. Le controversie concernenti tali annualita' possono, infatti, essere definite, in tutto o in parte, solo con la presentazione facoltativa di dichiarazioni integrative ai sensi degli artt. 32 e 36 o 34. Vanno obbligatoriamente compresi nella dichiarazione integrativa automatica i periodi d'imposta per i quali: a) non e' stata presentata, legittimamente o meno, la dichiarazione dei redditi; b) sono stati notificati avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; c) sono stati notificati avvisi di accertamento nel periodo dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992; d) sono stati notificati avvisi di irrogazione di sanzioni per violazioni formali; e) sono stati notificati avvisi di accertamento di redditi assoggettati a tassazione separata (anche se le relative controversie formano oggetto di autonoma dichiarazione integrativa semplice o estintiva); f) sono stati notificati avvisi di accertamento o di irrogazione di sanzioni per violazioni formali riguardanti gli adempimenti dei sostituti d'imposta; g) sono stati notificati provvedimenti di rigetto delle richieste di esenzione presentate dai contribuenti cui non ha fatto seguito la notifica di avvisi di accertamento dei redditi dichiarati esenti, ovvero cui ha fatto seguito la notifica di avvisi di accertamento successivamente al 30 settembre 1991. In relazione ai periodi d'imposta di cui alla lettera a) si fa presente che, in base a quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 38, per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali "non e' stata presentata" la dichiarazione dei redditi deve essere versato l'importo minimo ivi previsto. Il riferimento contenuto nel citato art. 38, comma 5, ai periodi per i quali "non e' stata presentata" la dichiarazione dei redditi (che ha sostituito quello alla "omessa presentazione" delle dichiarazioni contenuto nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 429 del 1982), chiarisce che la definizione automatica delle imposte deve essere obbligatoriamente richiesta non soltanto per i periodi d'imposta nei quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi che avrebbe dovuto, invece, essere presentata, ma anche per quelli nei quali il contribuente era legittimato a non presentare la dichiarazione stessa perche', ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito. Ovviamente non sussiste l'obbligo di inclusione nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica dei periodi di imposta per i quali il contribuente persona fisica non aveva la capacita' di agire ovvero non poteva essere attribuita soggettivita' tributaria ai fini delle imposte sul reddito ai soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio periodi antecedenti alla costituzione di una societa' o successivi al suo scioglimento). L'inclusione nella richiesta di definizione automatica dei periodi di imposta nei quali non e' stato conseguito alcun reddito e' giustificata, oltreche' dal tenore letterale della disposizione in esame, anche dalla necessita' di definire annualita' per le quali, altrimenti, l'Amministrazione finanziaria sarebbe costretta a verificare se la mancata presentazione della dichiarazione possa ritenersi o meno legittima. In relazione ai periodi di imposta di cui alla lettera b), si fa presente che i contribuenti, presentando la dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica, non definiscono la controversia concernente il reddito o il maggior reddito per il quale e' stato emesso avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; in relazione a detta controversia puo' essere prodotta, contestualmente alla dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica, una dichiarazione integrativa semplice, ai sensi dell'articolo 36. Le imprese individuali e le societa' in liquidazione che si avvalgono della modalita' di definizione automatica devono includere tra i periodi d'imposta per i quali viene presentata la dichiarazione integrativa anche quello cui si riferisce la dichiarazione finale. La definizione automatica non puo' essere invece richiesta dai predetti soggetti in relazione ai periodi d'imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni provvisorie che non si siano rese de- finitive. E' invece ammissibile la richiesta di definizione automatica qualora al momento della presentazione della dichiarazione integrativa si siano rese definitive le dichiarazioni provvisorie per essersi protratta la liquidazione per un numero di periodi di imposta superiore a quello previsto dalla legge. Si evidenzia, altresi', che non e' obbligatorio includere nel novero dei periodi di imposta per i quali, a pena di nullita', deve essere richiesta la definizione automatica, gli anni per i quali i contribuenti si sono avvalsi della riapertura dei termini prevista dall'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 dichiarando redditi imponibili non inferiori a quelli determinati in base ai coefficienti approvati con D.P.C.M. 28 luglio 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989. Cio' in quanto per tali annualita' l'Amministrazione finanziaria, per effetto del medesimo art. 14 del predetto decreto-legge n. 69 del 1989, ha perso il potere di procedere a controlli ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600. Si fa presente, infine, che non e' obbligatorio includere nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica i periodi di imposta per i quali sia intervenuto accertamento definitivo anteriormente al 1' gennaio 1992. L'art. 57, comma 3, ha, infatti, previsto, quale conseguenza della valida presentazione di dichiarazioni integrative automatiche per tutti i periodi non accertati, il divieto di effettuare accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 anche per tali periodi di imposta. 2.1.3. Modalita' di calcolo delle imposte dovute per i periodi d'imposta non chiusi in perdita o in pareggio. La dichiarazione integrativa automatica deve recare l'impegno a versare una maggiore imposta, calcolata in misura percentuale rispetto all'imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi originaria e dalle altre specificamente indicate nel paragrafo 1 del Cap. VI che non puo' essere inferiore agli importi minimi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 38. Si ricorda che nel comma 4 dell'art. 38 viene precisato che, nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi il reddito dell'esercizio risulta ridotto per effetto del riporto di perdite di esercizi precedenti, l'imposta lorda sulla quale deve essere commisurato l'aumento non e' soltanto quella che eventualmente emerge dalla dichiarazione ma ad essa va aggiunta anche quella corrispondente alla parte di reddito ridotto per effetto della compensazione operata. Per il calcolo della detta percentuale sono previsti, nel comma 2 dell'articolo 38, due distinti metodi, l'uno applicabile da qualsiasi contribuente e l'altro soltanto dai titolari di reddito di impresa, dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai titolari di redditi di partecipazione che si trovano nelle condizioni che verranno piu' avanti illustrate. Di seguito vengono distintamente esaminati i due metodi previsti per il calcolo dell'imposta dovuta a seguito della richiesta di definizione automatica. 