(parte 1)
                                  Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette.
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari.
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette.
                                  Ai   centri   di  servizio  imposte
                                  dirette   di  Roma,  Milano,  Bari,
                                  Pescara, Venezia, Bologna, Genova.
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza.
                                    e, p. c.
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri.
                                  Ai Ministeri.
                                  Alla   ragioneria  generiale  dello
                                  Stato.
                                  Alla    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri.
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo.
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari.

                            INTRODUZIONE
  Nel  supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 395 del
31  dicembre  1991  e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 1991, n.
413,  contenente,  fra  l'altro,  norme  per agevolare la definizione
delle situazioni e le pendenze in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
  Dette norme, contenute nel titolo VI e VII della citata legge, sono
state modificate o integrate dai seguenti provvedimenti legislativi:
   D.L.  1'  febbraio  1992, n. 47 (in G.U. n. 26 del febbraio 1992),
non  convertito, e riproposto con D.L. 26 marzo 1992, n. 244 (in G.U.
n. 72 del 26 marzo 1992);
   D.L. 28 febbraio 1992, n. 174 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992)
non  convertito,  e riproposto, con modificazioni, con D.L. 27 aprile
1992, n. 269 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 1992).
  Nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio   1992  sono  stati  pubblicati  i  decreti  ministeriali  di
approvazione  dei  modelli concernenti le dichiarazioni integrative e
le relative istruzioni.
  Con circolare n. 11 dell'8 maggio 1992 sono stati forniti ulteriori
chiarimenti  in  relazione anche alle novita' legislative intervenute
successivamente   alla   pubblicazione   dei   sopraindicati  decreti
ministeriali.
  Le  presenti  istruzioni riepilogano in forma sistematica i diversi
criteri  e  modalita'  di definizione agevolata previsti dalla citata
normativa  e i relativi chiarimenti al fine di fornire agli uffici un
quadro organico della materia.
  Le  istruzioni  si articolano in due parti dedicate rispettivamente
alle  imposte sui redditi (Parte I) e all'imposta sul valore aggiunto
(Parte II).
                             PARTE PRIMA
                         IMPOSTE SUI REDDITI
                             Capitolo I
                  AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. Generalita'
  L'articolo  32,  comma  1,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413,
stabilisce  che  agli  effetti  dell'IRPEF,  dell'IRPEG  e dell'ILOR,
nonche'  delle  relative  addizionali,  i contribuenti sono ammessi a
presentare  dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per
rettificare  in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo
superiore ad un mese.
  Sono  pertanto  ammessi  a  presentare la dichiarazione integrativa
tutti  i  contribuenti  soggetti  passivi  dell'IRPEF,  dell'IRPEG  e
dell'ILOR.
  In  deroga  a  tale  principio  generale  sono  esclusi dall'ambito
applicativo   del  condono  taluni  contribuenti  in  possesso  della
soggettivita' ai fini delle imposte sui redditi, mentre, di converso,
sono  inclusi  in  detto  ambito applicativo taluni soggetti privi di
tale requisito.
  Si  rammenta,  inoltre,  che in base all'art. 63 della legge n. 413
del  1991  possono fruire del condono i sostituti d'imposta tenuti ad
effettuare  le  ritenute di cui al titolo III del D.P.R. 29 settembre
1973,  n.  600, nonche' quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1983,  n.  649,  di  cui  si  trattera' in modo unitario ed
organico nel Capitolo IX.
2. Soggetti esclusi dal condono.
  L'art.   65   reca   un'elencazione   di  soggetti,  esclusi  dalla
possibilita' di fruire della definizione agevolata delle situazioni e
pendenze  tributarie,  ai quali sono riferibili situazioni penalmente
rilevanti e di particolare gravita' economica e sociale.
  Ai  sensi  della  predetta  disposizione  legislativa  non  possono
avvalersi del condono:
   1) i condannati per i seguenti delitti previsti dal codice penale:
     a) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis);
     b)  riciclaggio,  cioe'  sostituzione  di  denaro,  beni o altre
utilita'  provenienti  dai  delitti  di  rapina aggravata, estorsione
aggravata,  sequestro  di persona a scopo di estorsione, produzione o
traffico  di  stupefacenti  con  altro denaro, beni o utilita' ovvero
attivita'  di  ostacolo  alla  identificazione della loro provenienza
(art. 648-bis);
    c) taluno dei delitti menzionati alla precedente lettera b);
     d)  impiego  di  denaro, beni o utilita' di provenienza illecita
(art. 648-ter);
   2) i condannati per altri reati, qualora sia risultata applicabile
l'aggravante introdotta dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.  Trattasi  della  circostanza aggravante, prevista per i delitti
punibili  con  pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle
condizioni  di  assoggettamento  ad  omerta' derivanti dalla forza di
intimidazione  dovuta  alla  presenza,  tra  i  rei,  di  un  vincolo
associativo di tipo mafioso;
   3) gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e
sottoposti  ad  una  misura  di  prevenzione  ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
   4)  le  societa'  nelle  cui  attivita'  economiche  o finanziarie
risultino, sulla base di una sentenza, impiegati denaro, beni o altre
utilita'  che siano il frutto dei reati indicati nella lettera b) del
precedente punto 1).
  Se la sentenza di condanna o il provvedimento con cui sono disposte
le  misure  di prevenzione precedentemente indicate divengono defini-
tive  dopo  la  presentazione della dichiarazione integrativa o della
istanza  di  definizione  di  cui all'art. 57, comma 6, queste ultime
perdono efficacia.
  Di  conseguenza  gli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria, ai
quali   le   cancellerie  devono  trasmettere  copia  della  sentenza
definitiva  di  condanna  o  del  provvedimento  definitivo, potranno
procedere  ad eventuali accertamenti entro il secondo anno successivo
a  quello  in  cui  la  sentenza  od  il  provvedimento sono divenuti
definitivi.  Cosi',  ad  esempio,  se la sentenza di condanna dovesse
essere  emanata  il  30  aprile 1994 gli Uffici potranno procedere ad
eventuali accertamenti fino al 31 dicembre 1996.
  Le somme versate a fronte di dichiarazioni o istanze divenute prive
di effetti a seguito della emanazione delle predette sentenze e
  provvedimenti   non   possono   comunque   essere   rimborsate   ai
  contribuenti.
3. Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni integrative.
In relazione a talune peculiarita' che presentano, si esaminano
specificamente  i casi di dichiarazioni integrative prodotte da parte
dei seguenti soggetti:
   a) eredi;
   b) liquidatori di societa' o enti soggetti all'IRPEG e di societa'
di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) curatori fallimentari;
   d) commissari liquidatori;
   e)  commissari  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese in crisi;
   f)  curatori  dell'eredita'  giacente e amministratori di eredita'
devolute  sotto  condizione  sospensiva  o in favore di nascituri non
ancora  concepiti  di  cui  all'articolo  131  del  testo unico delle
imposte sui redditi;
   g)  chiunque  abbia interesse ad ottenere l'amnistia (ad esempio i
falliti,  i soci di societa' di persone che possono essere chiamati a
rispondere  di  violazioni  aventi rilevanza penale commesse da altri
soci  nell'espletamento,  anche  in  via  di fatto, dell'attivita' di
amministrazione della societa);
   h) societa' fuse o trasformate;
   i)  coniugi  che  hanno presentato congiuntamente la dichiarazione
dei redditi;
   l)  soci  di  societa'  di  persone, associati di associazioni tra
artisti   e   professionisti,   coniuge  che  gestisce  l'azienda  in
comunione.
  I soggetti che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o
del  soggetto  inadempiente  alla  data  del  30 settembre 1991, come
verra'  meglio  precisato  nel  capitolo  XII,  possono  condonare le
soprattasse   e   le   pene  pecuniarie  loro  applicabili,  mediante
presentazione di apposita istanza.
  Viene  di seguito brevemente tratteggiata la particolare disciplina
concernente  le  dichiarazioni integrative presentate dai soggetti in
discorso.
3.1. Eredi.
  Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire
la  posizione  tributaria,  ai fini delle imposte sui redditi e delle
ritenute,  del  loro  dante  causa  in relazione a tutti i periodi di
imposta  condonabili  ai sensi della normativa in esame ed usufruendo
di  tutte  le  modalita'  di  integrazione  previste  per  gli  altri
contribuenti. Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo che
va  dal  1'  dicembre 1991 al 1' giugno 1992, l'articolo 32, comma 2,
ultimo  periodo, e l'art. 1, comma 3, dei DD.LL. 28 febbraio 1992, n.
174  e 27 aprile 1992, n. 269, stabiliscono la proroga del termine di
presentazione  delle  dichiarazioni integrative al 30 settembre 1992.
Si  precisa, inoltre, che il successivo articolo 39, comma 2, secondo
periodo,  della  legge  n.  413  del  1991,  prevede  che  i relativi
versamenti devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro
il  detto  termine del 30 settembre 1992 e, per la differenza, in due
rate di eguale importo nei mesi di gennaio e settembre 1993.
  Nessuna proroga dei termini e', invece, stabilita per gli eredi dei
contribuenti  deceduti  entro il 30 novembre 1991, che, se presentano
le  dichiarazioni  integrative  concernenti  i  redditi del de cuius,
devono farlo nei termini ordinari.
3.2. Liquidatori.
  In  caso  di  liquidazione di societa' o enti soggetti alla imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e di societa' di persone la
facolta'   di   presentare   dichiarazione   integrativa   spetta  al
liquidatore  o,  in  mancanza,  al rappresentante legale, al quale e'
attribuita l'amministrazione del patrimonio ai fini della definizione
delle pendenze esistenti e della attribuzione dei beni residuati.
  I  liquidatori  possono  presentare  dichiarazioni integrative agli
effetti  delle  imposte sui redditi e delle ritenute dovute sia per i
periodi  d'imposta  anteriori  che per quelli successivi alla data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione.
  Si  rinvia  a  quanto verra' precisato nel prosieguo in merito alla
presentazione delle dichiarazioni integrative comportanti definizione
automatica  delle imposte, in ordine alla impossibilita' di avvalersi
di  tale  modalita'  di  integrazione  con  riferimento ai periodi di
imposta  i  cui  redditi siano stati determinati in via provvisoria a
causa  della  liquidazione.  Resta ferma la possibilita' di avvalersi
della  definizione  automatica  per  tutti  i  periodi anteriori alla
deliberazione   di   messa   in   liquidazione,  nonche'  per  quelli
successivi,  nel  caso  in  cui  le dichiarazioni dei redditi abbiano
assunto  carattere  di  definitivita'  a  causa del prolungarsi della
liquidazione  oltre i termini previsti dalla legge. Qualora la durata
della  liquidazione non abbia superato i detti termini, ai fini della
definizione  automatica,  si  terra'  conto soltanto delle risultanze
della  dichiarazione  dei redditi presentata entro quattro mesi dalla
chiusura dalla liquidazione stessa.
  Le regole sopra richiamate sono applicabili, naturalmente, anche in
caso  di  liquidazione  dell'impresa  individuale,  regolamentata,  a
partire dal 1988, dall'articolo 124 del testo unico delle imposte sui
redditi  e  dall'articolo  17  del  D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Si
ricorda  che,  in base a quanto disposto da quest'ultimo articolo, le
dichiarazioni dei redditi devono essere presentate dal liquidatore o,
in mancanza, dall'imprenditore.
3.3. Curatori fallimentari, commissari liquidatori, commissari delle
     grandi imprese in crisi, curatori dell'eredita' giacente e
     amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva
     o in favore di nascituri non ancora concepiti.
  L'articolo  61 ha espressamente esteso la facolta' di presentare le
dichiarazioni  integrative  a particolari soggetti, quali il curatore
del   fallimento,   il  commissario  liquidatore  ed  il  commissario
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  Poiche'  i contribuenti nei cui confronti e' in corso una procedura
fallimentare,   di   liquidazione  coatta  amministrativa  ovvero  di
amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive
modificazioni, hanno perso la capacita' di amministrare e di disporre
dei propri beni e il potere di amministrazione e' passato ai soggetti
sopra  menzionati, e' sembrato opportuno consentire a questi soggetti
di avvalersi delle disposizioni di condono.
  Questi  ultimi  soggetti  possono, pero', esercitare la facolta' di
presentazione    della   dichiarazione   integrativa   soltanto   se,
conformemente a quanto previsto nello stesso articolo 61 e secondo le
norme   che  regolano  ciascuna  procedura  concorsuale:  a)  abbiano
acquisito  il parere del comitato dei creditori in caso di fallimento
o  del  comitato  di  sorveglianza  in  caso  di  liquidazione coatta
amministrativa   e  di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  crisi;  b) abbiano ottenuto l'autorizzazione del giudice
delegato nella ipotesi di fallimento e quella dell'autorita'
  amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  nelle  altre  due
  ipotesi.
Il curatore, il commissario liquidatore o dell'amministrazione
straordinaria, possono presentare dichiarazioni integrative sia per i
periodi   d'imposta   anteriori   all'instaurarsi   della   procedura
concorsuale, sia per quelli per i quali gli stessi avevano l'obbligo,
ai  sensi  dell'articolo  10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di
presentare la dichiarazione dei redditi come sostituti di imposta.
  Nel  caso  in  cui il curatore, ovvero il commissario liquidatore o
dell'amministrazione   straordinaria,   presenti   la   dichiarazione
integrativa, lo stesso, ai sensi dell'articolo 61, deve provvedere al
pagamento  delle  somme dovute a seguito delle dichiarazioni, entro i
termini e con le modalita' stabilite dalla legge.
  Lo  stesso  articolo  61  dispone  che  i debiti in questione vanno
equiparati  a quelli previsti dall'art. 111, primo comma, n. 1, delle
disposizioni  sulla  disciplina del fallimento, approvata con R.D. 16
marzo   1942,   n.   267,   ai   fini  dell'ordine  preferenziale  di
distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
  La possibilita' di fruire delle disposizioni concernenti il condono
e'  stata  riconosciuta anche ai curatori di eredita' giacenti e agli
amministratori  di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in
favore  di  nascituri non ancora concepiti. Si tratta dei soggetti ai
quali,  in  base  al  combinato disposto degli articoli 131 del testo
unico  delle  imposte  sui redditi e 19 del D.P.R. n. 42 del 1988, e'
stato  attribuito  l'obbligo,  a  partire  dal 1988, di presentare le
dichiarazioni  dei  redditi  e  dei  sostituti di imposta relative ai
periodi di imposta:
   a)  nel  quale  si  e' aperta la successione e in quelli anteriori
gia' decorsi prima dell'assunzione delle funzioni;
   b)  nel corso del quale e' avvenuto il decesso e quello precedente
se il termine non era decorso al momento del decesso;
   c)  nel quale hanno assunto le funzioni e quelli successivi fino a
quello  anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela o
l'amministrazione.  Analoghi  obblighi incombono ai detti soggetti in
relazione alle dichiarazioni di sostituto di imposta.
3.4. Associazioni fra artisti e professionisti.
  Possono  avvalersi  delle disposizioni per agevolare la definizione
delle  situazioni  e  pendenze  tributarie  anche le associazioni tra
artisti e professionisti.
  Le associazioni in parola, anche se prive di autonoma soggettivita'
passiva ai fini delle imposte sui redditi, essendo tenute al rispetto
degli    obblighi   contabili,   nonche'   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi modello 750, possono essere interessate a
presentare  dichiarazioni integrative per sanare eventuali violazioni
degli obblighi gia' menzionati.
  In   riferimento   ai   periodi   di  imposta  non  accertati  tali
associazioni possono presentare dichiarazioni integrative con effetti
automatici di cui all'articolo 38, versando, in assenza di imposte su
cui  commisurare  le  maggiorazioni  percentuali,  gli importi minimi
previsti nel comma 3 dello stesso articolo 38.
3.5. Altri soggetti interessati alla presentazione della dichiara-
     zione integrativa.
  L'art. 67 prevede che l'amnistia possa essere applicata ai reati in
materia  di imposte sui reddditi commessi entro il 30 settembre 1991,
a  condizione  che,  per  ciascun  periodo  d'imposta  cui i reati si
riferiscono,  il  contribuente  "o chiunque altro avendone interesse"
presenti   dichiarazione   integrativa   aventi   le  caratteristiche
specificate nello stesso articolo.
  Come  e'  stato  gia' precisato con circolare n. 43 del 1' dicembre
1984  in  relazione  ad analoga disciplina contenuta nell'articolo 1,
secondo  e terzo comma, del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, concernente
la concessione di amnistia per reati tributari connessa al precedente
condono  e  nella  circolare n. 25, prot. 7/1772, del 26 luglio 1991,
concernente  la  sanatoria delle irregolarita' formali, l'espressione
"chiunque  vi abbia interesse" e' riferibile anche a soggetti diversi
dai  soggetti  passivi  delle  imposte  sui redditi destinatari della
normativa di condono.
  Tra  i  soggetti  che  possono  avere  interesse  a  presentare  la
dichiarazione  integrativa,  nelle  ipotesi  in  cui  questa  non sia
presentata   direttamente   dal   contribuente  interessato,  possono
annoverarsi:   gli   imprenditori  falliti  che  continuano,  pur  se
spossessati  dei  loro  beni,  a  rivestire  comunque la qualifica di
soggetti   passivi,   gli   ex   amministratori   e,   in  genere,  i
rappresentanti  legali  succedutisi nella conduzione della societa' o
ente che siano incorsi in responsabilita' di ordine penale per atti e
omissioni  ad  essi  imputabili  (fermo restando quanto precisato nel
capitolo  XII con riguardo a coloro che hanno perso la rappresentanza
del  soggetto passivo o inadempiente alla data del 30 settembre 1991)
nonche'  i  soci di societa' di persone che possono essere chiamati a
rispondere  di  violazioni  aventi rilevanza penale commesse da altri
soci  nell'espletamento,  anche  in  via  di fatto, dell'attivita' di
amministrazione della societa'.
  La dichiarazione integrativa prodotta, oltre ad essere determinante
ai fini dell'ammissione al beneficio dell'amnistia, costituisce anche
titolo per procedere alla riscossione nei confronti di colui che l'ha
sottoscritta  e presentata anche mediante iscrizione a ruolo nel caso
in  cui  non  siano stati effettuati i versamenti dovuti in base alla
dichiarazione integrativa.
3.6. Societa' fuse o trasformate.
  L'articolo  32,  comma  2,  disciplina  le ipotesi di presentazione
delle  dichiarazioni integrative nei casi di trasformazione e fusione
di  societa' stabilendo che le dichiarazioni devono essere presentate
dalle  societa'  risultanti dalla fusione o incorporazione, in quanto
la  societa' incorporante ovvero la societa' risultante dalla fusione
subentra  in  tutti  i diritti e in tutti gli obblighi della societa'
incorporata  ovvero  delle  societa'  preesistenti, realizzandosi una
successione  a  titolo  universale  della societa' incorporante o che
risulta  dalla  fusione  nel  patrimonio delle societa' incorporate o
preesistenti.
  Analogamente,  nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa'  in
un'altra  di tipo diverso, la facolta' di presentare la dichiarazione
integrativa,    relativa   ai   periodi   d'imposta   precedenti   la
trasformazione stessa, spetta alla societa' trasformata.
  Per  quanto  concerne  i casi di fusione, si precisa che le singole
societa'  fuse  e  incorporate conservano una posizione autonoma, sia
tra  di  esse che rispetto alla societa' risultante dalla fusione, ai
fini  dell'applicazione  delle norme concernenti la definizione delle
situazioni  e  pendenze  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
ritenute, con presentazione di distinte dichiarazioni integrative.
  Relativamente ai casi di trasformazione e' stabilito che:
   a)  nelle  ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in
una  societa'  di  capitali  o  viceversa,  si  applicano  le  stesse
disposizioni previste per i casi di fusione;
   b)  nelle  ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in
un'altra  societa'  di persone, ovvero di una societa' di capitali in
un'altra   societa'   di   capitali,  la  societa'  risultante  dalla
trasformazione   deve   invece   presentare   un'unica  dichiarazione
integrativa  e  per  i periodi di imposta anteriori e posteriori alla
trasformazione  devono  essere adottate modalita' di integrazione tra
loro compatibili. Pertanto se, ad esempio, per i periodi di imposta a
partire  da  quello  in  corso  alla  data della trasformazione viene
richiesta  la  definizione  automatica  ai  sensi dell'articolo 38 lo
stesso  tipo  di  definizione va chiesto anche per tutti i periodi di
imposta  anteriori  a  quello di trasformazione, suscettibili di tale
definizione.
3.7. Coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione dei
     redditi.
  L'articolo 33, comma 2, stabilisce che la dichiarazione integrativa
presentata  da  un  coniuge  non  esplica alcun effetto nei confronti
dell'altro   coniuge  anche  nell'ipotesi  in  cui  la  dichiarazione
originaria sia stata presentata in forma congiunta. Conseguentemente,
nell'ipotesi,  ad  esempio, di dichiarazione originaria congiunta, la
dichiarazione  integrativa  nella  quale  e'  chiesta  la definizione
automatica  delle  imposte  ai  sensi dell'articolo 38, qualora venga
presentata  da  uno solo dei coniugi aumentando della percentuale ivi
prevista   l'ammontare   della   propria  IRPEF  autoliquidata,  deve
ritenersi  valida  con riferimento al solo dichiarante, purche' siano
rispettati i valori minimi previsti dal citato articolo.
  In  caso  di  presentazione di dichiarazione integrativa semplice o
con  effetto  automatico da parte di entrambi i coniugi o di uno solo
di  essi, restano comunque salvi, ai sensi dell'articolo 57, comma 1,
gli   effetti   della   liquidazione   delle  imposte  in  base  alla
dichiarazione  originaria  a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del
D.P.R. n. 600 del 1973.
  Pertanto,  la definizione delle pendenze tributarie non esercitera'
alcuna  influenza,  ad  esempio,  sulla  compensazione  eventualmente
operata nella dichiarazione originaria tra la posizione creditoria di
uno dei coniugi e la posizione debitoria dell'altro coniuge.
3.8. Soci di societa' di persone, associati di associazioni tra
     artisti e professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in
     comunione.
  L'articolo   33,   comma   3,  riconosce  autonoma  efficacia  alle
dichiarazioni  integrative  dei  soggetti ai quali sono imputati pro-
quota  i  redditi delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597  e  successive modificazioni ed
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi e successive
modificazioni  e  delle  aziende  gestite  in comunione tra i coniugi
rispetto  alle  dichiarazioni integrative presentate dalla societa' o
associazione o dall'altro coniuge.
  Infatti,  i  primi  possono  presentare  dichiarazioni  integrative
indipendentemente  dalla  presentazione  di analoghe dichiarazioni da
parte  delle  societa'  od associazioni o dell'altro coniuge. D'altra
parte,  nel  caso  in  cui  questi ultimi soggetti abbiano presentato
proprie dichiarazioni integrative, le stesse esplicano efficacia solo
nei  loro  confronti. Non sono percio' applicabili alle dichiarazioni
integrative  dei  soggetti medesimi le disposizioni degli articoli 6,
primo  comma,  e  40,  secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, con
riguardo alle dichiarazioni dei redditi delle societa' o associazioni
di  cui  all'articolo  5 del D.P.R. n. 597 o all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte sui redditi, disposizioni in base alle quali la
dichiarazione  della  societa'  o associazione esplica i suoi effetti
anche  in  riferimento  alle  imposte  personali  dovute  dai  soci o
associati  e  alla  rettifica  di  detta dichiarazione si procede con
unico  atto  ai  fini di entrambe le imposte e cioe' dell'ILOR dovuta
dalla  societa'  e  ai  fini dell'imposta personale dovuta dai soci o
associati.
  Di  conseguenza,  qualora  i soggetti cui sono imputati pro-quota i
redditi  delle  menzionate  societa'  o  associazioni e delle aziende
gestite in comunione tra i coniugi non si avvalgano della facolta' di
presentare  dichiarazioni integrative, ovvero le presentino, ma senza
richiedere la definizione automatica delle imposte di loro spettanza,
ovvero  delle  controversie  pendenti  e  relative  alle  stesse,  si
verificheranno nei loro confronti le seguenti conseguenze:
   a)   le   controversie   ancora   pendenti   che   li   riguardano
proseguiranno,   ovvero,  nel  caso  in  cui  gli  stessi  presentino
dichiarazioni  integrative  che  non  comportano  l'estinzione  delle
controversie,  queste proseguiranno limitatamente alla differenza tra
l'imponibile   accertato  e  quello  risultante  dalla  dichiarazione
integrativa;
   b)  per  i  periodi  d'imposta relativamente ai quali non e' stato
notificato  avviso  di  accertamento  in  rettifica  o d'ufficio, gli
Uffici  potranno  effettuare accertamenti sulla base dei dati e delle
notizie  in  loro  possesso,  senza  pero' poter annettere automatica
efficacia   alle   dichiarazioni   integrative   della   societa'   o
associazione   o   dell'altro  coniuge.  Questi  ultimi  contribuenti
resteranno,  comunque, soggetti a controlli ai fini dell'accertamento
dei  redditi dei soci o associati o dell'altro coniuge, anche qualora
abbiano  completamente  definito  le  situazioni  o  pendenze  che li
riguardano.
                             Capitolo II
                    IMPOSTE, RITENUTE ALLA FONTE
                        E REDDITI CONDONABILI
1. Imposte condonabili
  I   contribuenti   sono   legittimati  a  presentare  dichiarazioni
integrative  agli  effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e delle
relative  addizionali,  nonche'  per  i redditi soggetti a tassazione
separata  ai  fini  dell'IRPEF  secondo  le modalita' che verranno di
seguito illustrate.
  In  via generale, i contribuenti titolari di redditi assoggettabili
sia  alle  imposte  personali  sia  all'ILOR  possono  presentare  la
dichiarazione  integrativa  in  riferimento  anche ad una soltanto di
dette  imposte.  L'onere di richiedere la definizione agevolata delle
pendenze  tributarie  relativamente a tutte le imposte sul reddito e'
infatti  posto  dagli  articoli  34  e  38  a carico soltanto di quei
contribuenti che intendono richiedere la definizione automatica delle
imposte  sia  nel  caso  in  cui  non  sia stato notificato avviso di
accertamento,   sia   nel   caso   in  cui  intendano  estinguere  la
controversia  sorta  a seguito dell'accertamento. Come gia' detto, le
richieste di definizione possono riguardare tutti i redditi posseduti
oggetto  d'imposizione,  siano  essi  soggetti a tassazione ordinaria
ovvero  a  tassazione  separata.  Per  quanto  riguarda questi ultimi
redditi  va  pero' subito evidenziato che, ai sensi dell'articolo 38,
comma 6, l'imposta personale per essi dovuta non puo' essere definita
per definizione automatica.
  Per la definizione delle imposte sui redditi non e' obbligatoria la
definizione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e, del pari, per la
definizione   di   quest'ultima   imposta   non  e'  obbligatoria  la
definizione delle imposte sui redditi.
  Non   possono  formare  oggetto  delle  dichiarazioni  integrative,
restando in ogni caso inefficace il condono:
    a)  le  imposte che risultano dovute a seguito della liquidazione
delle  dichiarazioni  dei  redditi  ai sensi dell'articolo 36-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973.
 Le  imposte  dovute a causa di errata liquidazione del tributo nella
originaria  dichiarazione  dei  redditi  non  possono  essere  sanate
avvalendosi  della  presentazione  di  dichiarazioni  integrative  di
condono,  penda  o meno una controversia originata dalle iscrizioni a
ruolo  effettuate dagli Uffici delle imposte o dai Centri di Servizio
a  seguito  della riliquidazione delle dichiarazioni operata ai sensi
dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
  Non  e'  quindi  possibile  produrre  una dichiarazione integrativa
semplice  ovvero chiedere la definizione automatica delle imposte per
sanare   l'errata   liquidazione   del   tributo   effettuata   nella
dichiarazione dei redditi, considerato che dall'articolo 57, comma 1,
sono  stati esplicitamente fatti salvi gli effetti della liquidazione
delle   imposte   in  base  alla  dichiarazione  originaria  a  norma
dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
  Ne  consegue,  parimenti, che la controversia instaurata sulla base
di  una iscrizione a ruolo originata dalla liquidazione effettuata ai
sensi  del  citato  art.  36-bis  non puo' essere assimilata a quella
instaurata a seguito della notifica di avviso di accertamento.
  Giova   ricordare   che   rientrano   nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 36-bis le violazioni consistenti in:
   1)  errori  materiali  e  di calcolo commessi nella determinazione
degli imponibili e delle imposte o delle ritenute;
   2)   indicazione  nella  dichiarazione  di  ritenute,  detrazioni,
crediti   d'imposta,  oneri  deducibili  in  tutto  o  in  parte  non
spettanti;
   3)  versamenti omessi o carenti di imposte (anche in acconto) o di
ritenute.
  Per  espresso  richiamo  contenuto nel comma 8 dell'articolo 63, il
disposto  del comma 1 dell'art. 57 e' applicabile anche nei confronti
dei sostituti di imposta.
  In  merito all'ipotesi di cui al punto 3, si fa, tuttavia, presente
che  l'art.  3,  comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992 n. 269, ha
introdotto  la  possibilita'  di  definizione  agevolata  per  talune
ipotesi  con riguardo alle quali si rinvia alle istruzioni fornite al
capitolo X;
    b)  le  imposte che risultano dovute a seguito della liquidazione
ai  sensi  dell'art.  36-ter  del  D.P.R.  n.  600  del  1973 di piu'
dichiarazioni   o   modelli  101-integrati  presentati  dallo  stesso
contribuente;
    c)  le imposte sostitutive dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR (ad
esempio  l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa
di cui alla legge n. 408 del 1990);
    d)   le   imposte  dirette  abolite  per  effetto  della  riforma
tributaria.
2. Ritenute condonabili.
  I  sostituti  di  imposta  sono  ammessi  a  presentare,  ai  sensi
dell'articolo 63, dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse
e  per  rettificare  in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con
ritardo  superiore  ad  un  mese, indicando gli ammontari complessivi
delle somme o valori corrisposti e le relative ritenute.
  Possono,  quindi,  formare  oggetto della dichiarazione integrativa
tutte  le  ritenute  che i sostituti erano obbligati ad effettuare su
qualsiasi somma o valore da essi corrisposto avente natura reddituale
per il percettore.
  Nel  comma  9  dello stesso articolo 63 e', altresi', precisato che
relativamente  alle  somme  e  ai  valori  per  i quali il termine di
presentazione  della  dichiarazione  e'  scaduto  anteriormente al 30
novembre  1991,  si  considerano  validi  i versamenti delle ritenute
effettuati  anteriormente  al 1' gennaio 1992, a condizione che venga
presentata la dichiarazione integrativa.
  Della  modalita'  di  integrazione  di cui puo' fruire il sostituto
d'imposta si trattera' diffusamente nel Capitolo IX.
3. Redditi condonabili
  Il condono puo' essere richiesto relativamente a qualsiasi reddito,
a prescindere dalla categoria di appartenenza.
  In relazione ai redditi soggetti a tassazione separata va ricordato
che  non  puo'  essere  richiesta  la definizione automatica prevista
dall'art.  38.  Pertanto,  i  contribuenti  che  si  avvalgono  della
facolta'  di  presentare  dichiarazione  integrativa  con definizione
automatica,  se vogliono dichiarare o integrare un reddito soggetto a
tassazione  separata,  ai fini dell'imposta personale, relativo ad un
periodo  di  imposta compreso tra quelli per i quali viene chiesta la
detta  definizione  automatica devono effettuare, in relazione a tale
annualita',  anche  una  integrazione  semplice, indicando il reddito
soggetto a tassazione separata precedentemente omesso o dichiarato in
modo infedele.
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 33, comma 2, le dichiarazioni
integrative  non  costituiscono titolo per l'esercizio di opzioni non
richieste  nella dichiarazione dei redditi originaria, i contribuenti
dovranno  considerare  assoggettati  a  tassazione  separata o meno i
redditi da loro posseduti sulla base dei comportamenti tenuti in sede
di dichiarazione originaria.
  Cosi', ad esempio, un imprenditore che ha conseguito nell'anno 1989
una  plusvalenza  derivante  da  cessione a titolo oneroso di azienda
posseduta  da piu' di cinque anni (art. 16, lett. g), del testo unico
delle  imposte sui redditi) ed ha optato nella relativa dichiarazione
per  la  tassazione  separata  della  plusvalenza  in questione, deve
assoggettare   tale   plusvalenza,  anche  ai  fini  della  eventuale
dichiarazione integrativa, al regime di tassazione separata.
  Ne   consegue   che   per   porre   rimedio   all'infedelta'  della
dichiarazione  originaria  relativamente  a  detto reddito soggetto a
tassazione  separata, il contribuente deve necessariamente presentare
una  specifica  dichiarazione  integrativa  semplice e cio' anche nel
caso  in  cui  per  l'anno  1989  abbia definito la propria posizione
tributaria  presentando  dichiarazione  integrativa  con  definizione
automatica.
                            Capitolo III
                     PERIODI DI IMPOSTA OGGETTO
                    DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
1. Periodi di imposta condonabili
  Le  dichiarazioni  integrative possono riguardare le imposte dovute
per  i  periodi  di  imposta relativamente ai quali il termine per la
presentazione    della   dichiarazione   dei   redditi   e'   scaduto
anteriormente  al  30  novembre  1991 (cioe' per quelle da presentare
fino   al   29  novembre  1991)  e  sempreche'  non  sia  intervenuto
accertamento definitivo.
  In  deroga  a  tale  principio  generale  e'  stato  previsto che i
contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal
sisma  del dicembre 1990, nonche' gli enti di cui all'art. 9 del D.L.
n.  90  del  1988  e  quelli soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita'  pubblica,  possono presentare dichiarazioni integrative
relative  ai  periodi  d'imposta  per i quali il termine ordinario di
presentazione  della dichiarazione e' stato prorogato e scade in data
successiva  a quella del 1' gennaio 1992 soltanto se, anteriormente a
detta  ultima data, le dichiarazioni originarie e/o quelle presentate
avvalendosi   del   differimento  dei  termini  sono  state  comunque
presentate.
  Qualora  tale  condizione  non  ricorra,  i  detti soggetti possono
comunque  presentare  la  dichiarazione  integrativa  anche  ai sensi
dell'art.  38,  relativamente  ai  periodi  di imposta per i quali la
condizione stessa ricorre.
  Fuori  dalle  ipotesi  sopra  richiamate,  concernenti  proroghe di
termini  disposti  con  specifici  provvedimenti  legislativi, non e'
consentito  avvalersi  delle  disposizioni agevolative in relazione a
periodi  di imposta per i quali il termine per la presentazione della
dichiarazione  dei redditi o dei sostituti di imposta e' scaduto dopo
il  29  novembre  1991,  anche  se  la dichiarazione stessa sia stata
presentata anteriormente a tale data.
  Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione delle disposizioni
contenute  nei  titoli  VI  e VII della legge n. 413 del 1991, tenuto
anche   conto   delle  possibili  controversie  pendenti,  i  periodi
d'imposta a partire da quello che ha avuto inizio dal 1' gennaio 1974
(compresa,  per  i  soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno
solare,  la  frazione  dell'esercizio  1973  -  1974 successiva al 1'
gennaio  1974 che costituisce autonomo periodo d'imposta ai sensi del
combinato disposto degli articoli 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
598, e 71 del gia' citato D.P.R. n. 600) fino a quello:
    a)  terminato al 31 dicembre 1990 se si e' in presenza di persone
fisiche o societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597
del  1973  o del testo unico delle imposte sui redditi, le quali sono
tenute  a  presentare  la dichiarazione dei redditi tra il 1' e il 31
maggio di ogni anno;
    b)  terminato  entro  la  data  del  29  luglio  1991 se si e' in
presenza di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
non  tenuti  all'approvazione  del bilancio o del rendiconto, i quali
devono  presentare  la  dichiarazione  dei redditi entro quattro mesi
dalla fine del periodo d'imposta;
    c)  per  il quale e' scaduto entro il 29 novembre 1991 il termine
di  un  mese  dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, ovvero
dalla   scadenza  del  termine  stabilito  dalla  legge  o  dall'atto
costitutivo  per  detta  approvazione,  qualora  quest'ultima non sia
intervenuta  entro  la  menzionata  scadenza, in presenza di soggetti
all'imposta    sul    reddito   delle   persone   giuridiche   tenuti
all'approvazione  del  bilancio  o  del  rendiconto,  i  quali devono
presentare  la dichiarazione dei redditi entro il predetto termine di
un mese;
    d)   per   il   quale  il  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi e' scaduto, ai sensi degli articoli 10 e 11
del D.P.R. n. 600 e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 42 del 1988, entro
il  29 novembre 1991 nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno
solare  a  causa  di  liquidazione,  fallimento,  liquidazione coatta
amministrativa,   trasformazione,   fusione,  curatela  dell'eredita'
giacente  e  amministrazione  di  eredita'  devolute sotto condizione
sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti;
    e)  terminato  al  31  dicembre  1990  se  si  e'  in presenza di
sostituti di imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770
tra  il  1' e il 30 aprile di ciascun anno e la dichiarazione modello
770-ter tra il 1' e il 31 marzo di ciascun anno;
    f)  terminato entro i termini di cui alle precedenti lettere b) ,
c)  e  d), se trattasi di sostituti di imposta tenuti a presentare la
dichiarazione modello 770-bis.
  L'onere  di  presentare  dichiarazioni  integrative non sussiste ai
fini  della  definizione  agevolata  delle  pendenze tributarie per i
periodi d'imposta per i quali sono scaduti, alla data del 31 dicembre
1990, i termini di decadenza di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600
senza  che  gli  Uffici delle imposte abbiano provveduto a notificare
avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio.