2.1.3.1. Modalita' adottabile da tutti i contribuenti. Per la definizione automatica e' necessario che, relativamente ad ognuno dei periodi di imposta precedentemente indicati, sia versato, per ciascuna imposta e relative addizionali, quali risultano dalla dichiarazione originaria, nonche' dalle altre specificamente indicate nel paragrafo 1 del Cap. VI, un importo calcolato applicando alle stesse le aliquote decrescenti previste per ciascun scaglione di imposta lorda e riassunte nella tabella che segue: Maggiore Maggiore imposta imposta dovuta sui dovuta sul- redditi Imposta Aliquota l'ammontare intermedi lorda (per massimo compresi scaglioni scaglioni dello scaglione negli scaglioni - - - - fino a 20 2.000.000 20% sull'intero 10.000.000 importo da 10.000.001 18 7.400.000 2.000.000 + 18% a 40.000.000 sulla parte ecced. 10.000.000 oltre 15 - 7.400.000 + 15% 40.000.000 sulla parte ecced. 40.000.000 L'importo percentuale sopraindicato va applicato sull'imposta lorda quale risulta nella dichiarazione originaria o nelle altre specificate nel paragrafo 1 del Cap. VI. Al riguardo, si precisa che l'art. 57, comma 1, della legge n. 413 dispone che sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria ed alle altre sopra richiamate a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia, le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42. Non e' consentita alcuna compensazione tra detto ammontare di imposta e le eventuali somme a rimborso risultanti dalle predette dichiarazioni, in quanto il rimborso delle ritenute, dei crediti di imposta e degli acconti versati, indicati nella dichiarazione originaria, verra' operato dagli Uffici, con esclusivo riguardo a dette dichiarazioni, nell'ambito delle procedure di liquidazione ad esse relative ai sensi dell'articolo 36-bis (i cui effetti sono fatti salvi a norma dell'articolo 57, comma 1), nonche' dagli articoli 41 e 42-bis rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602. 2.1.3.2. Modalita' adottabile soltanto da taluni contribuenti che hanno esposto nella dichiarazione originaria redditi di impresa e/o derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o di partecipazione. A) Condizioni generali di applicabilita' della percentuale alternativa. I contribuenti che nella dichiarazione originaria e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 del Cap. VI hanno dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, possono applicare all'imposta lorda dichiarata percentuali diverse da quelle del 20, 18 e 15 per cento, a condizione che nell'anno per il quale si vuole optare per la percentuale alternativa si siano verificate le condizioni di seguito illustrate. Tale possibilita' e' riconosciuta anche ai soggetti titolari di redditi di partecipazione (soci di societa' di persone, associati di associazioni fra artisti e professionisti, coniugi di aziende gestite in comunione, collaboratori dell'impresa familiare). 1) I ricavi (intendendosi per tali quelli indicati nell'art. 53 del D.P.R. n. 597 del 1973 e nell'art. 53 del testo unico delle imposte dirette e applicando il disposto dell'articolo 18, penultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973) e compensi dai medesimi dichiarati in ciascun periodo di imposta (con riferimento, pertanto, alle risultanze della dichiarazione dei redditi) risultino non superiori ai limiti indicati nella seguente tabella in relazione alle diverse tipologie di attivita' accanto a ciascuno di essi specificate. Ammontare di ricavi o compensi che consente di applicare le percentuali alternative Attivita' - - Pari o inferiore a 700 Esercenti arti e professioni milioni di lire Imprese esercenti attivita': di servizi di intermediazione di trasporto albergiera di somministrazione di alimenti e di bevande in pubblici esercizi Pari o inferiore a 2 miliardi imprese esercenti attivita' di di lire produzione di beni Pari o inferiore a 5 miliardi Imprese esercenti attivita' di lire di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti. Se il contribuente esercita piu' attivita' di impresa, in relazione alle quali sono previsti - in base a quanto evidenziato nella tabella - diversi limiti di ricavi, deve farsi riferimento all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare di ricavi, a condizione, pero', che le operazioni effettuate siano state annotate distintamente nelle scritture contabili. Le operazioni si intendono distintamente annotate in tali scritture quando i ricavi risultano autonomamente indicati in contabilita' con riferimento alle diverse attivita' esercitate. Pertanto, se il contribuente ha esercitato per un medesimo anno una attivita' di produzione di beni dalla quale sono derivati ricavi per 2 miliardi e 800 milioni ed una attivita' di commercio al minuto dalla quale sono derivati ricavi per 4 miliardi e 400 milioni, in presenza di distinta annotazione dei predetti ricavi, potra' avvalersi della percentuale alternativa di calcolo essendo ininfluente che i ricavi risultino complessivamente superiori al limite generale di 5 miliardi e che i ricavi afferenti la produzione di beni siano superiori al limite di 2 miliardi previsto per tale attivita'. Se manca la distinta annotazione dei ricavi deve farsi riferimento, invece, al limite di 5 miliardi relativamente all'ammontare complessivo ed indistinto dei ricavi; se tale limite risulta superato non si applica, relativamente al periodo di imposta interessato, la metodologia di calcolo basata sulla applicazione della percentuale alternativa. Tale problematica concernente l'individuazione dell'attivita' di impresa da cui deriva il maggior ammontare di ricavi ai fini dell'applicabilita' o meno della modalita' di calcolo in esame va tenuta distinta da quella riguardante l'attivita' prevalente in relazione alla quale vanno individuati e applicati i coefficienti di congruita' e presuntivi di reddito. Cosi', ad esempio, nella ipotesi precedentemente esaminata, una volta stabilito che e' ammissibile il ricorso alla metodologia di calcolo alternativa, si pone il problema di individuare la serie di coefficienti applicabili. Atteso che per l'applicazione dei predetti coefficienti occorre far riferimento all'attivita' prevalente sotto il profilo della entita' dei ricavi conseguiti, si dovra' procedere alla ulteriore individuazione di tali attivita'. Si formula di seguito l'ipotesi che i ricavi conseguiti siano riferibili alle seguenti attivita': L. 2,8 miliardi, produzione di beni; L. 2,1 miliardi, codice attivita' 4233, commercio al dettaglio di articoli casalinghi; L. 2,3 miliardi, codice attivita' 4235, commercio al dettaglio di elettrodomestici. In tal caso, poiche' i ricavi riferibili alle diverse attivita' sono stati distintamente annotati in contabilita', occorre verificare quale e' l'attivita' prevalente. Dalla somma di L. 2.100.000.000 (commercio al dettaglio di articoli casalinghi) e di L. 2.300.000.000 (commercio al dettaglio di elettrodomestici), che e' superiore all'ammontare di L. 2.800.000.000 derivante dall'attivita' di produzione di beni, si individua l'attivita' prevalente, che e' appunto quella di commercio al dettaglio. Nell'ambito dell'attivita' di commercio al dettaglio si deve poi distinguere l'attivita' alla quale sono riferibili i maggiori ricavi, che, nel caso in esame, e' quella contraddistinta dal codice di attivita' 4235 (vendita al dettaglio di elettrodomestici) ed e' su questa che devono essere calcolati i coefficienti di congruita' e presuntivi di reddito. E' appena il caso di precisare che i dati da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti di congruita' e presuntivi di reddito (retribuzioni, beni strumentali, costo del venduto, etc.) sono quelli riferibili alla intera attivita', indipendentemente dalla loro afferenza all'attivita' commerciale o di produzione di beni. 2) L'ammontare complessivo del reddito di impresa, di quello di lavoro autonomo, e di quello di partecipazione (per i quali ricorrono le altre condizioni previste per l'applicazione della percentuale alternativa) deve essere non inferiore al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG relativamente a ciascuna annualita' da includere nella dichiarazione integrativa. A tal fine non si deve tenere conto del credito di imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi e all'articolo 1 della legge n. 904 del 1977, computato in aumento del reddito complessivo. 3) L'attivita' deve essere stata svolta per l'intero periodo di imposta da parte del soggetto che applica i coefficienti (nel caso di esercizio dell'attivita' in forma associata la sussistenza di tale condizione deve essere verificata relativamente alla societa' o associazione, risultando ininfluente la circostanza che il socio o associato sia subentrato nel corso dell'anno). Tale requisito sussiste nel caso in cui l'attivita' d'impresa venga esercitata solo per una parte dell'anno in considerazione della natura propria dell'attivita' medesima (attivita' stagionale). 4) Deve essere stata presentata la dichiarazione dei redditi. 5) Ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG la dichiarazione non deve risultare chiusa in perdita, ovvero in pareggio, fermo restando la possibilita' di applicare la percentuale alternativa con riferimento all'ILOR eventualmente dovuta. B) Modalita' di calcolo della percentuale alternativa. In presenza di tutte le condizioni precedentemente indicate, per la determinazione della percentuale alternativa occorre procedere alla applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990. Se in alcuno degli anni compresi nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica non risulta rispettata anche una soltanto delle condizioni precedentemente indicate, per quell'anno puo' essere applicata esclusivamente la metodologia di calcolo ordinaria, utilizzando le percentuali del 20, 18 e 15 per cento per gli anni per i quali sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, ovvero, rispettando i criteri stabiliti dall'art. 38, comma 4, per i periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio. La percentuale alternativa e' pari a quella risultante dal rapporto tra: a) l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti determinati con D.P.C.M. 21 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti all'anno base, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; b) i ricavi o i compensi dichiarati. In pratica la percentuale in questione e' pari a: ricavi o compensi da coeff. - ricavi o compensi dichiarati ---------------------------------------------------------- x 100 ricavi o compensi dichiarati Di regola, i dati e gli elementi da prendere a base per l'applcazione del D.P.C.M. 21 dicembre 1990 sono quelli relativi al 1990. I soggetti all'IRPEG, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, devono calcolare i ricavi presunti in relazione al periodo di imposta chiuso nel 1991, sempre che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia scaduto anteriormente al 30 novembre 1991. Qualora in detto periodo non sussistano le condizioni indicate nel paragrafo precedente per l'applicazione della percentuale alternativa occorre far riferimento al primo periodo di imposta in cui tale percentuale risulta applicabile. Individuato l'anno-base, occorre procedere all'applicazione dei coefficienti di congruita' e presuntivi, di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1990, con riferimento ai dati ed agli elementi relativi al detto anno. I detti coefficienti di congruita' e presuntivi non vanno, invece, applicati in relazione ai dati ed elementi relativi agli anni precedenti, in quanto i ricavi risultanti dall'applicazione dei coefficienti in riferimento all'anno-base hanno effetto anche per i detti anni precedenti, tenendo conto dei criteri che verranno piu' avanti illustrati. Va tuttavia ricordato che e' necessario procedere ad una distinta applicazione dei coefficienti con riferimento al relativo anno-base nelle seguenti ipotesi: a) esercizio, contemporaneo o meno, di arti e professioni e di attivita' di impresa nel corso dei periodi di imposta interessati. In tali casi, dopo aver individuato l'anno-base relativo a ciascuna attivita', occorrera' distintamente applicare i coefficienti relativi all'attivita' di impresa e a quella di lavoro autonomo esercitate dal contribuente. E', invece, irrilevante la circostanza che negli anni precedenti a quello base sia stata svolta una attivita' di impresa o di lavoro autonomo diversa da quella in relazione alla quale sono stati applicati i coefficienti; b) presentazione, da parte della societa' risultante dalla fusione o incorporazione ovvero dalla trasformazione di una societa' soggetta all'IRPEG in societa' non soggetta a tale imposta o viceversa, di distinte dichiarazioni integrative relativamente ai periodi sia anteriori che successivi alla fusione o trasformazione. In tali casi occorre procedere alla individuazione dell'anno-base e della serie di coefficienti applicabili distintamente per ciascuna dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica presentata dalla societa' risultante dalla fusione o trasformazione. Si ricorda che i coefficienti possono essere applicati da tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo e quindi anche relativamente a periodi di imposta per i quali e' stata tenuta la contabilita' ordinaria. Per quanto riguarda gli elementi da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti di congruita' e presuntivi si rinvia a quanto gia' chiarito nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni integrative, con le seguenti ulteriori precisazioni: a) nella casella relativa alle "retribuzioni" non vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci di societa' ed enti; b) nella casella reltiva agli "altri costi" deve essere indicato l'ammontare delle quote di ammortamento dedotte riguardante l'anno- base, con esclusione delle quote di ammortamento anticipato. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti occorre distinguere i contribuenti a seconda che gli stessi abbiano dichiarato nell'anno- base ricavi o compensi superiori o meno al limite di 18 milioni di lire. C) Contribuenti che nell'anno-base hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 18 milioni di lire. In tali ipotesi i ricavi o compensi presunti relativi all'anno-base vanno determinati applicando le tabelle A e B allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990 riguardanti, rispettivamente, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni. In conseguenza dell'applicazione dei coefficienti di congruita' contenuti nelle predette tabelle possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) determinazione di un ammontare di ricavi o compensi presunti che, in relazione anche ad un solo parametro (acquisti, locali, etc.), risulti superiore a 18 milioni di lire; b) determinazione di ricavi o compensi presunti che per tutti i parametri risulti di entita' non superiore a 18 milioni di lire. Nella prima ipotesi, il soggetto interessato deve determinare la percentuale alternativa applicando le regole concernenti i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 18 milioni di lire, che verranno illustrate nella successiva lettera D). Nella seconda ipotesi occorre verificare se per l'anno-base i ricavi o