  Pertanto,  con  riferimento  ai  periodi  d'imposta  non  accertati
coincidenti  con  l'anno  solare,  il  primo periodo d'imposta per il
quale  di  regola puo' essere presentata la dichiarazione integrativa
(o deve esserlo, in caso di richiesta di definizione automatica delle
imposte)  e'  il  1985,  in  caso  di  avvenuta  presentazione  della
dichiarazione  originaria,  o  il  1984, in caso di dichiarazione non
presentata.
  Si  ricorda,  peraltro, che nei confronti degli imprenditori in re-
gime   di   contabilita'   semplificata  e  degli  esercenti  arti  e
professioni  che per i periodi d'imposta dal 1983 al 1988 non si sono
avvalsi  della  riapertura  dei termini prevista dall'articolo 14 del
decreto-legge  n.  69  del 1989, i termini per l'accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, relativi agli anni 1983 e 1984, sono stati
prorogati di tre anni.
  Gli   Uffici   delle   imposte   possono,   pertanto,   rettificare
l'annualita'  1983  e  l'annualita' 1984 (ovvero le annualita' 1982 e
1983  in  caso di presentazione di dichiarazione nulla o di omissione
delle dichiarazioni) rispettivamente, fino al 31 dicembre 1992 e fino
al 31 dicembre 1993.
  I  contribuenti  interessati  a  sanare  la  propria  posizione  in
relazione   a   tali   annualita'   potranno,   pertanto,  presentare
dichiarazioni integrative anche per gli anni 1983 e 1984.
  Va,  peraltro,  tenuto  presente  che i detti periodi di imposta in
base  al disposto dell'articolo 38, comma 2, possono anche non essere
compresi   tra   quelli   non  accertati  per  i  quali  deve  essere
obbligatoriamente  richiesta la definizione automatica delle imposte.
Qualora il contribuente intenda, invece, fruire del condono anche per
tali  periodi  dovra'  adottare modalita' di integrazione compatibili
con quelle richieste per gli altri periodi d'imposta.
  Analoghe disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti
residenti  nei  comuni  della  Sicilia Orientale colpiti dagli eventi
sismici  del  dicembre  1990 i quali possono fruire del condono anche
per  gli  anni  1983  (in caso di omessa presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i
termini  per  l'accertamento  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2, del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
  Si  ricorda,  infine,  che  i  soggetti  che  si  sono  avvalsi del
differimento   dei   termini  di  presentazione  della  dichiarazione
previsto   dall'articolo   14   del  decreto-legge  n.  69  del  1989
convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno,
esponendo  un  ammontare  di  reddito  inferiore  a quello risultante
dall'applicazione  degli  appositi  coefficienti previsti dalla legge
medesima,  sono  interessati  alla  presentazione della dichiarazione
integrativa  anche  per  i periodi di imposta compresi nelle predette
dichiarazioni  per i quali i termini per l'accertamento scadono il 31
dicembre 1994.
  L'accertamento  notificato  dal competente Ufficio delle imposte e'
definitivo quando contro di esso non e' stato presentato, nel termine
di  60  giorni da quello di notifica, valido ricorso alla Commissione
tributaria  di  1'  grado o, se il ricorso e' stato tempestivamente e
validamente  presentato,  quando  il  procedimento  contenzioso si e'
chiuso  con  decisione  o  sentenza  passata  in  giudicato  e  cioe'
definitiva.
  Deve   parimenti   ritenersi   definitivo,   agli   effetti   della
presentazione  delle  dichiarazioni  integrative,  l'accertamento del
reddito   che  sia  stato  impugnato  dal  contribuente  soltanto  in
relazione alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
                             Capitolo IV
                 EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
                     DELLA NORMATIVA SUL CONDONO
1.   Effetti   derivanti   dalla  presentazione  della  dichiarazione
integrativa.
  Le  dichiarazioni  integrative  sono irrevocabili e le imposte e le
maggiori  imposte  che  da  esse  risultano  sono  acquisite a titolo
definitivo.
  Le  definizioni  intervenute  sulla  base delle dette dichiarazioni
possono   essere  modificate  soltanto  per  tener  conto  di  errori
materiali  o  di violazioni della normativa che disciplina il condono
nonche'  al  fine  di  accertare,  in  base  agli  elementi  in  esse
contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire.
  Nei   riguardi   dei   contribuenti  che  presentano  dichiarazioni
integrative non si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   1)  le  pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del D.P.R.
n.  600  del  1973  per  le  ipotesi di omessa, incompleta o infedele
dichiarazione  dei  redditi  e di deduzioni e detrazioni indebite. La
inapplicabilita'  delle  dette  pene  pecuniarie  e' subordinata alla
condizione  che  l'imposta  resti  definita  per l'importo risultante
dalla  dichiarazione integrativa. Per i periodi d'imposta per i quali
dalla   dichiarazione   integrativa   non   consegue  la  definizione
automatica  delle  imposte  ovvero  la  estinzione della controversia
pendente  restano  applicabili  le  pene  pecuniarie commisurate alle
maggiori imposte definitivamente accertate;
   2)  le sanzioni amministrative previste dal titolo V del D.P.R. n.
600 del 1973 e dal titolo III del D.P.R. n. 602 del 1973 nei riguardi
dei  sostituti  di  imposta,  se  l'ammontare  delle  ritenute  resta
definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative.
Se  cio' non dovesse verificarsi in quanto il sostituto, raggiunto da
accertamento,  indichi nella dichiarazione integrativa somme o valori
e quindi ritenute in misura inferiore a quella accertata dall'Ufficio
(ad   esempio,   perche'  l'Ufficio  accerta  altre  somme  o  valori
assoggettabili  a ritenuta) si applicano le sanzioni commisurate alle
maggiori ritenute definitivamente accertate;
   3)  le  pene  pecuniarie  previste  in riferimento alle violazioni
formali  e  non  formali  relative  alle  imposte  sui redditi e alle
ritenute,  comprese quelle per la tardivita' della dichiarazione, di-
verse  da  quelle  menzionate  nei  punti  precedenti,  commesse  dai
contribuenti  nei  periodi d'imposta per i quali sia stata presentata
la dichiarazione integrativa di qualsiasi tipo;
   4)  interessi  e soprattasse relative alle imposte e alle ritenute
dovute  in  base  alle  dichiarazioni  originarie  per  gli ammontari
risultanti dalle dichiarazioni integrative validamente presentate.
  Come  gia'  detto,  restano in ogni caso escluse dal condono, salvo
quanto  precisato  nel  capitolo X, le imposte dovute a seguito della
liquidazione  delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli articoli
36-bis  e  36-ter  del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del  1973.  Tali imposte, nonche' i relativi interessi e soprattasse,
restano   quindi   dovuti   anche  in  caso  di  presentazione  della
dichiarazione   integrativa,   a   prescindere   dalla  modalita'  di
integrazione adottata.
  Eventuali  rimborsi  di  ritenute  d'acconto, crediti di imposta ed
acconti   versati   risultanti   dalla  predetta  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei  redditi  continuano,  pertanto, a seguire il loro
corso  e  i  relativi  importi  non  possono  essere  in  alcun  caso
compensati  con gli importi da versare sulla base delle dichiarazioni
integrative.
2. Effetti derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni
   intregrative.
  L'art.  57,  comma  2, dispone che i termini per l'accertamento che
non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 sono prorogati di due
anni  relativamente  ai  periodi  di  imposta che non formano oggetto
della dichiarazione integrativa.
  Tale  proroga  si  rende  applicabile  anche  nei  casi  in  cui la
dichiarazione integrativa presentata non sia valida.
  I  termini per l'accertamento prorogati in base a tale disposizione
sono quindi i seguenti:
                  Nuovi termini di decadenza per l'accertamento

  Periodo Dichiarazione Dichiarazione
di imposta presentata omessa
    - - -
  1984 --- 31 dicembre 1993
  1985 31 dicembre 1993 31 dicembre 1994
  1986 31 dicembre 1994 31 dicembre 1995
  1987 31 dicembre 1995 31 dicembre 1996
  1988 31 dicembre 1996 31 dicembre 1997
  1989 31 dicembre 1997 31 dicembre 1998
  1990 31 dicembre 1998 31 dicembre 1999
  Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, ultimo periodo, la disposizione
in  esame  non  determina  una  ulteriore  proroga  dei  termini  per
l'accertamento  nei  confronti  di  quei  contribuenti per i quali in
relazione  agli  anni  1983  e  1984  e' gia' operante la proroga dei
predetti  termini di decadenza prevista dall'articolo 19 del decreto-
legge  n.  69  del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
154 del medesimo anno.
  L'anzidetta  proroga  dei termini per l'accertamento non si applica
nei  confronti  dei soggetti che si sono avvalsi del differimento dei
termini  di  presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo
14  del  decreto-legge  n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154
del  medesimo  anno,  esponendo  un  ammontare di reddito inferiore a
quello   risultante  dall'applicazione  degli  appositi  coefficienti
previsti  dalla  legge medesima per i quali ai fini dell'accertamento
resta fermo il termine del 31 dicembre 1994.
  Si  ricorda che l'art. 55, comma 10, della legge n. 413 del 1991 ha
stabilito  che, nei riguardi degli enti di cui all'art. 9 del D.L. n.
70  del  1988  e  di  quelli soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica, gli accertamenti relativi a tutti gli anni per
i  quali  e'  stato  differito  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione  e che non siano stati definiti ai sensi della predetta
legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre 1995.
3. Sospensione dei termini per ricorrere e di impugnativa.
  Nel  periodo  1'  gennaio  -  1'  giugno 1992 e' prevista, inoltre,
indipendentemente    dalla    presentazione    delle    dichiarazioni
integrative,   la   sospensione  dei  termini  per  ricorrere  o  per
impugnare.  Conseguentemente  i  periodi  di imposta per i quali sono
stati   notificati  avvisi  di  accertamento  successivamente  al  1'
novembre  1991  possono  formare oggetto di dichiarazione integrativa
anche  se  alla  data del 1' gennaio 1992 non risulta ancora prodotto
alcun   ricorso.  Analogamente  devono  ritenersi  pendenti  anche  i
rapporti  tributari  relativi  ad  anni in contestazione per i quali,
successivamente  alla  predetta data del 1' novembre 1991, sono state
notificate  decisioni  di  organi  giurisdizionali  non impugnate nel
termine di 60 giorni dalla notifica.
  Ovviamente,  successivamente  al  1'  giugno  1992,  sara' cura del
contribuente   che   non  intende  aderire  all'accertamento  o  alla
decisione   provvedere   alla   presentazione  dei  ricorsi  e  delle
impugnative nel rispetto dei termini di decadenza, al fine di evitare
che i provvedimenti notificati si rendano definitivi.
  In  presenza  di valida dichiarazione integrativa, la presentazione
dei  ricorsi  e  delle  impugnative  non e' tuttavia necessaria nelle
seguenti ipotesi che comportano estinzione della controversia:
   1)  dichiarazione con richiesta di definizione automatica ai sensi
dell'articolo 34;
   2)  dichiarazione  integrativa semplice ai sensi dell'articolo 36,
nella    quale    sia   indicato   l'intero   imponibile   risultante
dall'accertamento  parziale  di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600
del 1973;
   3) dichiarazione integrativa semplice relativa a periodi d'imposta
per   i   quali   sono   stati   notificati  avvisi  di  accertamento
successivamente   al   30  settembre  1991,  relativamente  ai  quali
l'estinzione  della  controversia si ottiene fruendo della franchigia
di cui all'art. 37;
   4)   dichiarazione   integrativa   con  richiesta  di  definizione
automatica  ai sensi dell'art. 38, relativa a periodi d'imposta per i
quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al
30 settembre 1991;
   5)  dichiarazione  integrativa  semplice  presentata dai sostituti
d'imposta ai sensi dell'art. 63, con la quale si corrisponde l'intero
importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate.
                             Capitolo V
                MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
                   DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
1. Contenuto
 Le  dichiarazioni  integrative vanno redatte, a pena di nullita', su
modelli  conformi  a  quelli approvati con il decreto ministeriale 29
gennaio  1992,  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  n.  20  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del 31 gennaio 1991, come modificato dal
successivo  decreto  ministeriale  13 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
  Le  dichiarazioni vanno spedite all'Ufficio o al Centro di servizio
delle  imposte  dirette  competente  in base al domicilio fiscale del
dichiarante   al  momento  della  presentazione  della  dichiarazione
integrativa.
  Gli   eredi   devono   presentare   la   dichiarazione  integrativa
all'Ufficio  o  al  Centro  di servizio competente in base all'ultimo
domicilio fiscale del contribuente deceduto.
  A  differenza di quanto previsto per le dichiarazioni dei redditi e
dei  sostituti  di  imposta  -  le  quali,  ai  sensi del primo comma
dell'art.  12  del  D.P.R.  n.  600  del  1973,  possono anche essere
presentate all'Ufficio del Comune - le dichiarazioni integrative, per
espressa  previsione dell'art. 32, comma 2, della legge 413 del 1991,
devono  essere necessariamente spedite per posta tramite raccomandata
senza ricevuta di ritorno.
  Secondo il disposto dell'art. 12, secondo e terzo comma, del D.P.R.
n.  600  del  1973,  dette  dichiarazioni  integrative si considerano
presentate  nel  giorno  in cui le stesse sono consegnate all'Ufficio
postale  e  la  prova della loro presentazione e' data dalla ricevuta
della   raccomandata;  nessun'altra  prova  puo'  essere  addotta  in
contrasto con le risultanze di tale documento.
  Ai  sensi  dell'art.  57, comma 4, ultimo periodo, sono considerate
valide   anche   le  dichiarazioni  integrative  spedite  ad  ufficio
incompetente,  a  condizione  che la spedizione sia avvenuta entro il
termine del 1' giugno 1992.
  Le    dichiarazioni   integrative   devono   essere   sottoscritte,
conformemente   a   quanto  disposto  dall'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dal soggetto interessato
o  da  chi  ne  ha  la  rappresentanza legale o negoziale. In caso di
soggetti  diversi dalle persone fisiche occorre la sottoscrizione del
rappresentante  legale e, in mancanza, di chi ne ha l'amministrazione
anche  di  fatto, o del rappresentante negoziale, nonche', in caso di
societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
giuridiche  presso  cui  esiste un organo di controllo, delle persone
fisiche  che lo costituiscono o del presidente se si tratta di organo
collegiale. La mancata sottoscrizione da parte del contribuente o del
rappresentante  comporta la nullita' della dichiarazione integrativa,
mentre  nel  caso  della  mancata  sottoscrizione  dei  membri  o del
presidente  dell'organo  di  controllo  la  dichiarazione integrativa
resta valida.
  Le dichiarazioni integrative devono essere spedite dal 1' aprile al
1' giugno 1992.
  Gli  eredi  dei  contribuenti  deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991   al   1'   giugno  1992  possono  presentare  la  dichiarazione
integrativa,    relativamente   alle   imposte   dovute   dai   detti
contribuenti, entro il 30 settembre 1992.
  In deroga al principio generale stabilito dall'art. 9, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600 del 1973, non e'
consentita  la  presentazione  di  dichiarazioni integrative entro il
mese successivo al termine di scadenza.
  Ciascun  contribuente  puo' presentare, in riferimento alla propria
situazione  tributaria,  una sola dichiarazione integrativa, sia pure
con  distinta  esposizione  dei dati richiesti con riguardo a ciascun
periodo  d'imposta  cui  la dichiarazione stessa si riferisce ed alle
modalita'  di  integrazione  prescritte  per sanare i singoli periodi
d'imposta.  Puo' tuttavia avvenire che particolari soggetti di cui si
e'  gia'  detto  (eredi,  societa'  incorporanti  o  risultanti dalla
fusione,  dalla  trasformazione,  ecc.)  presentino due dichiarazioni
integrative, l'una in riferimento alla propria posizione tributaria e
l'altra   in  riferimento  alla  situazione  tributaria  di  soggetti
diversi,   quali  un  contribuente  deceduto,  una  societa'  fusa  o
trasformata, ecc.
                             Capitolo VI
                    CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI
                      INTEGRATIVE E VERSAMENTI
1. Contenuto delle dichiarazioni integrative.
  Nell'art.  33,  comma  1,  viene  specificato  che le dichiarazioni
integrative  non  costituiscono  titolo  per il rimborso di ritenute,
acconti  d'imposta,  crediti d'imposta precedentemente non dichiarati
ne'  per  il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in  precedenza,  ovvero di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di
quelle  originariamente  dichiarate  ne'  per l'esercizio di opzioni.
Viene  precisato,  altresi',  che  le  dichiarazioni  integrative non
esplicano  alcun  effetto  ai fini del calcolo della maggiorazione di
conguaglio.
  Alla  luce  di  tale  disposizione,  come  gia'  detto,  e'  quindi
possibile  detrarre  dall'ammontare  dell'imposta dovuta in base alla
dichiarazione    integrativa,    ritenute    e    acconti   d'imposta
precedentemente  non  dichiarati,  salva  l'irrilevanza  di eventuali
crediti emergenti dallo scomputo dei detti importi.
  E'  di regola parimenti detraibile dall'imposta dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa  (salvo  che  questa non sia presentata ai
sensi   dell'art.   38)   l'ammontare   delle   imposte  versate  dal
contribuente  sulla  base  delle  dichiarazioni originarie presentate
oltre  il  mese  ovvero  nei  casi  in  cui siano state presentate le
dichiarazioni  integrative  di  cui  all'art.  33,  comma  1, secondo
periodo della legge n. 413 del 1991.
  E'  inoltre  possibile  detrarre  dall'imposta  dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa  (restando  sempre  salva l'irrilevanza di
eventuali crediti):
   i  crediti  di  imposta  per i redditi prodotti all'estero, di cui
all'art.  18  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del
1973  ed  all'art.  15  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
precedentemente non richiesti;
   i  crediti  di  imposta  per  gli utili distribuiti da societa' ed
enti,  di  cui  alla  legge  n. 904 del 1977 ed all'art. 14 del testo
unico delle imposte sui redditi, precedentemente non dichiarati;
   i crediti di imposta per i registratori di cassa di cui all'art. 3
della legge n. 18 del 1983, precedentemente non richiesti;
   i  crediti di imposta per gli autotrasportatori di cui all'art. 13
del  decreto  legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 del
medesimo   anno   e  successive  modificazioni,  precedentemente  non
dichiarati.
 Non  e', invece, possibile detrarre dall'imposta dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa  le  detrazioni  di  imposta,  di cui agli
articoli  15, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 597 del 1973 ed agli articoli 12 e 13 del testo unico delle
 imposte  sui redditi, non evidenziate nella dichiarazione originaria
 o
nel modello 101 ovvero maggiori di quelle originariamente
  dichiarate.
Resta, comunque scomputabile, la quota delle predette detrazioni
che,  seppur evidenziata nella dichiarazione originaria, non e' stata
scomputata per incapienza dell'imposta lorda afferente ai redditi cui
le  detrazioni  stesse  si riferiscono, qualora lo scomputo stesso si
renda   possibile   per   effetto   degli   importi  integrativamente
dichiarati.