compensi presunti, determinati applicando i coefficienti contenuti nelle tabelle A e B, risultino o meno superiori a quelli dichiarati dal contribuente. Nel caso in cui per l'anno-base nessun valore risulti superiore a quello dei ricavi o compensi dichiarati, la percentuale di scostamento risulta pari a zero e quindi il contribuente potra' definire la sua posizione versando gli importi minimi previsti dall'art. 38, comma 3, per l'anno-base e per quelli precedenti per i quali sussistono tutte le condizioni indicate alla lettera A). Nel caso in cui un solo valore risulti superiore a quello dei ricavi o compensi dichiarati, il contribuente fara' riferimento a quel valore per determinare lo scostamento tra ricavi e compensi presunti e ricavi e compensi dichiarati rilevante ai fini del calcolo della percentuale alternativa. Il medesimo valore va utilizzato per determinare i ricavi o compensi presunti relativi agli anni precedenti a quello base, applicando i divisori contenuti nelle istruzioni per la compilazione del quadro D della dichiarazione integrativa. Dal confronto tra i ricavi o compensi presunti, opportunamente deflazionati, e i ricavi o compensi dichiarati, sono determinate le singole percentuali di scostamento applicabili agli anni precedenti quello base. Nell'ipotesi in cui per l'anno base l'ammontare dei ricavi o compensi presunti, determinato sulla base di due o piu' parametri risulti superiore a quello dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente il valore da prendere a base per il calcolo della percentuale alternativa e' quello risultante dalla media aritmetica dei diversi ammontari di compensi o ricavi presunti superiori a quelli dichiarati dal contribuente. D) Contribuenti che nell'anno-base hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 18 milioni di lire. I contribuenti con ricavi o compensi dichiarati superiori a 18 milioni di lire devono procedere, per la determinazione della percentuale alternativa, innanzitutto alla verifica della esistenza di uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e due o piu' dei valori di ricavi o compensi presunti determinati applicando i coefficienti di congruita' contenuti nelle tabelle C, D, ed E allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990, utilizzabili, rispettivamente, da parte dei contribuenti titolari di reddito di impresa, degli esercenti arti e professioni titolari anche di lavoro dipendente e degli esercenti arti e professioni non titolari di reddito di lavoro dipendente. Per il calcolo dei ricavi o compensi sulla base dei coefficienti di congruita', dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attivita' svolta, nonche' il rigo corrispondente al codice della detta attivita', occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci (consumi, beni strumentali, retribuzioni, etc.). I risultati cosi' ottenuti, eccezion fatta per il coefficiente "indice di rotazione", vanno adeguati territorialmente applicando il correttivo previsto dalla tabella M. Non si applica il ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. In caso di attivita' svolte da imprese familiari e societa' di persone di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonche' in presenza di associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo coefficiente, deve comprendere una somma pari all'importo del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attivita', nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci con occupazione prevalente nella societa' ridotto di 1 ovvero per il numero degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero per il numero dei collaboratori familiari (relativamente a questi ultimi, si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno di essi qualora essa sia inferiore al salario figurativo). In presenza di attivita' svolte da aziende gestite in comunione dai coniugi l'importo da cumulare a quello delle retribuzioni corrisposte agli addetti deve comprendere anche una somma pari al salario figurativo. Si ricorda che per le associazioni tra artisti e professionisti l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente di congruita' relativo alle retribuzioni degli addetti deve essere aumentato, ai fini del confronto con i compensi dichiarati, di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di 1. Ne' tale importo (ne' quello relativo al salario figurativo indicato nella tabella L, alla voce attivita' professionale) deve essere sommato a quello delle retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo coefficiente. Nel caso in cui, per l'anno-base, nessun valore ovvero un solo valore risulti superiore a quello dei ricavi o compensi dichiarati, l'art. 5, comma 3, del decreto-ministeriale 29 gennaio 1992 ha stabilito che non si deve procedere alla successiva applicazione dei coefficienti presuntivi, e, di conseguenza, il contribuente potra' definire la propria posizione con il versamento degli importi minimi previsti dall'art. 38 comma 3. Detti importi minimi sono dovuti anche per i periodi di imposta precedenti, a condizione che per gli stessi ricorrano tutte le condizioni previste per la applicazione della metodologia di calcolo basata sui coefficienti. In presenza di due o piu' scostamenti e' invece necessario procedere alla applicazione dei coefficienti presuntivi contenuti nelle seguenti tabelle allegate al citato D.P.C.M. 21 dicembre 1990: "F" per gli esercenti attivita' di impresa che si avvalgono dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti, ivi compresi gli associati in partecipazione ed i collaboratori familiari nonche' per le societa' personali ed equiparate; "G" per gli esercenti attivita' di impresa che non si avvalgono dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti; "H" per gli esercenti attivita' professionali e artistiche titolari di reddito da lavoro dipendente; "I" per gli esercenti attivita' professionali e artistiche non titolari di reddito di lavoro dipendente. Si precisa che nei confronti delle associazioni tra artisti e professionisti di cui all'art. 5 del TUIR si applicano le tabelle D ed H, previste per i titolari di reddito anche di lavoro dipendente, se in tale situazione si trova almeno la meta' degli associati. Per determinare i ricavi o compensi presunti in base ai coefficienti presuntivi contenuti nelle tabelle F, G, H, ed I occorre procedere come di seguito indicato: a) scegliere la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche del contribuente considerato (impreditore con o senza dipendenti o lavoratore autonomo titolare o meno di reddito di lavoro dipendente); b) fare riferimento alla riga della tabella contraddistinta dal codice che individua l'attivita' prevalentemente svolta dal contribuente. Al riguardo si precisa che per attivita' prevalente s'intende quella da cui e' derivata nell'anno base la maggiore entita' dei compensi o ricavi; c) sommare gli importi che si ottengono moltiplicando i coefficienti indicati in corrispondenza delle voci contenute nel primo rigo delle tabelle (Retribuzioni, Altri costi, Beni strumentali, Consumi, Costo del venduto o delle materie prime impiegate, Anzianita) per il valore attribuibile al contribuente, considerato in riferimento alle singole voci; d) adeguare il valore ottenuto dalla somma indicata alla lettera precedente, applicando il correttivo territoriale contenuto nella tabella M allegata al D.P.C.M. 21 dicembre 1990; e) aggiungere per tutti l'importo fisso di 18 milioni; f) diminuire l'importo al quale si e' pervenuti