  Va evidenziato, peraltro, che nell'art. 38, comma 2, in deroga alle
disposizioni  precedentemente  illustrate, e' stato precisato che, in
caso  di  integrazione con definizione automatica relativa ai periodi
non  accertati,  le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di
imposta  non possono comunque essere riconosciuti in misura superiore
a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
  Le   dichiarazioni   integrative,  sia  semplici  che  con  effetto
automatico,  sono  finalizzate  esclusivamente  alla  definizione  di
pendenze  tributarie  e  non  possono  quindi  costituire  titolo per
conseguire  altri  scopi  per  i quali le relative azioni non vennero
esercitate nei termini previsti. Conseguentemente, la richiesta fatta
nella  dichiarazione  integrativa  di  esenzione  totale  o  parziale
dall'ILOR  o  di riduzione dell'aliquota dell'IRPEG deve considerarsi
come non apposta.
  In   sede   di   compilazione  delle  dichiarazioni  integrative  i
contribuenti, nell'indicare un maggior reddito o una maggiore imposta
rispetto  a quelli evidenziati nella dichiarazione originaria, devono
tener   conto   altresi'   che,   ai   fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  di condono, si considerano dichiarati indipendentemente
dall'esistenza  o meno di accertamenti e dalla data in cui essi siano
stati  eventualmente  notificati,  nella  dichiarazione  originaria i
redditi,  le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle
dichiarazioni integrative previste dalle seguenti disposizioni:
    a)  articoli  da  14  a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
ossia delle dichiarazioni prodotte nel 1989 dagli imprenditori in re-
gime   di   contabilita'   semplificata  e  dagli  esercenti  arti  e
professioni   che,  avvalendosi  del  differimento  dei  termini  ivi
previsto,  hanno  potuto produrre dichiarazioni integrative di quelle
originarie;
    b)  articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383,
decaduto  per  mancata  conversione ma i cui effetti sono stati fatti
salvi  dall'art.  1,  comma  2, della legge 18 novembre 1991, n. 363,
ossia  delle  dichiarazioni  di  condono  dei  redditi dei fabbricati
prodotte nell'anno 1989;
    c)  art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Si tratta delle
dichiarazioni  prodotte,  entro il 30 novembre 1991, dai contribuenti
che  si sono avvalsi del cosiddetto "ravvedimento operoso" integrando
il contenuto delle dichiarazioni originarie e versando le soprattasse
previste dalla norma medesima.
  Si  fa  presente  che  i  contribuenti  residenti  nelle zone della
regione  Lombardia  colpite  dalle  alluvioni  dei  mesi di luglio ed
agosto  1987  che  hanno presentato le istanze previste dall'art. 11,
comma  2,  della legge 2 maggio 1990, n. 102, devono fare riferimento
alle  risultanze  delle dichiarazioni originarie cosi' come risultano
integrate dalle istanze medesime.
  Sempre  in ordine alla compilazione delle dichiarazioni integrative
va  ricordato,  altresi', che si considerano validamente presentate e
non  gia' omesse, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 1,
quarto  comma,  lettera  d),  e  8,  ultimo  comma,  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
   1)   le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dei  sostituti  d'imposta
presentate,  anteriormente al 30 novembre 1991, con ritardo superiore
ad  un  mese  anche nel caso in cui siano state presentate ad ufficio
incompetente;
   2)  le dichiarazioni dei redditi presentate nei termini ad ufficio
incompetente;
   3)  i  certificati dei sostituti d'imposta di cui alla lettera d),
comma  4  dell'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600  del  1973,  presentati in luogo della dichiarazione dei redditi,
pur in assenza delle condizioni richieste nello stesso art. 1.
2. Versamenti.
  Le  somme  dovute  in  base  alla  dichiarazione integrativa o alla
apposita  istanza  di cui all'art. 57, comma 6, devono essere versate
mediante delega ad aziende di credito autorizzate o mediante distinta
di   versamento   o   bollettino   di   conto   corrente  postale  al
Concessionario  della  riscossione. I moduli devono essere conformi a
quelli approvati con decreto ministeriale.
  Relativamente ai versamenti dei sostituti di imposta si rinvia alle
istruzioni contenute nel cap. IX.
  Si  fa  presente  che  con decreto del 18 marzo 1992, pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  n.  85 del 10 aprile 1992, sono state dettate le
modalita'   di   versamento,   mediante  conto  corrente  postale  al
Concessionario  delle  imposte  dovute  per  la definizione agevolata
delle  pendenze  tributarie;  con decreto, invece, del 12 marzo 1992,
pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, sono state
disciplinate  le modalita' di riscossione mediante versamento diretto
al  Concessionario; infine, con decreto del 14 marzo 1992, pubblicato
in  Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992, sono state approvate
le modalita' di versamento mediante delega alle aziende di credito.
  Il  versamento deve riguardare tutte le imposte relative ai redditi
a   tassazione   ordinaria,   indipendentemente  dalla  modalita'  di
integrazione   prescelta   e   dalla  circostanza  che  le  somme  si
riferiscano  a  periodi  di  imposta  per i quali e' stato notificato
avviso  di  accertamento  ovvero  a periodi non accertati, nonche' le
sanzioni  dovute  in caso di dichiarazione integrativa con estinzione
di controversie relative ad infrazioni formali.
  Per quanto riguarda, invece, le imposte relative a redditi soggetti
a  tassazione  separata,  le  stesse  non  devono  essere  versate ma
verranno  iscritte  a ruolo a cura degli Uffici competenti sulla base
delle risultanze delle dichiarazioni integrative.
  Si  ricorda  che  relativamente  ai  periodi  d'imposta che formano
oggetto   di   dichiarazione  integrativa  per  i  quali  sono  stati
notificati  avvisi  di  accertamento ed iscritte a ruolo e versate le
relative  imposte nonche' gli interessi, ai sensi degli articoli 15 e
20  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  602 del 1973 le
imposte  dovute  in  base  a  detta  dichiarazione  vanno ridotte dei
predetti ammontari iscritti a ruolo e versati.
  Qualora  in un periodo d'imposta le somme iscritte a ruolo a titolo
provvisorio  e  versate  risultino  superiori a quelle dovute in base
alla  dichiarazione  integrativa,  l'eccedenza  formera'  oggetto  di
rimborso  da  parte  dell'Ufficio  delle  imposte  che  ha effettuato
l'accertamento  in sede di controllo delle dichiarazioni integrative.
Pertanto,  detta  eccedenza non potra' essere compensata con le somme
dovute  per  effetto  alla dichiarazione integrativa relativamente ad
altri periodi d'imposta.
  I  versamenti  delle  imposte  e delle ritenute dovute in base alla
dichiarazione  integrativa o all'apposita istanza di cui all'art. 57,
comma  6,  devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei
seguenti periodi:
   1' aprile 20 maggio 1992;
   1' luglio 31 luglio 1992;
   1' luglio 31 luglio 1993.
  Gli  eredi  dei  contribuenti  deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991 al 1' giugno 1992, per i quali il termine di presentazione della
dichiarazione  integrativa  e' prorogato al 30 settembre 1992, devono
effettuare i versamenti in ragione del:
   40 per cento, entro il 30 settembre 1992;
   30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;
   30 per cento, entro il 30 settembre 1993.
  Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare le somme
dovute  in  base  alla  dichiarazione  integrativa in unica soluzione
entro la data stabilita per il versamento della prima rata.
  Si  ricorda  che  in  caso  di  mancato,  tardivo  o  insufficiente
versamento   delle   somme  dovute  sulla  base  delle  dichiarazioni
integrative,  gli  Uffici  delle  imposte  o  i  Centri  di  servizio
provvederanno   a   recuperare  gli  importi  dovuti,  applicando  la
soprattassa  del  40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per
cento annuo.
  La  soprattassa  e'  ridotta  al 3 per cento se il versamento viene
eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
  Nel   caso   in  cui  in  sede  di  controllo  delle  dichiarazioni
integrative  gli  Uffici  riscontrino  la  incompletezza  e/o  la non
veridicita'  dei dati ed elementi presi a base per l'applicazione dei
coefficienti   (ai   fini   della  determinazione  della  percentuale
applicabile  in sede di definizione automatica delle imposte relative
ai  periodi non accertati), sui maggiori importi dovuti e non versati
si applica, oltre ai menzionati interessi, la soprattassa dell'80 per
cento.  In  tale ipotesi, l'imposta definitivamente dovuta non potra'
comunque eccedere l'ammontare determinato applicando i criteri di cui
all'art. 38, comma 2, secondo e terzo periodo.
  Resta  ferma  l'applicazione della soprattassa in misura del 40 per
cento  in  caso  di  errori  di  calcolo  nella  determinazione della
percentuale alternativa.
  Si   richiama   l'attenzione   dei   contribuenti  in  ordine  alla
necessita',  ai  fini  dell'efficacia delle dichiarazioni integrative
presentate,  della  regolare effettuazione dei versamenti delle somme
in  base  ad  esse  dovute.  Cio' in quanto l'art. 32, comma 4, della
legge  n.  413  del  1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative
producono   effetti   a   condizione   che   il  contribuente  esegua
regolarmente   i  versamenti  delle  predette  somme,  nonche'  degli
interessi  e  delle  soprattasse  iscritti  a  ruolo  a seguito della
liquidazione  delle  dichiarazioni stesse. Pertanto, le dichiarazioni
integrative  producono  effetti soltanto a condizione che le somme in
base  ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla
legge,  ovvero,  in caso di omesso o carente versamento, a condizione
che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle
iscrizioni  a  ruolo  effettuate  dagli  Uffici vengano versati prima
dell'inizio  della  procedura  di  riscossione  coattiva prevista nel
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973.
  Si  ricorda,  infine,  che  l'art.  59  della legge n. 413 del 1991
stabilisce  che gli importi dovuti relativamente ai periodi d'imposta
per  i  quali  e' stata richiesta l'estinzione della controversia, ai
sensi  dell'art.  34 della stessa legge, possono essere rateizzati in
un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi,
se  l'ammontare  di  detti  importi supera i 500 milioni per ciascuna
imposta.
  L'art.  4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 ha stabilito che
gli  importi  rateizzati  devono  essere  versati  in  rate di uguale
ammontare,  di  cui  la  prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei
mesi  di  ottobre  1992  e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al
1996.
                            Capitolo VII
         MODALITA' DI INTEGRAZIONE E DI DEFINIZIONE RELATIVE
                   A IMPOSTE O A MAGGIORI IMPOSTE
Premessa.
  Negli  articoli  32, 34, 36, 37 e 38 vengono stabilite le modalita'
di  integrazione  relativamente  ai  periodi  di  imposta per i quali
s'intende  fruire  della  definizione  agevolata  delle  situazioni e
pendenze tributarie.
  In  particolare, occorre distinguere tra le ipotesi di integrazioni
relative   a   imposte   o  maggiori  imposte  e  quelle  relative  a
controversie concernenti irregolarita' formali.
  Per quanto riguarda la definizione agevolata dei periodi di imposta
per  i  quali  e'  stata  omessa la presentazione della dichiarazione
ovvero  sono stati indicati redditi in modo incompleto o infedele, si
possono presentare le seguenti dichiarazioni integrative:
   1)  dichiarazione  integrativa  estintiva della controversia per i
periodi  di  imposta  per  i  quali  sono  stati notificati avvisi di
accertamento entro il 30 settembre 1991 (art. 34);
   2) dichiarazione integrativa semplice per i periodi di imposta per
i  quali  sono  stati  notificati  avvisi di accertamento entro il 30
settembre  1991,  nonche'  avvisi  di  accertamento parziale ai sensi
dell'art.  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973 notificati entro il 1' giugno 1992 (art. 36);
   3) dichiarazione integrativa semplice per i periodi di imposta per
i  quali non sono stati notificati avvisi di accertamento, diversi da
quelli  parziali  di  cui  all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 600 del 1973, entro il 30 settembre 1991 nonche'
per  i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di
accertamento,  diversi  da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600 del 1973, dal 1'
ottobre 1991 al 1' giugno 1992 (artt. 32 e 37);
   4)  dichiarazione  integrativa automatica per i periodi di imposta
indicati al precedente n. 3 (art. 38).
  In  caso  di presentazione delle suddette dichiarazioni integrative
da parte degli esercenti attivita' d'impresa, l'art. 33, nei commi da
7   a  10,  consente  di  effettuare  le  regolarizzazioni  contabili
conseguenti all'applicazione della disciplina sul condono.
  L'art.   35   prevede,   invece,   la  possibilita'  di  estinguere
controversie  pendenti  al  1'  gennaio 1992, aventi per oggetto pene
pecuniarie  e  soprattasse relative alle infrazioni che non prevedono
applicazione d'imposta.
  L'art.  57,  comma 6, consente, inoltre, a coloro che alla data del
30  settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo
o  del  soggetto  inadempiente,  di  definire  le  pendenze attinenti
l'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse per le quali
sono responsabili in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente.
  L'art.    62-bis    dispone   l'inapplicabilita'   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  all'art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  602  del  1973,  nei confronti dei soggetti che hanno
esposto  nelle  dichiarazioni presentate anteriormente al 30 novembre
1991  imposte o ritenute di cui non e' stato effettuato il versamento
nei  termini  e per le quali il versamento medesimo sia stato o venga
eseguito entro le scadenze ivi stabilite.
  L'art.  63,  infine,  prevede particolari modalita' di integrazione
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
  Le  diverse modalita' di integrazione e di definizione sopra citate
vengono  esaminate  nel capitolo presente e in quelli successivi, che
seguono  facendo  riferimento,  per  quanto riguarda le dichiarazioni
integrative  di  cui  ai  punti da 1 a 4 che precedono, ai periodi di
imposta accertati e non accertati.
1. Modalita' di integrazione relative ai periodi di imposta
   accertati.
1.1. Generalita'.
  Gli  articoli  34  e  36  della  legge  n.  413  del 1991 prevedono
specifiche  modalita'  di  integrazione  per  i  periodi  di  imposta
relativamente  ai  quali sono stati notificati avvisi di accertamento
entro il 30 settembre 1991. Per i periodi di imposta per i quali sono
stati  notificati  avvisi  di accertamento nel periodo dal 1' ottobre
1991  al  1'  giugno 1992, diversi dagli accertamenti parziali di cui
all'art.  41-bis  del  D.P.R.  n. 600 del 1973, il contribuente puo',
invece,  avvalersi  delle  modalita'  di  integrazione previste dagli
articoli  32  e 37 e dall'art. 38 della stessa legge n. 413, che sono
illustrate nel successivo paragrafo 2.
  Relativamente agli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del
D.P.R.  n.  600  del  1973,  notificati  fino  al  1'  giugno 1992, i
contribuenti  possono  presentare  soltanto dichiarazioni integrative
semplici ai sensi dell'art. 36 della legge n. 413.
  Restano  ovviamente  escluse dalla definizione agevolata le ipotesi
di accertamenti divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991. A
tal  fine  si  ricorda  che  l'accertamento notificato dal competente
Ufficio  delle  imposte  e'  definitivo  quando contro di esso non e'
stato presentato, nel termine di 60 giorni dalla data della notifica,
valido ricorso alla Commissione Tributaria di 1' grado.
  Analogamente, il rapporto si rende definitivo e la controversia non
puo'  considerarsi  pendente quando il procedimento contenzioso si e'
chiuso con decisione o sentenza passata in giudicato.
  Deve   parimenti   ritenersi   definitivo,   agli   effetti   della
presentazione  delle  dichiarazioni  integrative,  l'accertamento del
reddito che e' stato impugnato soltanto in relazione alla irrogazione
delle sanzioni amministrative.
  Ipotesi  particolari  si  configurano  allorche'  si controverta in
ordine alla definitivita' dell'accertamento ovvero nel caso in cui si
ricorra  contro  il  ruolo  o  l'avviso di mora, eccependo la mancata
notifica  dell'avviso  di  accertamento.  In  tali  casi,  qualora il
contribuente  abbia  presentato  dichiarazione integrativa semplice o
con  effetto  automatico  nel  presupposto che il rapporto sia ancora
pendente, la validita' di tale dichiarazione integrativa non puo' che
dipendere dall'esito del contenzioso.
  I  giudizi  in  corso  e  i  termini  per ricorrere o d'impugnativa
pendenti  alla  data  del  1' gennaio 1992 o che iniziano a decorrere
dopo tale data sono sospesi fino al 1' giugno 1992.
  Tuttavia,  i  giudizi  per  i  quali  sia  stata fissata udienza di
discussione  nel  suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima
soltanto   a   richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di  voler
presentare dichiarazione integrativa.
  Va,  pero',  precisato  che, anche se il contribuente non si avvale
della  facolta'  di  richiedere la sospensione del giudizio in corso,
puo'   comunque,   nel  termine  previsto,  presentare  dichiarazione
integrativa, con modalita' estintiva o semplice, versando gli importi
stabiliti a seconda dello stato della controversia nel momento in cui
e' entrata in vigore la legge.
  Si precisa, inoltre, che non viene meno l'effetto della sospensione
del  giudizio  nell'ipotesi  in  cui il contribuente, nell'udienza di
discussione,  abbia  chiesto  la  detta  sospensione,  affermando  di
volersi  avvalere  delle  disposizioni  per  la definizione agevolata
delle controversie, ma tuttavia, nei termini prescritti, non presenti
la dichiarazione integrativa.
  Successivamente  al  1'  giugno  1992,  qualora  il contribuente si
avvalga della definizione di cui all'art. 34, i giudizi si estinguono
mediante  ordinanza  subordinatamente  all'esibizione  da  parte  del
contribuente   di   copia,  anche  fotostatica,  della  dichiarazione
integrativa   corredata   della   ricevuta   comprovante   l'avvenuta
spedizione.  La  stessa  e' revocata su segnalazione dell'ufficio nel
caso  in  cui, in fase di liquidazione, emergano cause di invalidita'
della  dichiarazione  integrativa da cui derivi la mancata estinzione
della controversia.
  Nell'ipotesi   in   cui   il  contribuente  presenti  dichiarazione
integrativa  semplice  ai  sensi  dell'art. 36, successivamente al 1'
giugno  1992  i  giudizi  restano  sospesi, limitatamente ai maggiori
imponibili  dichiarati,  subordinatamente all'esibizione da parte del
contribuente   di   copia,  anche  fotostatica,  della  dichiarazione
integrativa   corredata   della   ricevuta   comprovante   l'avvenuta
spedizione.
  Successivamente   al  1'  giugno  1992  viene  ovviamente  meno  la
sospensione  dei termini per ricorrere e di impugnativa e, quindi, il
contribuente dovra' prestare particolare attenzione a non far scadere
i detti termini senza aver proposto ricorso ovvero avere impugnato la
decisione    dell'organo    giurisdizionale.    In   caso   contrario
l'accertamento,  ovvero  la  detta decisione, diverranno definitivi e
verra',  quindi, travolta la integrazione parziale effettuata in sede
di  condono,  fermo  restando  che  la  presentazione  di  ricorsi  e
impugnative non e' necessaria nelle ipotesi che comportano estinzione
della controversia.