qualora spettino riduzioni per: gli esercenti attivita' di impresa titolari anche di reddito di lavoro dipendente diverso da quello da pensione (riduzione del 10%); le imprese artigiane iscritte nell'albo da non piu' di tre anni (riduzione del 25% nel primo anno di attivita', del 15% nel secondo anno di attivita' e del 10% nel terzo anno di attivita). Il valore dei ricavi o compensi presunti determinato per l'anno base applicando i coefficienti presuntivi di reddito, opportunamente deflazionato per gli anni precedenti, deve essere utilizzato per calcolare le singole percentuali di scostamento tra i ricavi e compensi presunti e quelli dichiarati con le modalita' illustrate alla precedente lettera B). Per la determinazione della percentuale applicabile devono essere separatamente calcolate le percentuali riferibili al reddito d'impresa ed a quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonche' tutte quelle determinate da parte delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 ed all'art. 5 del TUIR, del titolare dell'azienda gestita in comunione tra i coniugi e del titolare dell'impresa familiare che possono essere applicate nei confronti dei soci, degli associati, del coniuge e dei collaboratori familiari. Tra le varie percentuali dovra' essere applicata la piu' elevata. 2.1.4. Modalita' di definizione per i periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio. L'articolo 38, comma 4, stabilisce particolari modalita' di definizione per i periodi di imposta chiusi in perdita qualora trattasi di perdite computabili in diminuzione del reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dei periodi di imposta successivi. La modalita' di definizione in discorso, trova applicazione anche nei casi in cui le dette perdite non siano state di fatto computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi (in quanto, ad esempio, relative al periodo di imposta nel quale e' cessata l'attivita). Per addivenire alla definizione automatica dell'IRPEF o dell'IRPEG nel caso in esame, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve, inoltre, evidenziare un'imposta dovuta pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e la perdita ridotta (cioe' pari al 3 per cento della perdita dichiarata). Nel caso in cui l'imposta cosi' calcolata risulti inferiore all'importo minimo stabilito nel comma 3 dell'art. 38, e' stato previsto che e' in ogni caso dovuto il detto importo minimo. Resta ferma, naturalmente, l'applicazione della modalita' di definizione illustrata nel precedente paragrafo relativamente all'ILOR eventualmente risultante dalla dichiarazione dei redditi. In presenza di perdite riportabili dichiarate da societa' di persone la modalita' di definizione illustrata nel presente paragrafo trova applicazione soltanto in caso di integrazione automatica chiesta dai soci, qualora l'ammontare delle dette perdite ecceda quello degli altri redditi dichiarati. L'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 disciplina, inoltre, il particolare regime del riporto delle perdite di esercizi precedenti che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 8 del D.P.R. n. 597, 17 e 24 del D.P.R. n. 598, nonche' dagli articoli 8 e 102 del TUIR, deve essere applicato nei casi di definizione automatica. La perdita automaticamente definita con l'abbattimento del 30 per cento non e' compensabile con i redditi dei periodi d'imposta successivi, tranne che si tratti della perdita dell'ultimo dei periodi d'imposta definiti ai sensi dell'articolo 38, nel qual caso potra' essere regolarmente riportata nei cinque esercizi successivi. Resta inteso che le eventuali perdite definite in modo diverso da quello previsto dall'articolo 38 sono regolarmente compensabili con i redditi imponibili dei cinque periodi di imposta successivi anch'essi non rientranti nella definizione automatica. La norma in esame stabilisce, tuttavia, che per i periodi di imposta automaticamente definiti secondo le regole in essa previste, restano salvi gli effetti delle compensazioni eseguite in sede di liquidazione dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta in base alle dichiarazioni originarie. Il comma 4 dell'articolo 38 disciplina, inoltre, i casi di dichiarazione originaria in cui il reddito dell'esercizio risulta ridotto per effetto del riporto di perdite di esercizi precedenti. Al riguardo la disposizione in esame stabilisce che l'imposta lorda sulla quale commisurare l'aumento non e' soltanto quella risultante dalla dichiarazione originaria, ma ad essa va aggiunta l'imposta corrispondente alla parte di reddito ridotto per effetto della compensazione operata. Nel caso in cui la dichiarazione originaria evidenzi un pareggio fiscale e' previsto, infine, che il soggetto interessato, ai fini della definizione automatica, e' tenuto a versare gli importi minimi di cui al comma 3 dell'art. 38. Naturalmente, il pareggio fiscale e' quello relativo all'esercizio considerato senza tener conto di eventuali perdite riportate da esercizi precedenti. 2.1.5. Importi minimi. Per ciascuno dei periodi di imposta interessati dalla modalita' di definizione automatica prevista dall'articolo 38, ivi compresi quelli in pareggio o in perdita, l'imposta lorda da versare non puo' essere mai inferiore agli importi minimi indicati successivamente e distinti a seconda che a suo tempo sia stata o meno presentata la dichiarazione dei redditi. Gli importi minimi da versare relativamente ai periodi di imposta non accertati per i quali e' stata a suo tempo presentata la dichiarazione dei redditi e viene ora chiesta la definizione automatica delle relative imposte, sono quelli risultanti dalla seguente tabella. PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE Minimo Tipologia di redditi dichiarati da pagare - - Redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 Redditi d'impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a: L. 18.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000 L. 200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800.000 L. 360.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 L. 1.000.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.600.000 L. 10.000.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 Per ogni ulteriore miliardo intero oltre il decimo sommare L. 400.000 all'importo di L. 2.000.000. Il versamento degli importi indicati nella tabella e' obbligatorio quando: a) l'importo calcolato applicando gli aumenti percentuali su ciascuna imposta lorda e relative addizionali risulta cumulativamente e per ciascun periodo di imposta inferiore ai minimi stessi; b) il periodo d'imposta si e' chiuso in pareggio; c) l'importo calcolato applicando l'aliquota del 10% sulla riduzione del 30% della perdita rilevante ai fini dell''IRPEF o dell'IRPEG risulti inferiore al minimo stesso; d) il reddito esposto sia totalmente esente ai fini dell'IRPEF o IRPEG e dell'ILOR. Gli importi minimi precedentemente indicati devono intendersi solutori sia ai fini delle imposte personali (IRPEF ed IRPEG) che ai fini dell'imposta locale sui redditi relativamente, pero', ad ogni singolo periodo d'imposta. Tali importi sono dovuti in misura fissa e non vanno ragguagliati all'anno anche nell'ipotesi di periodo d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi. Nell'ipotesi di contemporaneo possesso in un medesimo periodo d'imposta di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per la determinazione dell'importo minimo da versare occorre far riferimento alla somma complessiva dei ricavi e dei compensi. L'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, ha aggiunto nell'articolo 38 della legge n. 413 del 1991 il comma 3-bis che fissa i criteri per la determinazione degli importi minimi dovuti dai soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'articolo 5 del TUIR, nonche' dai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione. In particolare per effetto della suindicata disposizione i predetti importi minimi devono essere ripartiti proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed in nessun caso l'importo minimo dovuto da ciascuno dei predetti soggetti puo' risultare inferiore a lire 100.000. E' stato altresi' previsto che qualora il contribuente possieda, in aggiunta ai redditi di partecipazione, redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o redditi di impresa per i quali risultano applicabili importi minimi di diverso ammontare deve essere versato quello piu' elevato. Per il calcolo degli importi minimi dovuti dai titolari di redditi di partecipazione deve innanzitutto farsi riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi o compensi dichiarati dalla societa' o associazione e dall'imprenditore individuale (titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale). L'importo minimo risultante (che resta dovuto per l'intero ammontare dalla societa' o associazione che richieda la definizione automatica) deve essere ragguagliato alle quote di partecipazione agli utili spettanti al titolare ed ai collaboratori dell'impresa familiare, ai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, ai soci delle societa' di persone e agli associati delle associazioni tra artisti e professionisti. L'ultimo comma dell'articolo 38 dispone che se la definizione automatica riguarda l'ILOR ed una imposta personale, qualora non vengano raggiunti gli importi minimi prescritti, l'eventuale differenza di imposta dovuta, sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Gli importi da versare relativamente ai periodi di imposta non accertati per i quali e' chiesta la definizione automatica delle imposte pur non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi sono i seguenti: 2.000.000 per i contribuenti persone fisiche; 4.000.000 per i soggetti all'IRPEG, le societa' di persone e le associazioni tra artisti e professionisti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'art. 5 del TUIR. Sono da considerare non presentate anche le dichiarazioni originarie prodotte con ritardo superiore ad un mese dopo il 29 novembre 1991, come puo' desumersi argomentando dall'articolo 57, comma 4, in base al quale ai fini, tra gli altri, dell'articolo 38, "non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente". Ai fini della definizione delle situazioni e pendenze tributarie non e' considerata ipotesi di dichiarazione dei redditi non presentata l'invio del Mod. 101 in luogo della dichiarazione, anche se cio' e' avvenuto in assenza delle condizioni richieste per la presentazione del solo Mod. 101. E' opportuno evidenziare, infine, che per la definizione automatica e' richiesto, dal comma 5 dell'articolo 38, che sia stata presentata dichiarazione per almeno uno dei periodi di imposta condonabili con tale modalita', essendo escluso che possano avvalersi di qualsiasi modalita' di definizione automatica i contribuenti che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi in alcuno dei detti periodi di imposta condonabili. 3.2. Dichiarazione integrativa semplice per i periodi d'imposta non accertati (artt. 32 e 37). Come gia' detto, la dichiarazione integrativa semplice puo' essere presentata per i periodi d'imposta per i quali non e' stato notificato alcun avviso di accertamento, diverso da quello parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero per i quali e' stato notificato avviso di accertamento nel periodo dal 1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992. Con riguardo ai periodi d'imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento nel periodo 1' ottobre 1991-1' giugno 1992 va tenuto presente che nel caso in cui sia presentata dichiarazione integrativa semplice, l'accertamento opera soltanto per l'eventuale differenza tra l'imponibile accertato e quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, aumentato di un importo pari al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Tale modalita' d'integrazione e' l'unica adottabile nel caso in cui il condono sia richiesto da soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in alcun periodo di imposta. In base all'art. 32, comma 1, deve essere dichiarato un maggior reddito non inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Si rinvia a quanto gia' detto nel paragrafo concernente la dichiarazione integrativa semplice per i periodi d'imposta accertati, relativamente alle seguenti ipotesi: 1) periodi di imposta per i quali nella dichiarazione integrativa e' stata indicata una perdita o una minore perdita rispetto alla dichiarazione originaria; 2) coesistenza nello stesso periodo di imposta di redditi soggetti a tassazione ordinaria e di redditi soggetti a tassazione separata ai fini della determinazione del limite minimo di reddito. Si precisa che non trova applicazione, con riferimento ai redditi o maggiori redditi che formano oggetto di integrazione relativamente ai periodi di imposta anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il disposto dell'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Cio' in quanto tale articolo stabilisce che le disposizioni del testo unico (diverse da quelle per le quali sono state previste norme transitorie) hanno effetto anche per i periodi di imposta sopra menzionati soltanto se "le relative dichiarazioni, validamente presentate" risultino ad esse conformi. Non e' possibile, al riguardo, attribuire tale effetto alle dichiarazioni integrative e, di conseguenza, restano applicabili, per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del testo unico, le disposizioni contenute nei DD.PP.RR. nn. 597, 598 e 599 del 1973, anche se in contrasto con quelle del detto testo unico contenenti norme piu' favorevoli ai contribuenti. La dichiarazione integrativa puo' non riguardare tutti i periodi di imposta e tutte le imposte, fermo restando che in essa deve essere indicato almeno un periodo di imposta ed una delle due imposte. La presentazione della dichiarazione in questione non preclude, pero', la possibilita' che gli Uffici delle imposte procedano, nell'ambito dei programmi annuali, ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni. Competenti a svolgere gli accertamenti sono gli Uffici delle imposte che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, erano da considerarsi competenti a controllare la dichiarazione dei redditi originaria, oggetto di dichiarazione integrativa. L'articolo 37 pone, pero', a carico dell'Ufficio, ben precise condizioni per lo svolgimento dell'accertamento in rettifica delle dichiarazioni originariamente presentate, stabilendo che per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta l'azione di accertamento puo' essere promossa solo quando il maggior reddito imponibile accertabile, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria (tenuto conto dei maggiori imponibili esposti nelle dichiarazioni relative al condono dei fabbricati, alla riapertura dei termini per la dichiarazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 154 del 1989, e al cosiddetto "ravvedimento operoso" di cui all'art. 14 della L. n. 