  Deve  essere,  infine,  rammentato  che, per effetto della predetta
sospensione  dei  termini  per  ricorrere  o d'impugnativa fino al 1'
giugno  1992, il decorso dei termini per ricorrere avverso gli avvisi
di accertamento o decisioni e sentenze notificati dal 1' gennaio 1992
sara'  interrotto  anche  dalla  sospensione feriale legislativamente
stabilita nel periodo dal 1' agosto al 15 settembre.
  Per  effetto del combinato disposto degli articoli 34, comma 6, 36,
comma  4,  della legge 413, 4, comma 3, del D.M. 29 gennaio 1992 e 1,
comma  3,  dei  decreti-legge  28  febbraio 1992, n. 174, e 27 aprile
1992,  n.  269,  fino  al  1'  giugno 1992 opera la sospensione della
riscossione  rateale  delle somme iscritte a ruolo in via provvisoria
ai  sensi  degli  articoli  15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Detta
sospensione opera per i ruoli resi esecutivi sia prima che dopo il 1'
gennaio  1992.  Tuttavia,  relativamente ai ruoli aventi rate scadute
anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  legge n. 413 del 1991,
l'azione  esecutiva per il recupero dei detti importi non deve essere
effettuata  solo  quando  il contribuente dimostri di aver presentato
dichiarazione   integrativa   e   di   aver  provveduto  al  relativo
versamento.
  Entro il 15 giugno 1992, i contribuenti possono chiedere la proroga
della  predetta  sospensione della riscossione rateale, presentandone
domanda  in  carta  libera,  alla  competente  Intendenza di Finanza,
allegando  copia,  anche  fotostatica, della dichiarazione prodotta e
della  ricevuta  comprovante  la  consegna  all'ufficio postale della
lettera raccomandata di trasmissione.
  Analoga   procedura   dovra'  essere  adottata,  se  sussistono  le
condizioni sopra evidenziate, per gli importi iscritti nei ruoli resi
esecutivi  anteriormente  al 1' gennaio 1992, relativamente alle rate
scadute e non pagate prima di detta data.
  La  riscossione  rateale  delle somme iscritte a titolo provvisorio
nei  ruoli  resi esecutivi a partire dal 1' gennaio 1992 riprende con
la  prima  scadenza  utile  nei  confronti  dei  contribuenti che non
abbiano presentato la suddetta domanda di proroga della riscossione.
  Effettuata   la   liquidazione   delle   dichiarazioni  integrative
presentate,  gli  Uffici  provvederanno  ad  emettere  gli  eventuali
provvedimenti  di  sgravio  per le iscrizioni provvisorie relative ai
periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni.
  A  tale  riguardo  si  ricorda che, in base al disposto del comma 5
dell'articolo  39,  se,  successivamente al 1' giugno 1992, divengono
definitivi  decisioni,  sentenze  o accertamenti, concernenti imposte
relative  a  periodi  per i quali sono state presentate dichiarazioni
integrative  prive  dei  requisiti  di  validita',  gli  Uffici delle
imposte o i Centri di servizio devono comunque procedere ad iscrivere
a  ruolo  le somme dovute in base alle predette decisioni, sentenze o
accertamenti.
  L'art.  59,  comma  1,  stabilisce  che  gli  importi  dovuti sulle
annualita'  definite  ai  sensi  dell'art. 34 saranno da computare al
netto  delle  imposte e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai
sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  Si  ricorda  che  l'art.  6  del  D.L.  26  marzo  1992,  n. 244 ha
introdotto il comma 1-bis nell'art. 59 della legge n. 413, in base al
quale,  nel  caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai
sensi  dell'art.  36,  i  detti importi iscritti a ruolo e versati si
scomputano  limitatamente  alla  parte  determinata  applicando  agli
stessi  una  percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le
imposte   o   le   ritenute  corrispondenti  ai  maggiori  imponibili
dichiarati e quelle accertate.
  Si  precisa,  inoltre, che anche nell'ipotesi in cui l'iscrizione a
ruolo sia stata eseguita ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. n.
602,  cioe'  quando  sussiste fondato pericolo per la riscossione, il
contribuente  che  presenta  dichiarazione integrativa, sia estintiva
della  controversia  che  semplice,  potra'  scomputare  dall'imposta
risultante  da detta dichiarazione le menzionate iscrizioni nei ruoli
straordinari,  nel  rispetto ovviamente delle condizioni sopra illus-
trate  per  la dichiarazione integrativa semplice (corrispondenza tra
l'imposta   risultante   dalla   dichiarazione  integrativa  medesima
effettivamente   versata  e  gli  importi  iscritti  in  detti  ruoli
straordinari).
  Per fruire dello scomputo degli importi iscritti a ruolo e versati,
alla  dichiarazione  integrativa  dovra' essere allegata la fotocopia
delle  cartelle  esattoriali,  se  esistenti,  e  delle  ricevute  di
versamento   da  cui  risultano  le  causali  di  versamento,  ovvero
l'attestazione  del  competente  Ufficio  tributario,  relative  alle
causali.
  Si  ricorda,  che  gli  importi  eventualmente risultanti a credito
saranno  rimborsati  dagli  Uffici  che  liquidano  la  dichiarazione
integrativa  e  non  possono  essere  computati  in  detrazione degli
importi  da  versare  relativamente agli altri periodi di imposta che
formano oggetto della stessa dichiarazione integrativa.
  Si  fa,  infine,  presente  che  anche i contribuenti residenti nei
comuni  della  Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990,
nonche'  gli  enti di cui all'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 e quelli
soggetti  alle  disposisioni  in  materia  di  contabilita' pubblica,
possono  presentare dichiarazioni integrative ai sensi degli articoli
34  e  36  anche  se  non siano state presentate le dichiarazioni dei
redditi  relativamente  ai  periodi  d'imposta per i quali sono stati
notificati avvisi di accertamento entro il 30 settembre 1991.
1.2. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia (art.
     34).
1.2.1. Generalita'
  La  dichiarazione integrativa estintiva della controversia riguarda
i periodi di imposta accertati e comporta l'accettazione di una quota
stabilita  dalla  legge, del reddito imponibile o del maggior reddito
imponibile  o  della  minore  perdita accertati dall'Ufficio o decisi
dagli  Organi  giurisdizionali.  L'estinzione  opera a condizione che
siano regolarmente effettuati i relativi versamenti.
  La  dichiarazione  integrativa estintiva puo' essere presentata sia
nell'ipotesi  che sia stata prodotta dichiarazione originaria sia nel
caso  di  omissione  della stessa, nel rispetto delle regole relative
alle  due diverse fattispecie contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo
34.  Devesi,  peraltro, precisare che rientrano nell'ambito oggettivo
di  applicazione  della  disposizione  in esame tutte le controversie
relative alle imposte o alle maggiori imposte accertate.
  Non possono invece essere definite ai sensi dell'art. 34:
   le  controversie  relative  alla  liquidazione effettuata ai sensi
degli  artt.  36-bis  e  36-ter  del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in
relazione   alle  dichiarazioni  integrative  indicate  nel  comma  1
dell'art.  33 della legge n. 413 del 1991, ovvero presentate ai sensi
del decreto-legge n. 429 del 1982;
   le controversie relative ai tributi soppressi;
   le controversie relative ad avvisi di accertamento notificati dopo
il 30 settembre 1991;
   le  controversie  relative  ad  avvisi di accertamento parziale ai
sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.2.2. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in
       assenza di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34,
       commi 1 e 2).
  Per   i  periodi  di  imposta  per  i  quali  e'  stato  notificato
accertamento  in  rettifica o d'ufficio entro il 30 settembre 1991 e'
stabilito  che  il  contribuente  puo'  chiedere  l'estinzione  della
controversia versando le imposte relative ad un imponibile:
    a)  non  inferiore  alla  somma  del 60 per cento dell'imponibile
accertato  dall'ufficio,  o  enunciato  in  decreto  di  citazione  a
giudizio  penale,  e  del  15  per  cento  di  quello  dichiarato dal
contribuente;
    b) pari al 65 per cento dell'imponibile accertato se, pur essendo
stata  presentata  la  dichiarazione  originaria,  non  sia stato ivi
indicato  un  reddito  imponibile  relativamente ad una o entrambe le
imposte;
    c)  pari  al  70  per cento dell'imponibile accertato se e' stata
omessa la dichiarazione originaria.
  L'imponibile  enunciato  nel decreto di citazione a giudizio penale
assume  rilievo soltanto in assenza di un avviso di accertamento ed a
condizione  che  sulla  base  di detto decreto sia possibile desumere
l'entita' del reddito imponibile.
  Deve, in ogni caso, essere versata un'imposta almeno pari al 20 per
cento  della  maggiore  imposta  accertata  dall'Ufficio.  Dal  detto
importo  minimo  puo' essere detratto, come chiarito precedentemente,
l'ammontare  delle  imposte e degli interessi gia' iscritti a ruolo e
versati.
  Qualora l'accertamento riguardi sia l'imposta personale che l'ILOR,
l'obbligo  del  detto  versamento  minimo  deve  essere rispettato in
riferimento a ciascuna imposta.
  L'obbligo  del  versamento  del  detto  importo minimo non sussiste
qualora  si  chieda  l'estinzione  della  controversia in presenza di
decisioni  di  organi giurisdizionali con le modalita' illustrate nel
paragrafo successivo.
  Come  gia'  detto,  questa  modalita' di estinzione non puo' essere
richiesta  per  le  controversie relative ad accertamenti parziali di
cui  all'art.  41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 ne' per quelle rela-
tive  ad avvisi di accertamento notificati nel periodo dal 1' ottobre
1991 al 1' giugno 1992.
  In  ordine  alla  determinazione  dell'imponibile da dichiarare, in
presenza  di piu' avvisi di accertamento relativi allo stesso periodo
d'imposta e' necessario far riferimento all'atto di data piu' recente
nel   quale   sono   ricompresi  anche  gli  effetti  del  precedente
accertamento.
  Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, ultimo
periodo,  se  alcuni  elementi  dell'imponibile  accertato  non  sono
oggetto  di  contestazione  da  parte  del  contribuente  le relative
imposte  restano  dovute  per  l'intero ammontare di detti elementi e
degli   stessi  non  si  tiene  conto  ai  fini  della  dichiarazione
integrativa.
  Pertanto,  se,  ad  esempio,  in sede di ricorso il contribuente ha
fatto  acquiescenza  rispetto  ad  una  parte  dell'imponibile  o del
maggior  imponibile accertato dall'Ufficio, le imposte gravanti sulla
parte   di  imponibile  non  contestato  restano  interamente  dovute
unitamente  alle  relative  sanzioni (e non devono essere versate dal
contribuente in base alla dichiarazione integrativa).
  Ai  fini  dell'applicazione del 60 per cento previsto dall'art. 34,
comma   1,   il   maggior   imponibile   non  contestato  va  dedotto
dall'imponibile accertato dall'Ufficio.
  Tale  criterio  si  applica  anche  per  i  redditi  indicati nelle
dichiarazioni  integrative  presentate  ai sensi del decreto legge n.
429 del 1982.
  Esemplificando  tale assunto, in presenza di un contribuente che ha
dichiarato per l'anno 1987 un reddito imponibile pari a L. 24.000.000
cui  l'Ufficio  delle  imposte  ha accertato un reddito imponibile di
lire 50.000.000 e che ha presentato un ricorso non contestando solo 5
dei  26  milioni  del  maggior imponibile accertato, la dichiarazione
integrativa  produrra'  effetti  estintivi  se  verra'  dichiarato un
reddito pari a (45.000.000 x 60%) + (24.000.000 x 15%) = 27.000.000 +
3.600.000 = 30.600.000.
  L'imposta  dovuta  in base alla dichiarazione integrativa e' pari a
L. 2.244.000 determinata come segue:
   imposta  relativa  all'imponibile  risultante  dalla dichiarazione
integrativa   aumentato   del   maggior   imponibile  non  contestato
(30.600.000 + 5.000.000 = 35.600.000) 8.994.000;
   meno;
   imposta  corrispondente  all'imponibile dichiarato aumentato della
parte di maggiore imponibile non contestato (24.000.000 + 5.000.000 =
29.000.000) 6.750.000
   differenza 2.244.000.
  Come accennato in precedenza, se nella dichiarazione originaria non
sono   stati  indicati,  per  una  o  entrambe  le  imposte,  redditi
imponibili,  la  controversia  si  estingue  se  nella  dichiarazione
integrativa  sono esposti imponibili non inferiori al 65 per cento di
quelli accertati dall'Ufficio ai fini di tali imposte.
  La  disposizione  in  esame consente di presentare la dichiarazione
integrativa  estintiva  della  controversia,  anche qualora sia stata
presentata dichiarazione tardiva oltre il mese se, anteriormente alla
data  del 1' ottobre 1991 sia stato notificato avviso di accertamento
d'Ufficio  perche'  considerata omessa la dichiarazione originaria ai
sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 600/1973.
  In   tal   caso,   l'imponibile  da  indicare  nella  dichiarazione
integrativa  sara'  dato  dalla  somma  del  60  per  cento di quello
accertato  e  del 15 per cento di quello indicato nella dichiarazione
originaria considerata valida dalla normativa in esame.
  Si   precisa,  che  nei  casi  sopra  menzionati  la  dichiarazione
integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso  relativo ad
imponibili tardivamente dichiarati.
  Nell'ipotesi  di  dichiarazione  originaria  che esponga un reddito
parzialmente o totalmente esente, si esaminano le due fattispecie che
possono   verificarsi   a   seguito   dell'intervenuto   accertamento
dell'Ufficio:
   se  e'  stato  dichiarato un reddito totalmente esente e l'Ufficio
non  ha riconosciuto in tutto o in parte il diritto all'esenzione, il
contribuente  potra' estinguere la controversia esponendo, in sede di
dichiarazione  integrativa,  un  imponibile  pari  al 65% del reddito
tassabile accertato;
   se  e' stato dichiarato un reddito parzialmente esente e l'Ufficio
ha   determinato   un  maggior  reddito  imponibile,  anche  se  solo
attraverso il riconoscimento di una minore esenzione, il contribuente
potra'  estinguere la controversia esponendo in sede di dichiarazione
integrativa  un  imponibile  pari  alla  somma  del  60%  del reddito
tassabile accertato e del 15% del reddito tassabile dichiarato.
  A  tale  proposito, va precisato che il provvedimento di diniego di
esenzione,   pur   essendo  normalmente  considerato  il  primo  atto
rilevante  ai  fini  dell'accertamento  e  come tale impugnabile, non
costituisce  avviso  di accertamento ed infatti non espone un reddito
imponibile;  pertanto, in tali ipotesi, non puo' essere presentata la
dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 34 e 36.
  Particolari   regole   sono   dettate   per   la  estinzione  delle
controversie nei casi in cui si sia in presenza di perdite dichiarate
e/o  accertate.  Cio'  puo'  verificarsi  non solo per le societa' di
capitali e gli enti equiparati, ma anche per le imprese individuali e
le  societa'  commerciali  di persone (relativamente all'IRPEF dovuta
dai soci) in regime di contabilita' ordinaria.
  Se la dichiarazione originaria esponeva una perdita, l'accertamento
dell'Ufficio  puo'  aver  comportato  la determinazione di una minore
perdita o di un reddito.
  In  entrambi  i  casi,  ai  fini di una corretta compilazione della
dichiarazione  integrativa che comporti l'estinzione automatica della
controversia,  si  dovra'  calcolare  il  60%  della  differenza  tra
l'ammontare  accertato  (reddito e minor perdita) e quello dichiarato
(perdita) per la quale dovra' essere corretta la perdita dichiarata.
  Si  precisa  che  nei  casi  in  cui  l'estinzione automatica della
controversia  comporti  la  definizione  di una perdita, quest'ultima
potra'  essere  compensata  con  gli eventuali redditi imponibili dei
cinque  periodi  d'imposta  successivi,  salvo  quelli per i quali il
contribuente  abbia  richiesto  la  definizione  automatica  ai sensi
dell'articolo 38 secondo quanto piu' avanti illustrato.
  Analogamente,   qualora   l'applicazione   dell'articolo  34  abbia
comportato la definizione di un reddito imponibile, da questo possono
essere   dedotte   le  eventuali  perdite  fiscalmente  definite  dei
precedenti cinque esercizi.
  Per  le  dichiarazioni  originarie in perdita, le ipotesi possibili
possono essere cosi' schematizzate:
               Reddito Reddito
  Perdita o perdita o perdita definito
dichiarata accertato per integrazione
    - - -
- 200.000 + 400.000 + 160.000 (1)
- 500.000 - - 200.000 (2)
- 400.000 - 300.000 - 340.000 (3)
(1) 60% di (+ 400.000 -
(-200.000))  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 360.000
dichiarato  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 200.000
definito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 160.000 (2)
60%  di  (0  -  (-500.000))  .  . . . . . . . . . . . . . = + 300.000
dichiarato  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 500.000
definito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 200.000 (3)
60% di (- 300.000 -
(-400.000))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 60.000
dichiarato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 400.000
definito  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 340.000 Va
  infine rilevato che, in caso di riduzione della perdita ai sensi
dell'art.  34,  il  contribuente  che  abbia fruito, per gli esercizi
successivi,  del  riporto  della  perdita  in misura corrispondente a
quella  evidenziata  nella  dichiarazione  originaria  e  ridotta per
effetto   dell'art.   34   medesimo,  al  fine  di  evitare  l'azione
accertatrice dell'Ufficio per i menzionati periodi di imposta, dovra'
definirli  con  le  modalita' di integrazione semplice, tenendo conto
della riduzione della perdita operata ovvero con quella automatica.
  L'ultima parte del secondo comma dell'art. 34, disciplina l'ipotesi
in  cui  sia stata omessa la dichiarazione originaria e prescrive, in
tale  caso,  che  il  contribuente,  per  ottenere l'estinzione della
controversia,   deve   accettare  con  la  dichiarazione  integrativa
l'imponibile  accertato  dall'Ufficio  ridotto  di un importo pari al
30%;  conseguentemente,  l'imposta che risultera' dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa  non  dovra'  essere  inferiore  a  quella
corrispondente al 70% dell'imponibile accertato.
1.2.3. Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in
       presenza di decisioni di organi giurisdizionali - (Art. 34,
       commi 8, 9 e 10).
  Il  comma  8  dell'art. 34 stabilisce che nel caso in cui alla data
del 1' gennaio 1992 sia stata depositata la decisione di primo grado,
la dichiarazione integrativa estintiva della controversia deve recare
un  maggior  imponibile  non  inferiore  al  maggiore  tra i seguenti
importi:
   1) 20% del maggior imponibile accertato dall'Ufficio;
   2)   80%   del  maggior  imponibile  stabilito  dalla  Commissione
tributaria.
  Sulla  base  delle  predette  percentuali  l'imponibile definito ai
sensi  dell'articolo  34 nelle seguenti ipotesi risulta pari a quello
indicato nell'ultima riga della seguente tabella:
Dichiarato. . . . . . 1000 1000 1000 1000
Accertato . . . . . . 1200 1200 1200 1200
Deciso. . . . . . . . 1020 1100 1200 1000
Definito. . . . . . . 1040 1080 1160 1040
  Il comma 10 dell'art. 34 dispone che per i periodi d'imposta chiusi
in  perdita  la  controversia  si  estingue  se  nella  dichiarazione
integrativa   estintiva  e'  indicata  una  riduzione  della  perdita
dichiarata non inferiore:
    a)  al  30%  dell'ammontare  complessivo  della  riduzione  della
perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato;
    b)  all'80%  dell'ammontare  complessivo  della  riduzione  della
perdita  accertata e dell'eventuale imponibile accertato riconosciuto
con la decisione di primo grado.
  Sulla  base  delle  predette  regole,  nelle situazioni elencate di
seguito,  la  definizione  della  controversia avverra' per l'importo
indicato nell'ultima colonna.
                                            Perdita
              Perdita Perdita reddito
  Perdita reddito reddito definito per
dichiarata accertato dec. in 1' gr. integrazione
    - - - -
 - 100 - - 40 - 52
 - 100 + 100 - 20 - 36
 - 100 + 300 + 30 + 20
  Ipotesi n. 1:
   si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire
la perdita meno elevata o il reddito maggiore:
    a) = 0,30.(0-(-100))=0,30.(+100)= +30 (Riduzione della perdita)
  -100+30=-70 (Perdita definibile per integrazione)
    b) = 0,80.(-48-(-100))=0,80.(+60)=+48 (Riduzione della perdita)
-100+40 = -52 (perdita definibile per integrazione)
  Ai fini del condono va fatto riferimento alla perdita di - 52 cosi'
come determinata al punto b).
  Ipotesi n. 2:
   si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire
la perdita meno elevata o il reddito maggiore:
    a) = 0,30.(100-(-100))=0,30.(+200)=+60 (Riduzione della perdita)
   -100+60=-40 (Perdita definibile per integrazione).
    b) = 0,80.(-20-(-100))=0,80.(+80)=+64 (Riduzione della perdita)
   - 100+64=-36 (Perdita definibile per integrazione).
  Ai fini del condono va fatto riferimento alla perdita di - 36 cosi'
come determinata al punto b).
  Ipotesi n. 3:
   si confronta a) con b) e si sceglie il valore che porta a definire
la perdita meno elevata o il reddito maggiore:
    a) = 0,30.(300-(-100))=0,30.(+400)=+120 (Riduzione della perdita)
   - 100+120=+20 (Reddito definibile per integrazione)
    b) = 0,80.(30-(-100))=0,80.(+130)=+104 (Riduzione della perdita)
   - 100+104=+4 (Reddito definibile per integrazione)
  Ai  fini  del  condono  va fatto riferimento al reddito di 20 cosi'
come determinato al punto a).
  Nel  caso  in  cui  alla  data di entrata in vigore della legge sia
stata   depositata  decisione  di  organi  giurisdizionali  di  grado
superiore  al  primo,  le  modalita'  di  definizione previste per la
estinzione  della controversia sono sostanzialmente analoghe a quelle
sopra   illustrate   con   la   sola   variazione  delle  percentuali
applicabili.
  In   particolare,  il  comma  9  dell'art.  34  stabilisce  che  la
dichiarazione  integrativa  deve  recare  un  maggiore imponibile non
inferiore al maggiore tra i seguenti importi:
   1) 15% del maggior imponibile accertato dall'ufficio;
   2) 90% del maggior imponibile deciso dalla Commissione.
  Il   successivo  comma  10  dispone,  invece,  che,  qualora  nella
dichiarazione   originaria   sia   stata   esposta  una  perdita,  la
controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa estintiva
e'  indicata  una riduzione della perdita dichiarata non inferiore al
maggiore tra i seguenti importi:
   1)  15%  dell'ammontare  complessivo della riduzione della perdita
accertata e dell'eventuale imponibile accertato;
   2)  90% dell'ammontare complessivo di cui al punto 1) riconosciuto
con decisione di primo grado.
  Atteso  che,  le  disposizioni in rassegna graduano diversamente le
percentuali  dovute  dai  contribuenti  a  seconda  che  sia  o  meno
"depositata   la  decisione"  di  organi  giurisdizionali,  si  rende
opportuno  precisare  che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 636 del
1972  "la  decisione  e'  resa  pubblica  nella  motivazione mediante
deposito  nella  Segreteria ..."; da tale previsione normativa emerge
che  il  deposito  della  decisione  da cui consegue la pubblicazione
della  stessa attiene non solo al deposito del dispositivo, bensi' al
deposito  del  dispositivo e della motivazione, che costituisce parte
integrante  ed  esplicativa del dispositivo stesso. Pertanto, ai fini
della  disposizione  in  rassegna  occorre,  in  linea generale, fare
riferimento a tale momento.
  Tuttavia,  ai  fini  di  cui  trattasi  ed  attesa  la  ratio della
disposizione,  assume  rilevanza  il  solo  deposito del dispositivo,
qualora  dallo  stesso  emergano  in  modo  diretto ed inequivoco gli
elementi necessari per la definizione.
  Infine, relativamente alla disposizione recata dal comma 9, ai fini
della   quantificazione  dell'imponibile,  possono  sorgere  problemi
attuativi  in presenza di decisione resa dalla Commissione Tributaria
Centrale  ovvero  di sentenza della Corte di Appello o della Corte di
Cassazione.
  E'  noto, infatti, che questi organi sono giudici di legittimita' e
non di merito. Pertanto, nei casi in cui tali organi giurisdizionali,
enunciando  un principio di diritto, cassano la decisione impugnata e
rinviano  ad  altra sezione della stessa commissione di secondo grado
o,  in  mancanza,  ad  altra  commissione di secondo grado, ovvero ad
altra sezione della Commissione Tributaria Centrale, per rinnovare il
giudizio,  mancherebbero  i parametri per determinare l'imponibile da
esporre nella dichiarazione integrativa.
  Conseguentemente, occorre distinguere tra decisioni e sentenze che,
pur  non riguardando specificamente il merito della controversia e la
determinazione     degli    imponibili,    li    lasciano    emergere
inequivocabilmente e quelle che non presentano tali requisiti.
  Cio'  posto,  solo in presenza dei menzionati requisiti le predette
decisioni   e   sentenze   di   organi  giurisdizionali  in  rassegna
assumeranno  rilievo  ai  fini del calcolo dell'imponibile da esporre
nella   dichiarazione   integrativa   mentre,  qualora  dagli  stessi
provvedimenti  giurisdizionali non si possano desumere tali elementi,
occorrera'  riferirsi,  per  il  calcolo  di cui trattasi, all'ultima
decisione emessa dai giudici di merito e non cassata.
1.3. Dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 36).
  La dichiarazione integrativa semplice puo' essere presentata per:
   i  periodi  di  imposta  per i quali e' stato notificato avviso di
accertamento entro il 30 settembre 1991;
   i  periodi  di imposta per i quali e' stato notificato entro il 1'
giugno  1992  avviso  di accertamento parziale ai sensi dell'articolo
41-bis  del  D.P.R.  n. 600 del 1973; in relazione a tali periodi, la
dichiarazione  integrativa  semplice  puo'  essere utilizzata per far
cessare in tutto o in parte la materia del contendere.
  Per  ciascun  periodo  di  imposta  per  il  quale viene presentata
dichiarazione  integrativa semplice deve essere dichiarato un maggior
reddito non inferiore a L. 500.000.
  Va   precisato   che   la  dichiarazione  integrativa  puo'  recare
l'indicazione non soltanto di un reddito o maggior reddito imponibile
rispetto  a  quello  a  suo  tempo dichiarato, ma anche di una minore
perdita.
  Nelle  istruzioni  per la compilazione dei modelli di dichiarazione
integrativa semplice e' stato precisato, al riguardo, che in presenza
di  perdite riportabili nel quinquennio successivo, le stesse debbono
essere  ridotte  di  almeno  L. 500.000 e che, in presenza di perdita
riportabile inferiore a L. 500.000, la stessa deve essere annullata e
deve   essere   indicato  un  reddito  imponibile  almeno  pari  alla
differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata.
  Poiche'  l'art.  32, comma 1, richiede che il maggior reddito di L.
500.000,  venga  dichiarato per ciascun periodo d'imposta, si precisa
che,  in  caso  di  due integrazioni semplici per un medesimo periodo
d'imposta,  l'una  concernente  i  redditi  a  tassazione ordinaria e
l'altra  riguardante  quelli  a  tassazione  separata,  si  deve fare
riferimento   all'ammontare   complessivo   dei   redditi   integrati
(tassazione  ordinaria  +  tassazione separata) per verificare se sia
rispettato  l'obbligo  di  dichiarare  il  maggior  reddito  previsto
dall'art.  32,  comma 1. Nel caso in cui la dichiarazione integrativa
semplice  relativa ai redditi a tassazione separata riguardi, invece,
un  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  stata  richiesta anche la
definizione  automatica  delle  imposte a tassazione ordinaria, nella
stessa deve essere ugualmente evidenziato un maggior reddito, ai fini
della tassazione separata, di almeno L. 500.000.
  L'integrazione puo' essere effettuata:
   in riferimento anche ad un solo periodo d'imposta;
   agli  effetti sia dell'imposta locale sui redditi che dell'imposta
personale, ovvero soltanto di una di tali imposte;
   in  relazione  ai  redditi  soggetti  a tassazione ordinaria e/o a
quelli  soggetti  a  tassazione separata. A tale proposito si precisa
che  l'integrazione  semplice  in presenza di controversie relative a
redditi soggetti a tassazione separata puo' effettuarsi, tra l'altro,
anche  in relazione ai periodi di imposta per i quali e' chiesta, per
i redditi, non accertati, soggetti a tassazione ordinaria, la
   definizione  automatica di tutte le imposte ai sensi dell'articolo
  38.
La dichiarazione integrativa semplice in presenza di avviso di
accertamento   notificato   entro   il  30  settembre  1991  consiste
nell'accettazione  di  una  parte  del  reddito o del maggior reddito
accertato   dall'Ufficio   inferiore   a   quella  stabilita  per  la
definizione  estintiva  di  cui  all'articolo  34.  In  tal  caso  la
controversia  non  si  estingue, ma prosegue per la differenza e alle
eventuali  maggiori  imposte dovute non si estendono i benefici della
non applicazione degli interessi e delle pene pecuniarie.
  In  base  al  disposto  dell'articolo  57, comma 3, l'Ufficio delle
imposte,  in  presenza  di  dichiarazione  integrativa,  non  puo' in
prosieguo  formulare, neanche in base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi  elementi  di  cui  all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973,
nuove  e  diverse  pretese  fiscali,  restando  la  sua  potesta'  di
controllo,  per il periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento,
definitivamente esaurita con l'accertamento medesimo. Tale regola non
si  applica,  pero',  nei  casi di dichiarazione integrativa semplice
riguardante  controversie  originate  da  accertamenti  effettuati ai
sensi  dell'art.  41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973: in tali ipotesi,
quindi,  gli  Uffici possono sempre effettuare ulteriori accertamenti
che, in base al disposto del detto art. 41-bis, possono essere basati
anche  su dati e notizie gia' a conoscenza dell'Ufficio delle imposte
al momento dell'emanazione dell'accertamento parziale.
2. Modalita' di integrazione relative ai periodi d'imposta non
   accertati.
  Per  i  periodi d'imposta non accertati e per quelli per i quali e'
stato  notificato  avviso  di accertamento nel periodo dal 1' ottobre
1991  al  1'  giugno 1992, diversi dagli accertamenti parziali di cui
all'art.  41-bis  del  D.P.R.  n.  600 del 1973, il contribuente puo'
presentare:
    a) dichiarazione integrativa automatica (art. 38);
    b) dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 37).
  Le  menzionate  modalita'  di  integrazione possono essere adottate
anche  nei  casi  in  cui  non  sia  stato presentato ricorso avverso
l'avviso  di  accertamento  in quanto non siano scaduti i termini per
ricorrere  alla  data  del 31 dicembre 1991. Si tratta in particolare
degli   avvisi  di  accertamento  notificati  successivamente  al  1'
novembre  1991.  Le  suddette  modalita'  di  integrazione vengono di
seguito distintamente esaminate.
2.1. Dichiarazione integrativa con definizione automatica relativa a
     periodi d'imposta non accertati (art. 38).
2.1.1. Generalita'.
  Il  contribuente,  qualora  scelga  di  presentare la dichiarazione
integrativa  con  definizione  automatica,  deve  definire  tutte  le
imposte  relative  ai periodi di imposta successivamente indicati. La
definizione   automatica  preclude  all'Ufficio  delle  imposte  ogni
possibilita'  di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio per i
periodi  di  imposta  oggetto  della  dichiarazione  integrativa  (ad
eccezione   degli   accertamenti   relativi  ai  redditi  soggetti  a
tassazione   separata,   sempreche',   relativamente   ad   essi,  il
contribuente,   avendone   la  facolta',  non  abbia  optato  per  la
tassazione ordinaria nella dichiarazione originaria).
  Pertanto,   tale   definizione   rende  definitivi  gli  imponibili
dichiarati  con  cio'  anticipando in pratica gli effetti del decorso
degli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.
2.1.2. Periodi di imposta interessati.
  L'art.  38,  comma  1,  stabilisce,  a  pena  di  nullita',  che la
dichiarazione  integrativa automatica deve riguardare tutti i periodi
di  imposta  diversi  da quelli indicati nell'articolo 34, comma 1, e
tutte  le imposte sui redditi, ossia quella locale e quella personale
se entrambe risultino dalla dichiarazione.
  Ovviamente,  la  definizione  automatica  di  cui  all'art.  38  e'
consentita anche nell'ipotesi in cui nella dichiarazione dei redditi,
al  di  fuori  dei  casi di periodi di imposta chiusi in perdita o in
pareggio,   risulti  soltanto  l'imposta  personale  ovvero  soltanto
l'imposta  locale sui redditi (come, ad esempio, nel caso del reddito
di  lavoro autonomo assoggettabile solo all'imposta sul reddito delle
persone fisiche ma non all'imposta locale sui redditi oppure nel caso
di  un  reddito  complessivo  imponibile  ai fini IRPEF pari a zero o
negativo).
  Non  e' consentita, invece, la definizione automatica per l'imposta
sui  redditi  soggetti  a tassazione separata, per i quali, come gia'
precisato,  puo'  essere  presentata  una  dichiarazione  integrativa
semplice  o  una  dichiarazione  integrativa estintiva dell'eventuale
controversia pendente.
  La  definizione  agevolata  di  cui all'articolo 38 opera tanto nel
caso di presentazione della dichiarazione dei redditi quanto nel caso
in  cui  tale  dichiarazione  non  sia stata presentata, ad eccezione
delle ipotesi in cui la stessa non sia stata presentata in alcuno dei
periodi di imposta condonabili.
  A  tal fine si ricorda che la prima parte del comma 7 dell'articolo
38  ha  assimilato alla presentazione della dichiarazione dei redditi
l'invio all'Ufficio competente del certificato di cui alla lettera d)
del  quarto  comma  dell'articolo  1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nei casi in cui doveva, invece, presentarsi la dichiarazione dei
redditi,  resa  obbligatoria  dalla  coesistenza  di redditi di altra
natura, oltre a quelli di lavoro dipendente o assimilati.
  Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facolta' di
presentare dichiarazione integrativa con definizione automatica ed in
uno  dei  periodi  d'imposta  da  indicare  necessariamente  in detta
dichiarazione integrativa lo stesso abbia conseguito soltanto redditi
di  lavoro  dipendente  erogati  da  un  unico  datore  di  lavoro  e
certificati  nel  Mod.  101  regolarmente inviato all'Amministrazione
finanziaria,  per il periodo medesimo non sono dovuti ne' gli aumenti
percentuali  calcolati  sull'imposta  lorda  ne'  gli  importi minimi
previsti dal comma 3 dell'articolo 38.
  La  dichiarazione  integrativa automatica deve contenere, a pena di
nullita',  la  richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta
per  i  quali alla data del 31 dicembre 1991 non erano ancora decorsi
gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento.
  Non  e' obbligatorio tener conto dei periodi di imposta per i quali
i  termini  di  decadenza per l'accertamento sono stati prorogati per
effetto dell'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno e per effetto
dell'articolo   4,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  142  del  1991
convertito dalla legge n. 195 del medesimo anno.
  E',   quindi,  facoltativa  e  non  obbligatoria  la  richiesta  di
definizione automatica per i seguenti periodi d'imposta:
    a) 1983 e 1984: relativamente alle dichiarazioni presentate dagli
imprenditori  e  dagli  esercenti  arti e professioni che non si sono
avvalsi  della  riapertura  dei  termini  per  la presentazione delle
dichiarazioni  dei  redditi  prevista  dall'articolo  14  del  citato
decreto-legge n. 69 del 1989;
    b)  1983  (in caso di omessa presentazione della dichiarazione) e
1984:  per  i  contribuenti  che  risiedono  nei comuni della Sicilia
orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990.
  In  ordine  alla individuazione dei periodi di imposta da includere
nella   dichiarazione   integrativa   automatica,   considerato   che
l'articolo  43  del  D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce al 31 dicembre
del   quinto   anno   successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione  (il  sesto  nel caso in cui la dichiarazione sia stata
omessa)  il  termine  di decadenza per la notifica degli accertamenti
relativi  alle  imposte  sui  redditi,  si ricorda che debbono essere
obbligatoriamente  compresi  nella  predetta  dichiarazione,  se  non
interessati  da accertamento diverso da quello previsto dall'articolo
41-bis  del  D.P.R.  n.  600  del 1973, i seguenti periodi di imposta
coincidenti  con  l'anno  solare: 1984 (se non e' stata presentata la
dichiarazione); 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990.
  Vanno  obbligatoriamente  compresi  nella dichiarazione integrativa
con  richiesta  di  definizione automatica anche i periodi di imposta
per i quali:
   i  contribuenti  si  siano  avvalsi  del  differimento dei termini
previsto  dall'art.  14  del  D.L.  n.  69  del  1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno, sempreche' nelle
dichiarazioni  prodotte ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.L. n. 69
del   1989,   abbiano   dichiarato   imponibili  inferiori  a  quelli
determinati,  per  il  corrispondente  anno,  in base ai coefficienti
stabiliti  con  il D.P.C.M. 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989;
   gli  enti  soggetti  alle  disposizioni in materia di contabilita'
pubblica  possono  avvalersi  del  differimento  dei termini previsto
dall'art.  9  del  D.L. n. 70 del 1988 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 154 del medesimo anno.