408 del 1990) e da quella integrativa, superi l'importo della cosiddetta "franchigia", pari al 50 per cento del maggior reddito aggiunto in sede di integrazione. La predetta franchigia trova applicazione anche nell'ipotesi in cui con la dichiarazione integrativa venga, in tutto o in parte, ridotta la perdita di impresa in contabilita' ordinaria originariamente dichiarata. Tale franchigia va considerata anche nel caso in cui l'Ufficio, essendo il reddito accertabile superiore al maggior imponibile integrato, aumentato della "franchigia" stessa, proceda all'accertamento in rettifica dei redditi integrati sulla base degli elementi in suo possesso. In questo caso, se dalla dichiarazione integrativa risulta un'imposta e la stessa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente ai redditi esposti nella dichiarazione originaria (ed alle altre dichiarazioni integrative gia' citate), la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' limitata alla eccedenza di imposta rispetto a quella corrispondente all'imponibile determinato dalla somma dell'imponibile dichiarato, di quello integrato e di quello corrispondente alla "franchigia". In pratica, in sede di accertamento non e' richiesto il pagamento dell'imposta dovuta sulla parte del maggior imponibile corrispondente alla predetta "franchigia". Esemplificando tale dettato normativo, si ipotizza la seguente situazione: nella dichiarazione originaria e' stato esposto un reddito pari a lire 10.000.000; nella dichiarazione di condono dei fabbricati presentata nel 1989 e' stato esposto un reddito di lire 2.000.000; nella dichiarazione integrativa semplice sono stati indicati maggiori redditi pari a lire 6.000.000. L'ufficio potra' procedere ad accertamento solo nel caso in cui, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia in grado di determinare un reddito imponibile superiore all'importo di L. 21.000.000, derivante dalla somma dei redditi dichiarati ed integrati dal contribuente (10.000.000 + 2.000.000 + 6.000.000) aumentati della franchigia (50% del reddito aggiunto con la dichiarazione di condono di lire 6.000.000 e, quindi, pari a lire 3.000.000). Come si e' detto, se la maggiore imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella indicata nelle precedenti dichiarazioni e' riconosciuto al contribuente un ulteriore beneficio, consistente nell'abbattimento della maggiore imposta dovuta in base all'eventuale accertamento effettuato dall'Ufficio oltre il limite costituito dalla "franchigia" di un importo pari all'imposta relativa alla parte di reddito corrispondente alla franchigia. In proposito l'articolo 37 prevede, infatti, che la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento debba essere limitata a quella parte dell'imposta che grava sul reddito accertato che eccede l'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della "franchigia". Proseguendo nella esemplificazione e prendendo a riferimento aliquote e scaglioni in vigore nel 1988, si ipotizza quanto segue: a) imposta corrispondente al maggior imponibile integrato (lire 6.000.000 x 27%) L. 1.620.000; b) imposta sui redditi esposti nelle precedenti dichiarazioni (pari a lire 12.000.000) L. 2.090.000. Considerato che l'imposta gravante sul maggior reddito integrato (lire 1.620.000) e' superiore al 10% dell'imposta indicata al punto b) (lire 209.000) e' applicabile l'ulteriore beneficio in discorso. Ipotizzando che l'Ufficio delle imposte accerti ulteriori redditi pari a lire 7.000.000, elevando da lire 18.000.000 a lire 25.000.000 il reddito imponibile complessivo, considerato che: l'imposta gravante sul maggior reddito accertato di lire 7.000.000 e' pari a lire 1.890.000 (7.000.000 x 27%); l'imposta complessivamente gravante sul reddito accertato (pari a lire 25.000.000) e' di lire 5.600.000; l'imposta gravante sul reddito risultante dalla somma di quello dichiarato, di quello integrato in sede di condono e della franchigia (pari a lire 21.000.000) e' di lire 4.520.000. Per effetto della disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 37 si deve concludere che l'ulteriore imposta dovuta a seguito dell'accertamento non e' pari a L. 1.890.000 in quanto tale importo va limitato alla parte della somma di lire 5.600.000 che eccede L. 4.520.000 ossia a L. 1.080.000. L'abbuono di imposta accordato al contribuente, pari a L. 810.000 (1.890.000 - 1.080.000), risulta esattamente pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota marginale all'importo della franchigia (3.000.000 x 27% = 810.000). L'articolo 37 prevede, infine, un ulteriore benificio in favore dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative semplici in relazione a periodi di imposta non accertati, disponendo che per gli accertamenti ammessi ai sensi di detto articolo non e' applicabile l'iscrizione a titolo provvisorio di un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato e cio' in deroga a quanto disposto nel primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'iscrizione provvisoria prevista da detto articolo, pertanto, non viene effettuato fino all'intervento della decisione della Commissione tributaria di primo grado. Capitolo VIII EFFETTI FISCALI E REGOLARIZZAZIONI CONTABILI CONNESSE ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA. 1. Effetti fiscali delle dichiarazioni integrative semplici analitiche (art. 33, commi 5 e 6). Il comma 5 dell'art. 33 della legge n. 413 in commento, prevede che le societa' di capitali ed enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative, che non comportino definizione automatica delle pendenze tributarie, o in appositi allegati alle dichiarazioni stesse, i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative. Nel secondo periodo di detto comma viene riconosciuta la rilevanza fiscale delle variazioni apportate, sempre che non esauriscono i propri effetti nei periodi di imposta di riferimento, nei periodi di imposta successivi, con esclusione di quelli definibili ai sensi delle disposizioni agevolative per i quali non sia stata prodotta dichiarazione integrativa, a meno che detti periodi non formino oggetto di accertamento o rettifica da parte dell'Ufficio. L'esercizio della predetta facolta' concessa dalla norma in sede di dichiarazione integrativa ha pertanto effetti sostanziali, in quanto consente al soggetto che vi abbia interesse di specificare le varie operazioni fiscalmente irregolari, con conseguente rilevanza fiscale dei nuovi elementi di reddito - anche di quelli che rivestono, come si e' detto, natura di poste passive - non solo relativamente al periodo di imposta in riferimento al quale le variazioni vengono apportate ma anche per quelli successivi, come verra' piu' avanti specificato. Al riguardo e' da sottolineare che, relativamente alle dichiarazioni integrative le quali, esponendo un imponibile o un maggiore imponibile o una minore perdita, contengono l'indicazione di costi ed oneri a suo tempo non imputati al conto dei profitti e delle perdite e/o non registrati nelle apposite scritture ai fini delle imposte sul reddito, detti costi ed oneri assumono rilevanza fiscale, indipendentemente da ogni regolarizzazione contabile, e cio' perche' il comma 6 del citato art. 33 deroga alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, nei commi 4 e 6 dell'art. 75 del T.U.I.R., nonche' nel terzo comma dell'art. 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Con riferimento all'ipotesi del soggetto che abbia presentato dichiarazione integrativa per un periodo d'imposta non raggiunto da accertamento o rettifica d'ufficio, con l'indicazione analitica delle variazioni che intende apportare alla dichiarazione originaria, le nuove quantita' e/o i nuovi valori evidenziati nella dichiarazione integrativa stessa si considerano riconosciuti anche ai fini della determinazione del reddito imponibile dei periodi di imposta successivi, sempreche' per detti periodi siano presentate dichiarazioni integrative analitiche che siano in continuita' fra loro. Ai suddetti fini il soggetto interessato, nell'eseguire l'analisi delle integrazioni operate, dovra' tener conto di tutte quelle variazioni che, non esaurendo i loro effetti fiscali nell'ambito del periodo d'imposta cui si riferiscono, vanno ad incidere sul risultato reddituale del periodo d'imposta successivo. Le singole integrazioni debbono pertanto essere congegnate in modo tale che ognuna di esse recepisca le eventuali variazioni provenienti dalle integrazioni apportate al periodo di imposta precedente e a sua volta consenta di proiettare gli ulteriori eventuali effetti fiscali sul periodo di imposta immediatamente successivo. Se l'ultimo periodo di imposta per il quale e' stata presentata dichiarazione integrativa e' l'ultimo definibile in via agevolata, le integrazioni apportate sono fiscalmente riconosciute anche per i periodi di imposta successivi, sia come variazioni extracontabili da evidenziare nelle dichiarazioni dei redditi relative a tali periodi di imposta sia come rettifiche contabili. Qualora invece le dichiarazioni integrative, pur se presentate con l'indicazione analitica delle variazioni, si riferiscono a periodi di imposta che non sono in continuita' tra loro, non vi e' la possibilita' di seguire nel tempo le variazioni apportate alle poste attive e passive e, pertanto, tali variazioni non producono effetti fiscali sui periodi di imposta successivi. Da quanto precede, va rilevato che le variazioni apportate in relazione ad un periodo di imposta non producono effetti sui periodi di imposta successivi che non hanno formato oggetto di dichiarazione integrativa. Tuttavia, qualora un periodo d'imposta per il quale non e' stata presentata dichiarazione integrativa formi oggetto di accertamento o rettifica da parte dell'ufficio, quest'ultimo dovra' tener conto degli effetti derivanti dalle dichiarazioni integrative analitiche presentate per i periodi di imposta immediatamente precedenti. Va ulteriormente precisato che, le disposizioni contenute nel comma 5 del citato art. 33 riconoscono, alle condizioni sopra specificate, piena efficacia fiscale a tutte le variazioni reddituali operate con riferimento a determinati periodi di imposta nel rispetto del generale principio della competenza e delle ulteriori specifiche regole previste nel capo sesto del T.U.I.R., anche con riguardo ai periodi di imposta successivi all'ultimo definito in via agevolata. 2. Regolarizzazione delle scritture contabili e dei bilanci (art. 33, commi 7, 8 e 9). Le disposizioni relative alle regolarizzazioni contabili che le imprese possono operare in dipendenza dell'applicazione delle norme agevolative di cui trattasi sono contenute nei commi da 7 a 9 del citato art. 33. Di seguito verranno esaminate le regolarizzazioni contabili che possono essere effettuate in riferimento alle diverse situazioni tributarie e modalita' di integrazione. 2.1 Regolarizzazioni contabili derivanti da dichiarazioni integrative semplici analitiche (art. 33, comma 7). Il comma 7 consente ai soggetti di cui al comma 5 che abbiano presentato dichiarazione integrativa semplice analitica di "procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data". La norma interessa i soggetti che, per disposizione del codice civile o di altra legge speciale, sono obbligati a redigere annualmente un bilancio o rendiconto. Pertanto, se il comportamento tenuto in un determinato periodo di imposta oggetto di dichiarazione integrativa analitica si e' estrinsecato in una omessa o irregolare scrittura contabile i cui effetti si riflettono sul bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data il soggetto interessato puo' procedere ad ogni effetto alle rettifiche contabili nel suddetto bilancio o rendiconto. Le operazioni di regolarizzazione contabile potranno essere eseguite con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data. Tali operazioni potranno essere correttamente eseguite anche in relazione all'esercizio chiuso anteriormente a tale data se il relativo bilancio e' approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 413. Al riguardo, si precisa che le rettifiche contabili devono essere effettuate con riferimento alla situazione patrimoniale iniziale relativa all' esercizio che forma oggetto delle regolarizzazioni. Detta interpretazione discende dalla considerazione che occorre operare un collegamento senza soluzione di continuita' con i periodi precedenti relativamente ai quali sono state effettuate le integrazioni analitiche. La norma quindi consente di abbinare alla regolarizzazione fiscale disciplinata dal comma 5 un'eventuale regolarizzazione della contabilita' civilistica che, una volta operata nel bilancio indicato nel comma 7, produce senza soluzione di continuita' anche la regolarizzazione di tutte le scritture e di tutti i bilanci intermedi. Pertanto, il soggetto interessato potra' regolarizzare il bilancio eliminando o iscrivendo attivita' e passivita' conseguenziali alle integrazioni analitiche sopra richiamate. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti negativi e positivi ai fini della determinazione del reddito dell'esercizio con riferimento al quale le variazioni medesime vengono apportate. E' da tener presente che la riduzione di fondi di ammortamento o di accantonamento comporta, nel rispetto del generale principio della competenza, la deducibilita' di quote di ammortamento e di accantonamento nella misura corrispondente a detta riduzione. 2.2 Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi (art. 33, comma 8). Le disposizioni del comma 8 dell'art. 33 disciplinano ipotesi di regolarizzazioni contabili ulteriori rispetto a quelle eseguibili ai sensi del precedente comma 7, nel senso che esse possono essere effettuate indipendentemente dalle condizioni indicate in quest'ultima norma. Dette regolarizzazioni, che hanno anche valenza civilistica come precisato nel paragrafo precedente, possono essere operate, infatti, da tutti i soggetti che abbiano presentato dichiarazione integrativa anche per un solo periodo di imposta, indipendentemente dalla modalita' di integrazione adottata. Tali disposizioni consentono di eliminare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data, le attivita' e le passivita' - compresi i ratei e i risconti - fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, senza che cio' faccia emergere componenti attivi e passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa del predetto periodo di imposta. Tuttavia, nel caso in cui venga operata una riduzione di un fondo di ammortamento e/o di accantonamento, che abbia ripercussione sugli esercizi futuri, la norma stabilisce la indeducibilita' delle quote di ammortamento o di accantonamento imputate negli esercizi stessi fino a concorrenza della riduzione operata. Il disposto del comma 8 consente altresi' di operare le rettifiche contabili indipendentemente dalla circostanza che il periodo d'imposta in cui le irregolarita' ebbero origini abbia formato oggetto di dichiarazione integrativa ovvero si sia definito nei modi