  Per  effetto  del  differimento  dei termini di presentazione della
dichiarazione  per tali annualita' risultano infatti ancora pendenti,
alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento previsti
dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
  La  notifica,  anteriormente  al  1'  ottobre 1991, di un avviso di
accertamento  diverso  da  quello parziale di cui all'art. 41-bis del
D.P.R.  n. 600 del 1973 per uno dei periodi d'imposta precedentemente
indicati, comporta la esclusione di tale periodo dal novero di quelli
da  includere,  a  pena  di nullita', nella dichiarazione integrativa
automatica.  Le  controversie  concernenti  tali  annualita' possono,
infatti,   essere  definite,  in  tutto  o  in  parte,  solo  con  la
presentazione facoltativa di dichiarazioni integrative ai sensi degli
artt. 32 e 36 o 34.
  Vanno  obbligatoriamente  compresi  nella dichiarazione integrativa
automatica i periodi d'imposta per i quali:
    a)   non   e'   stata   presentata,  legittimamente  o  meno,  la
dichiarazione dei redditi;
    b) sono stati notificati avvisi di accertamento parziale ai sensi
dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
    c)  sono  stati notificati avvisi di accertamento nel periodo dal
1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992;
    d)  sono  stati  notificati avvisi di irrogazione di sanzioni per
violazioni formali;
    e)  sono  stati  notificati  avvisi  di  accertamento  di redditi
assoggettati a tassazione separata (anche se le relative controversie
formano  oggetto  di  autonoma  dichiarazione  integrativa semplice o
estintiva);
    f)  sono stati notificati avvisi di accertamento o di irrogazione
di  sanzioni  per  violazioni formali riguardanti gli adempimenti dei
sostituti d'imposta;
    g) sono stati notificati provvedimenti di rigetto delle richieste
di  esenzione presentate dai contribuenti cui non ha fatto seguito la
notifica  di  avvisi  di  accertamento dei redditi dichiarati esenti,
ovvero  cui  ha  fatto  seguito la notifica di avvisi di accertamento
successivamente al 30 settembre 1991.
  In  relazione  ai  periodi  d'imposta  di cui alla lettera a) si fa
presente che, in base a quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 38,
per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali "non
e' stata presentata" la dichiarazione dei redditi deve essere versato
l'importo  minimo  ivi  previsto. Il riferimento contenuto nel citato
art. 38, comma 5, ai periodi per i quali "non e' stata presentata" la
dichiarazione  dei  redditi  (che  ha  sostituito quello alla "omessa
presentazione"  delle dichiarazioni contenuto nell'articolo 19, commi
5,  6  e  7,  del  decreto-legge  n.  429 del 1982), chiarisce che la
definizione  automatica  delle  imposte deve essere obbligatoriamente
richiesta  non  soltanto  per  i periodi d'imposta nei quali e' stata
omessa  la  presentazione della dichiarazione dei redditi che avrebbe
dovuto,  invece,  essere presentata, ma anche per quelli nei quali il
contribuente era legittimato a non presentare la dichiarazione stessa
perche', ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito.
  Ovviamente non sussiste l'obbligo di inclusione nella dichiarazione
integrativa  con  richiesta  di definizione automatica dei periodi di
imposta  per  i  quali  il  contribuente  persona fisica non aveva la
capacita'  di agire ovvero non poteva essere attribuita soggettivita'
tributaria  ai  fini  delle  imposte  sul reddito ai soggetti diversi
dalle   persone   fisiche   (ad   esempio  periodi  antecedenti  alla
costituzione di una societa' o successivi al suo scioglimento).
  L'inclusione  nella richiesta di definizione automatica dei periodi
di  imposta  nei  quali  non  e'  stato  conseguito  alcun reddito e'
giustificata,  oltreche'  dal  tenore letterale della disposizione in
esame,  anche  dalla  necessita' di definire annualita' per le quali,
altrimenti,   l'Amministrazione   finanziaria   sarebbe  costretta  a
verificare  se  la  mancata  presentazione  della dichiarazione possa
ritenersi o meno legittima.
  In  relazione  ai  periodi di imposta di cui alla lettera b), si fa
presente che i contribuenti, presentando la dichiarazione integrativa
con   richiesta   di   definizione  automatica,  non  definiscono  la
controversia concernente il reddito o il maggior reddito per il quale
e'  stato emesso avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis
del  D.P.R.  n.  600 del 1973; in relazione a detta controversia puo'
essere  prodotta,  contestualmente alla dichiarazione integrativa con
richiesta  di  definizione  automatica, una dichiarazione integrativa
semplice, ai sensi dell'articolo 36.
  Le  imprese  individuali  e  le  societa'  in  liquidazione  che si
avvalgono  della modalita' di definizione automatica devono includere
tra i periodi d'imposta per i quali viene presentata la dichiarazione
integrativa anche quello cui si riferisce la dichiarazione finale.
  La  definizione  automatica  non  puo'  essere invece richiesta dai
predetti soggetti in relazione ai periodi d'imposta per i quali siano
state presentate dichiarazioni provvisorie che non si siano rese de-
finitive.
  E'  invece  ammissibile  la  richiesta  di  definizione  automatica
qualora   al   momento   della   presentazione   della  dichiarazione
integrativa si siano rese definitive le dichiarazioni provvisorie per
essersi protratta la liquidazione per un numero di periodi di imposta
superiore a quello previsto dalla legge.
  Si  evidenzia,  altresi',  che  non  e'  obbligatorio includere nel
novero  dei  periodi di imposta per i quali, a pena di nullita', deve
essere  richiesta  la  definizione automatica, gli anni per i quali i
contribuenti  si  sono  avvalsi della riapertura dei termini prevista
dall'art.  14  del  decreto-legge  n. 69 del 1989 dichiarando redditi
imponibili non inferiori a quelli determinati in base ai coefficienti
approvati  con  D.P.C.M.  28  luglio  1989  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  177  del  31  luglio  1989.  Cio'  in  quanto per tali
annualita'  l'Amministrazione  finanziaria,  per effetto del medesimo
art. 14 del predetto decreto-legge n. 69 del 1989, ha perso il potere
di  procedere  a  controlli  ai  sensi  dell'art. 37 del D.P.R. n. 29
settembre 1973, n. 600.
  Si  fa  presente,  infine,  che non e' obbligatorio includere nella
dichiarazione  integrativa  con richiesta di definizione automatica i
periodi   di   imposta  per  i  quali  sia  intervenuto  accertamento
definitivo  anteriormente al 1' gennaio 1992. L'art. 57, comma 3, ha,
infatti,  previsto,  quale  conseguenza della valida presentazione di
dichiarazioni   integrative  automatiche  per  tutti  i  periodi  non
accertati, il divieto di effettuare accertamenti integrativi ai sensi
dell'art.  43  del  D.P.R.  n. 600 del 1973 anche per tali periodi di
imposta.
2.1.3. Modalita' di calcolo delle imposte dovute per i periodi
       d'imposta non chiusi in perdita o in pareggio.
  La  dichiarazione  integrativa  automatica  deve recare l'impegno a
versare   una  maggiore  imposta,  calcolata  in  misura  percentuale
rispetto all'imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi
originaria  e dalle altre specificamente indicate nel paragrafo 1 del
Cap.  VI  che non puo' essere inferiore agli importi minimi stabiliti
nel comma 3 dell'articolo 38.
  Si  ricorda  che  nel comma 4 dell'art. 38 viene precisato che, nel
caso in cui nella dichiarazione dei redditi il reddito dell'esercizio
risulta  ridotto  per  effetto  del  riporto  di  perdite di esercizi
precedenti,  l'imposta  lorda  sulla  quale  deve  essere commisurato
l'aumento  non  e'  soltanto  quella  che  eventualmente emerge dalla
dichiarazione ma ad essa va aggiunta anche quella corrispondente alla
parte di reddito ridotto per effetto della compensazione operata.
  Per  il  calcolo della detta percentuale sono previsti, nel comma 2
dell'articolo 38, due distinti metodi, l'uno applicabile da qualsiasi
contribuente  e  l'altro soltanto dai titolari di reddito di impresa,
dagli  esercenti  arti e professioni, nonche' dai titolari di redditi
di  partecipazione  che si trovano nelle condizioni che verranno piu'
avanti illustrate.
  Di  seguito  vengono  distintamente esaminati i due metodi previsti
per  il  calcolo  dell'imposta  dovuta  a  seguito della richiesta di
definizione automatica.
2.1.3.1. Modalita' adottabile da tutti i contribuenti.
  Per  la  definizione automatica e' necessario che, relativamente ad
ognuno  dei periodi di imposta precedentemente indicati, sia versato,
per  ciascuna  imposta  e relative addizionali, quali risultano dalla
dichiarazione originaria, nonche' dalle altre specificamente indicate
nel  paragrafo  1  del  Cap. VI, un importo calcolato applicando alle
stesse  le  aliquote  decrescenti  previste  per ciascun scaglione di
imposta lorda e riassunte nella tabella che segue:
                                                  Maggiore
                                Maggiore imposta
                                 imposta dovuta sui
                                dovuta sul- redditi
 Imposta Aliquota l'ammontare intermedi
  lorda (per massimo compresi
scaglioni scaglioni dello scaglione negli scaglioni
    - - - -
fino a 20 2.000.000 20% sull'intero
10.000.000 importo

da 10.000.001 18 7.400.000 2.000.000 + 18%
a 40.000.000 sulla parte ecced.
                                                10.000.000

                                                oltre  15 - 7.400.000
+ 15%
                                                40.000.000      sulla
parte ecced.
                                                40.000.000
  L'importo percentuale sopraindicato va applicato sull'imposta lorda
quale   risulta   nella   dichiarazione   originaria  o  nelle  altre
specificate nel paragrafo 1 del Cap. VI.
  Al  riguardo, si precisa che l'art. 57, comma 1, della legge n. 413
dispone  che  sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte
in  base alla dichiarazione originaria ed alle altre sopra richiamate
a  norma  degli  articoli  36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  ma  le  variazioni  dei dati dichiarati non esplicano
efficacia  ai  fini  del  computo  dei  maggiori  imponibili  e delle
maggiori   imposte   da  indicare  nelle  dichiarazioni  integrative.
Tuttavia,  le  maggiori  imposte  derivanti  dalla liquidazione della
dichiarazione  originaria,  in caso di accertamento o di prosecuzione
della   controversia,   si   considerano   dichiarate  ai  soli  fini
dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42.
  Non  e'  consentita  alcuna  compensazione  tra  detto ammontare di
imposta  e  le  eventuali  somme a rimborso risultanti dalle predette
dichiarazioni,  in  quanto il rimborso delle ritenute, dei crediti di
imposta   e  degli  acconti  versati,  indicati  nella  dichiarazione
originaria,  verra'  operato  dagli  Uffici, con esclusivo riguardo a
dette  dichiarazioni,  nell'ambito delle procedure di liquidazione ad
esse relative ai sensi dell'articolo 36-bis (i cui effetti sono fatti
salvi a norma dell'articolo 57, comma 1), nonche' dagli articoli 41 e
42-bis rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, nn. 600 e 602.
2.1.3.2.  Modalita'  adottabile  soltanto  da taluni contribuenti che
hanno  esposto  nella dichiarazione originaria redditi di impresa e/o
derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o di partecipazione.
  A)   Condizioni   generali   di  applicabilita'  della  percentuale
alternativa.
  I   contribuenti   che   nella  dichiarazione  originaria  e  nelle
dichiarazioni  di  cui  al  paragrafo  1 del Cap. VI hanno dichiarato
redditi  di  impresa o di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di
arti  e  professioni,  indipendentemente dalla natura giuridica e dal
regime   contabile  adottato,  possono  applicare  all'imposta  lorda
dichiarata percentuali diverse da quelle del 20, 18 e 15 per cento, a
condizione  che  nell'anno  per  il  quale  si  vuole  optare  per la
percentuale  alternativa si siano verificate le condizioni di seguito
illustrate.
  Tale  possibilita'  e'  riconosciuta  anche ai soggetti titolari di
redditi  di partecipazione (soci di societa' di persone, associati di
associazioni fra artisti e professionisti, coniugi di aziende gestite
in comunione, collaboratori dell'impresa familiare).
  1) I ricavi (intendendosi per tali quelli indicati nell'art. 53 del
D.P.R.  n.  597 del 1973 e nell'art. 53 del testo unico delle imposte
dirette  e  applicando il disposto dell'articolo 18, penultimo comma,
del  D.P.R.  n.  600  del 1973) e compensi dai medesimi dichiarati in
ciascun   periodo   di   imposta  (con  riferimento,  pertanto,  alle
risultanze  della  dichiarazione dei redditi) risultino non superiori
ai  limiti  indicati nella seguente tabella in relazione alle diverse
tipologie di attivita' accanto a ciascuno di essi specificate.
  Ammontare di ricavi
o compensi che consente
    di applicare le
percentuali alternative Attivita'
          - -
Pari o inferiore a 700 Esercenti arti e professioni
  milioni di lire
                                      Imprese esercenti attivita':
                                        di servizi
                                        di intermediazione
                                        di trasporto
                                        albergiera
                                        di somministrazione di
                                     alimenti e di bevande
                                     in pubblici esercizi
Pari o inferiore a 2 miliardi imprese esercenti attivita' di
  di lire produzione di beni
Pari o inferiore a 5 miliardi Imprese esercenti attivita'
  di lire di commercio all'ingrosso
                                        o al minuto compresi gli
                                        ambulanti.
  Se il contribuente esercita piu' attivita' di impresa, in relazione
alle quali sono previsti - in base a quanto evidenziato nella tabella
-  diversi  limiti di ricavi, deve farsi riferimento all'attivita' da
cui  deriva  il maggior ammontare di ricavi, a condizione, pero', che
le  operazioni  effettuate  siano  state annotate distintamente nelle
scritture contabili.
  Le operazioni si intendono distintamente annotate in tali scritture
quando  i ricavi risultano autonomamente indicati in contabilita' con
riferimento alle diverse attivita' esercitate.
  Pertanto, se il contribuente ha esercitato per un medesimo anno una
attivita'  di produzione di beni dalla quale sono derivati ricavi per
2  miliardi  e  800  milioni  ed una attivita' di commercio al minuto
dalla  quale  sono  derivati  ricavi per 4 miliardi e 400 milioni, in
presenza   di   distinta  annotazione  dei  predetti  ricavi,  potra'
avvalersi   della   percentuale   alternativa   di   calcolo  essendo
ininfluente  che  i  ricavi  risultino  complessivamente superiori al
limite  generale di 5 miliardi e che i ricavi afferenti la produzione
di  beni  siano  superiori  al limite di 2 miliardi previsto per tale
attivita'.
  Se manca la distinta annotazione dei ricavi deve farsi riferimento,
invece,   al   limite   di  5  miliardi  relativamente  all'ammontare
complessivo ed indistinto dei ricavi; se tale limite risulta superato
non  si  applica, relativamente al periodo di imposta interessato, la
metodologia  di  calcolo  basata sulla applicazione della percentuale
alternativa.
  Tale  problematica  concernente  l'individuazione dell'attivita' di
impresa  da  cui  deriva  il  maggior  ammontare  di  ricavi  ai fini
dell'applicabilita'  o  meno  della  modalita' di calcolo in esame va
tenuta  distinta  da  quella  riguardante  l'attivita'  prevalente in
relazione  alla quale vanno individuati e applicati i coefficienti di
congruita' e presuntivi di reddito.
  Cosi',  ad  esempio,  nella  ipotesi precedentemente esaminata, una
volta  stabilito  che  e'  ammissibile il ricorso alla metodologia di
calcolo  alternativa,  si pone il problema di individuare la serie di
coefficienti applicabili.
Atteso  che  per l'applicazione dei predetti coefficienti occorre far
riferimento  all'attivita'  prevalente sotto il profilo della entita'
dei   ricavi   conseguiti,   si   dovra'   procedere  alla  ulteriore
individuazione di tali attivita'.
  Si  formula  di  seguito  l'ipotesi  che  i ricavi conseguiti siano
riferibili alle seguenti attivita':
   L. 2,8 miliardi, produzione di beni;
   L.  2,1 miliardi, codice attivita' 4233, commercio al dettaglio di
articoli casalinghi;
   L.  2,3 miliardi, codice attivita' 4235, commercio al dettaglio di
elettrodomestici.
  In  tal  caso,  poiche'  i ricavi riferibili alle diverse attivita'
sono stati distintamente annotati in contabilita', occorre verificare
quale  e'  l'attivita'  prevalente.  Dalla  somma di L. 2.100.000.000
(commercio al dettaglio di articoli casalinghi) e di L. 2.300.000.000
(commercio  al  dettaglio  di  elettrodomestici),  che  e'  superiore
all'ammontare   di   L.  2.800.000.000  derivante  dall'attivita'  di
produzione  di  beni,  si  individua  l'attivita'  prevalente, che e'
appunto  quella di commercio al dettaglio. Nell'ambito dell'attivita'
di  commercio  al  dettaglio si deve poi distinguere l'attivita' alla
quale  sono  riferibili i maggiori ricavi, che, nel caso in esame, e'
quella  contraddistinta  dal  codice  di  attivita'  4235 (vendita al
dettaglio  di  elettrodomestici)  ed  e'  su questa che devono essere
calcolati i coefficienti di congruita' e presuntivi di reddito.
  E'  appena  il  caso di precisare che i dati da prendere a base per
l'applicazione dei coefficienti di congruita' e presuntivi di reddito
(retribuzioni, beni strumentali, costo del venduto, etc.) sono quelli
riferibili   alla  intera  attivita',  indipendentemente  dalla  loro
afferenza all'attivita' commerciale o di produzione di beni.
  2)  L'ammontare  complessivo  del  reddito di impresa, di quello di
lavoro autonomo, e di quello di partecipazione (per i quali ricorrono
le  altre  condizioni  previste  per l'applicazione della percentuale
alternativa) deve essere non inferiore al 60 per cento dell'ammontare
del  reddito  complessivo  dichiarato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG
relativamente  a ciascuna annualita' da includere nella dichiarazione
integrativa.  A  tal  fine  non  si  deve tenere conto del credito di
imposta  di  cui  all'articolo  14  del testo unico delle imposte sui
redditi  e  all'articolo  1 della legge n. 904 del 1977, computato in
aumento del reddito complessivo.
  3)  L'attivita'  deve  essere  stata svolta per l'intero periodo di
imposta da parte del soggetto che applica i coefficienti (nel caso di
esercizio  dell'attivita'  in  forma associata la sussistenza di tale
condizione  deve  essere  verificata  relativamente  alla  societa' o
associazione,  risultando  ininfluente  la circostanza che il socio o
associato   sia  subentrato  nel  corso  dell'anno).  Tale  requisito
sussiste  nel caso in cui l'attivita' d'impresa venga esercitata solo
per  una  parte  dell'anno  in  considerazione  della  natura propria
dell'attivita' medesima (attivita' stagionale).
  4) Deve essere stata presentata la dichiarazione dei redditi.
  5)  Ai  fini  dell'IRPEF  o  dell'IRPEG  la  dichiarazione non deve
risultare  chiusa  in  perdita, ovvero in pareggio, fermo restando la
possibilita'  di applicare la percentuale alternativa con riferimento
all'ILOR eventualmente dovuta.
  B) Modalita' di calcolo della percentuale alternativa.
  In presenza di tutte le condizioni precedentemente indicate, per la
determinazione  della  percentuale alternativa occorre procedere alla
applicazione   del   D.P.C.M.   21   dicembre  1990,  pubblicato  nel
Supplemento  Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 31 dicembre 1990. Se in alcuno degli anni compresi nella
dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica non
risulta    rispettata    anche    una   soltanto   delle   condizioni
precedentemente   indicate,  per  quell'anno  puo'  essere  applicata
esclusivamente  la  metodologia  di calcolo ordinaria, utilizzando le
percentuali  del  20, 18 e 15 per cento per gli anni per i quali sono
state  presentate le dichiarazioni dei redditi, ovvero, rispettando i
criteri  stabiliti  dall'art.  38,  comma  4, per i periodi d'imposta
chiusi in perdita o in pareggio.
  La percentuale alternativa e' pari a quella risultante dal rapporto
tra:
    a)  l'incremento,  rispetto  ai ricavi o compensi dichiarati, dei
ricavi  o  compensi calcolati sulla base dei coefficienti determinati
con  D.P.C.M.  21  dicembre  1990,  ridotti,  per gli anni precedenti
all'anno  base, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
    b) i ricavi o i compensi dichiarati.
  In pratica la percentuale in questione e' pari a:
  ricavi o compensi da coeff. - ricavi o compensi dichiarati
  ---------------------------------------------------------- x 100
                ricavi o compensi dichiarati
  Di   regola,  i  dati  e  gli  elementi  da  prendere  a  base  per
l'applcazione  del  D.P.C.M. 21 dicembre 1990 sono quelli relativi al
1990.
  I  soggetti  all'IRPEG,  il cui periodo di imposta non coincide con
l'anno  solare,  devono  calcolare  i ricavi presunti in relazione al
periodo  di  imposta  chiuso  nel  1991,  sempre  che  il  termine di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi   sia   scaduto
anteriormente al 30 novembre 1991.
  Qualora  in detto periodo non sussistano le condizioni indicate nel
paragrafo precedente per l'applicazione della percentuale alternativa
occorre  far  riferimento  al  primo  periodo  di imposta in cui tale
percentuale risulta applicabile.
  Individuato  l'anno-base,  occorre  procedere  all'applicazione dei
coefficienti  di  congruita'  e  presuntivi,  di  cui  al D.P.C.M. 21
dicembre  1990,  con riferimento ai dati ed agli elementi relativi al
detto anno.
  I  detti coefficienti di congruita' e presuntivi non vanno, invece,
applicati  in  relazione  ai  dati  ed  elementi  relativi  agli anni
precedenti,  in  quanto  i  ricavi  risultanti  dall'applicazione dei
coefficienti  in  riferimento all'anno-base hanno effetto anche per i
detti  anni  precedenti,  tenendo conto dei criteri che verranno piu'
avanti illustrati.
  Va  tuttavia  ricordato che e' necessario procedere ad una distinta
applicazione  dei  coefficienti con riferimento al relativo anno-base
nelle seguenti ipotesi:
    a)  esercizio,  contemporaneo  o meno, di arti e professioni e di
attivita' di impresa nel corso dei periodi di imposta interessati. In
tali  casi,  dopo  aver  individuato  l'anno-base relativo a ciascuna
attivita', occorrera' distintamente applicare i coefficienti relativi
all'attivita' di impresa e a quella di lavoro autonomo esercitate dal
contribuente.  E',  invece, irrilevante la circostanza che negli anni
precedenti  a quello base sia stata svolta una attivita' di impresa o
di  lavoro  autonomo  diversa  da quella in relazione alla quale sono
stati applicati i coefficienti;
    b)  presentazione,  da  parte  della  societa'  risultante  dalla
fusione  o incorporazione ovvero dalla trasformazione di una societa'
soggetta  all'IRPEG  in  societa'  non  soggetta  a  tale  imposta  o
viceversa,  di  distinte  dichiarazioni  integrative relativamente ai
periodi sia anteriori che successivi alla fusione o trasformazione.
  In tali casi occorre procedere alla individuazione dell'anno-base e
della  serie  di  coefficienti applicabili distintamente per ciascuna
dichiarazione  integrativa  con  richiesta  di definizione automatica
presentata dalla societa' risultante dalla fusione o trasformazione.
  Si  ricorda  che i coefficienti possono essere applicati da tutti i
soggetti  che  si  trovano  nelle  condizioni indicate nel precedente
paragrafo  e  quindi  anche  relativamente a periodi di imposta per i
quali e' stata tenuta la contabilita' ordinaria.
  Per   quanto   riguarda   gli  elementi  da  prendere  a  base  per
l'applicazione  dei coefficienti di congruita' e presuntivi si rinvia
a  quanto  gia'  chiarito  nelle istruzioni per la compilazione delle
dichiarazioni integrative, con le seguenti ulteriori precisazioni:
    a)  nella casella relativa alle "retribuzioni" non vanno indicati
i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci di societa' ed
enti;
    b)  nella casella reltiva agli "altri costi" deve essere indicato
l'ammontare  delle  quote di ammortamento dedotte riguardante l'anno-
base, con esclusione delle quote di ammortamento anticipato.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei coefficienti occorre distinguere i
contribuenti  a  seconda che gli stessi abbiano dichiarato nell'anno-
base  ricavi  o  compensi superiori o meno al limite di 18 milioni di
lire.
  C)  Contribuenti  che  nell'anno-base  hanno  dichiarato  ricavi  o
compensi non superiori a 18 milioni di lire.
  In tali ipotesi i ricavi o compensi presunti relativi all'anno-base
vanno determinati applicando le tabelle A e B allegate al D.P.C.M. 21
dicembre  1990  riguardanti,  rispettivamente, gli imprenditori e gli
esercenti arti e professioni.
  In  conseguenza  dell'applicazione  dei  coefficienti di congruita'
contenuti  nelle  predette  tabelle  possono  verificarsi le seguenti
ipotesi:
    a)  determinazione  di un ammontare di ricavi o compensi presunti
che,  in  relazione  anche  ad  un  solo parametro (acquisti, locali,
etc.), risulti superiore a 18 milioni di lire;
    b)  determinazione  di ricavi o compensi presunti che per tutti i
parametri risulti di entita' non superiore a 18 milioni di lire.
  Nella  prima  ipotesi,  il soggetto interessato deve determinare la
percentuale   alternativa   applicando   le   regole   concernenti  i
contribuenti  con  ricavi  e compensi superiori a 18 milioni di lire,
che verranno illustrate nella successiva lettera D).
  Nella  seconda  ipotesi  occorre  verificare  se  per l'anno-base i
ricavi  o  compensi  presunti,  determinati applicando i coefficienti
contenuti  nelle  tabelle  A e B, risultino o meno superiori a quelli
dichiarati dal contribuente.
  Nel  caso  in cui per l'anno-base nessun valore risulti superiore a
quello   dei   ricavi   o  compensi  dichiarati,  la  percentuale  di
scostamento  risulta  pari  a  zero  e  quindi il contribuente potra'
definire  la  sua  posizione  versando  gli  importi  minimi previsti
dall'art.  38, comma 3, per l'anno-base e per quelli precedenti per i
quali sussistono tutte le condizioni indicate alla lettera A).
  Nel  caso  in  cui  un  solo  valore risulti superiore a quello dei
ricavi  o  compensi  dichiarati,  il contribuente fara' riferimento a
quel  valore  per  determinare  lo  scostamento tra ricavi e compensi
presunti e ricavi e compensi dichiarati rilevante ai fini del calcolo
della percentuale alternativa.
  Il  medesimo  valore  va  utilizzato  per  determinare  i  ricavi o
compensi  presunti  relativi  agli  anni  precedenti  a  quello base,
applicando  i divisori contenuti nelle istruzioni per la compilazione
del quadro D della dichiarazione integrativa.
  Dal  confronto  tra  i  ricavi  o compensi presunti, opportunamente
deflazionati,  e  i ricavi o compensi dichiarati, sono determinate le
singole  percentuali  di scostamento applicabili agli anni precedenti
quello base.
  Nell'ipotesi  in  cui  per  l'anno  base  l'ammontare  dei ricavi o
compensi  presunti,  determinato  sulla  base di due o piu' parametri
risulti  superiore  a  quello  dei  ricavi  o compensi dichiarati dal
contribuente  il  valore  da  prendere  a  base  per il calcolo della
percentuale  alternativa  e' quello risultante dalla media aritmetica
dei  diversi  ammontari  di  compensi  o  ricavi presunti superiori a
quelli dichiarati dal contribuente.
  D)  Contribuenti  che  nell'anno-base  hanno  dichiarato  ricavi  o
compensi superiori a 18 milioni di lire.
  I  contribuenti  con  ricavi  o  compensi dichiarati superiori a 18
milioni  di  lire  devono  procedere,  per  la  determinazione  della
percentuale  alternativa,  innanzitutto alla verifica della esistenza
di  uno  scostamento  tra i ricavi o compensi dichiarati e due o piu'
dei  valori  di  ricavi  o compensi presunti determinati applicando i
coefficienti  di  congruita'  contenuti  nelle  tabelle  C,  D,  ed E
allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990, utilizzabili, rispettivamente,
da  parte  dei  contribuenti  titolari  di  reddito di impresa, degli
esercenti  arti  e  professioni titolari anche di lavoro dipendente e
degli  esercenti arti e professioni non titolari di reddito di lavoro
dipendente.
  Per il calcolo dei ricavi o compensi sulla base dei coefficienti di
congruita', dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione
alle   caratteristiche   dell'attivita'   svolta,   nonche'  il  rigo
corrispondente  al codice della detta attivita', occorre moltiplicare
i  valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare
attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci (consumi,
beni  strumentali,  retribuzioni,  etc.). I risultati cosi' ottenuti,
eccezion  fatta  per  il  coefficiente  "indice  di rotazione", vanno
adeguati  territorialmente  applicando  il  correttivo previsto dalla
tabella M.
  Non  si  applica  il  ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 6, del
D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.
  In  caso  di  attivita'  svolte  da imprese familiari e societa' di
persone  di  cui  all'art.  5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed
all'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, nonche' in
presenza  di  associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle
retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo
coefficiente, deve comprendere una somma pari all'importo del salario
figurativo  risultante,  per  ciascun  settore  di  attivita',  nella
tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per
il  numero dei soci con occupazione prevalente nella societa' ridotto
di   1   ovvero   per   il   numero  degli  associati  che  apportino
esclusivamente  lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero
per  il  numero  dei  collaboratori familiari (relativamente a questi
ultimi,  si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno
di  essi  qualora  essa  sia  inferiore  al  salario  figurativo). In
presenza  di  attivita'  svolte  da  aziende gestite in comunione dai
coniugi l'importo da cumulare a quello delle retribuzioni corrisposte
agli  addetti  deve  comprendere  anche  una  somma  pari  al salario
figurativo.
  Si  ricorda  che  per  le associazioni tra artisti e professionisti
l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente
di  congruita'  relativo  alle retribuzioni degli addetti deve essere
aumentato,  ai  fini  del  confronto con i compensi dichiarati, di un
importo  pari  a  18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli
associati ridotto di 1.
  Ne'  tale  importo  (ne'  quello  relativo  al  salario  figurativo
indicato  nella  tabella  L,  alla voce attivita' professionale) deve
essere  sommato  a quello delle retribuzioni corrisposte agli addetti
da moltiplicare per il relativo coefficiente.
  Nel  caso  in  cui,  per  l'anno-base, nessun valore ovvero un solo
valore  risulti  superiore a quello dei ricavi o compensi dichiarati,
l'art.  5,  comma  3,  del  decreto-ministeriale  29  gennaio 1992 ha
stabilito  che non si deve procedere alla successiva applicazione dei
coefficienti  presuntivi,  e,  di conseguenza, il contribuente potra'
definire  la propria posizione con il versamento degli importi minimi
previsti dall'art. 38 comma 3.
  Detti  importi  minimi  sono  dovuti anche per i periodi di imposta
precedenti,  a  condizione  che  per  gli  stessi  ricorrano tutte le
condizioni  previste per la applicazione della metodologia di calcolo
basata sui coefficienti.
  In  presenza  di  due  o  piu'  scostamenti  e'  invece  necessario
procedere  alla  applicazione  dei  coefficienti presuntivi contenuti
nelle seguenti tabelle allegate al citato D.P.C.M. 21 dicembre 1990:
   "F"  per  gli  esercenti  attivita'  di  impresa  che si avvalgono
dell'apporto  di  lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti, ivi compresi
gli  associati in partecipazione ed i collaboratori familiari nonche'
per le societa' personali ed equiparate;
   "G"  per  gli  esercenti attivita' di impresa che non si avvalgono
dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti;
   "H"   per  gli  esercenti  attivita'  professionali  e  artistiche
titolari di reddito da lavoro dipendente;
   "I"  per  gli  esercenti  attivita' professionali e artistiche non
titolari di reddito di lavoro dipendente.
  Si  precisa  che  nei  confronti  delle  associazioni tra artisti e
professionisti  di  cui all'art. 5 del TUIR si applicano le tabelle D
ed  H, previste per i titolari di reddito anche di lavoro dipendente,
se in tale situazione si trova almeno la meta' degli associati.
  Per   determinare   i   ricavi  o  compensi  presunti  in  base  ai
coefficienti presuntivi contenuti nelle tabelle F, G, H, ed I occorre
procedere come di seguito indicato:
    a)   scegliere   la   tabella   applicabile   in  relazione  alle
caratteristiche del contribuente considerato (impreditore con o senza
dipendenti o lavoratore autonomo titolare o meno di reddito di lavoro
dipendente);
    b)  fare  riferimento alla riga della tabella contraddistinta dal
codice   che   individua   l'attivita'   prevalentemente  svolta  dal
contribuente.  Al  riguardo  si  precisa che per attivita' prevalente
s'intende  quella  da  cui  e'  derivata  nell'anno  base la maggiore
entita' dei compensi o ricavi;
    c)   sommare   gli  importi  che  si  ottengono  moltiplicando  i
coefficienti  indicati  in  corrispondenza  delle  voci contenute nel
primo   rigo   delle   tabelle   (Retribuzioni,   Altri  costi,  Beni
strumentali,  Consumi,  Costo  del  venduto  o  delle  materie  prime
impiegate,  Anzianita)  per  il  valore attribuibile al contribuente,
considerato in riferimento alle singole voci;
    d)  adeguare il valore ottenuto dalla somma indicata alla lettera
precedente,  applicando  il  correttivo  territoriale contenuto nella
tabella M allegata al D.P.C.M. 21 dicembre 1990;
    e) aggiungere per tutti l'importo fisso di 18 milioni;
    f)  diminuire l'importo al quale si e' pervenuti qualora spettino
riduzioni per:
   gli  esercenti  attivita'  di impresa titolari anche di reddito di
lavoro dipendente diverso da quello da pensione (riduzione del 10%);
   le  imprese  artigiane  iscritte nell'albo da non piu' di tre anni
(riduzione  del  25% nel primo anno di attivita', del 15% nel secondo
anno di attivita' e del 10% nel terzo anno di attivita).
  Il  valore  dei  ricavi  o compensi presunti determinato per l'anno
base  applicando i coefficienti presuntivi di reddito, opportunamente
deflazionato  per  gli  anni  precedenti,  deve essere utilizzato per
calcolare  le  singole  percentuali  di  scostamento  tra  i ricavi e
compensi  presunti  e  quelli  dichiarati con le modalita' illustrate
alla precedente lettera B).
  Per  la  determinazione della percentuale applicabile devono essere
separatamente   calcolate   le   percentuali  riferibili  al  reddito
d'impresa ed a quello derivante dall'esercizio di arti e professioni,
nonche'   tutte   quelle   determinate  da  parte  delle  societa'  o
associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 ed all'art.
5  del  TUIR,  del  titolare  dell'azienda gestita in comunione tra i
coniugi  e  del  titolare  dell'impresa  familiare che possono essere
applicate  nei confronti dei soci, degli associati, del coniuge e dei
collaboratori  familiari.  Tra  le  varie  percentuali  dovra' essere
applicata la piu' elevata.
2.1.4. Modalita' di definizione per i periodi di imposta chiusi in
       perdita o in pareggio.
  L'articolo   38,  comma  4,  stabilisce  particolari  modalita'  di
definizione  per  i  periodi  di  imposta  chiusi  in perdita qualora
trattasi   di   perdite   computabili   in  diminuzione  del  reddito
complessivo,  ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dei periodi di imposta
successivi.
  La  modalita'  di definizione in discorso, trova applicazione anche
nei  casi  in cui le dette perdite non siano state di fatto computate
in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi di imposta successivi (in
quanto,  ad  esempio,  relative  al  periodo  di imposta nel quale e'
cessata l'attivita).
  Per  addivenire alla definizione automatica dell'IRPEF o dell'IRPEG
nel  caso  in  esame,  la  dichiarazione  integrativa  deve recare la
diminuzione  del  30  per  cento  della  perdita  dichiarata  e deve,
inoltre,  evidenziare  un'imposta  dovuta  pari al 10 per cento della
differenza  tra  la  perdita  originariamente dichiarata e la perdita
ridotta (cioe' pari al 3 per cento della perdita dichiarata).
  Nel  caso  in  cui  l'imposta  cosi'  calcolata  risulti  inferiore
all'importo  minimo  stabilito  nel  comma  3  dell'art. 38, e' stato
previsto che e' in ogni caso dovuto il detto importo minimo.
  Resta   ferma,  naturalmente,  l'applicazione  della  modalita'  di
definizione   illustrata   nel   precedente  paragrafo  relativamente
all'ILOR eventualmente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
  In  presenza  di  perdite  riportabili  dichiarate  da  societa' di
persone la modalita' di definizione illustrata nel presente paragrafo
trova  applicazione  soltanto  in  caso  di  integrazione  automatica
chiesta  dai  soci,  qualora  l'ammontare  delle dette perdite ecceda
quello degli altri redditi dichiarati.
  L'ultima  parte  del  comma  4 dell'art. 38 disciplina, inoltre, il
particolare  regime  del riporto delle perdite di esercizi precedenti
che,  in deroga a quanto previsto dagli articoli 8 del D.P.R. n. 597,
17  e  24 del D.P.R. n. 598, nonche' dagli articoli 8 e 102 del TUIR,
deve essere applicato nei casi di definizione automatica.
  La  perdita  automaticamente definita con l'abbattimento del 30 per
cento  non  e'  compensabile  con  i  redditi  dei  periodi d'imposta
successivi,  tranne  che  si  tratti  della  perdita  dell'ultimo dei
periodi  d'imposta  definiti ai sensi dell'articolo 38, nel qual caso
potra' essere regolarmente riportata nei cinque esercizi successivi.
  Resta  inteso  che le eventuali perdite definite in modo diverso da
quello previsto dall'articolo 38 sono regolarmente compensabili con i
redditi imponibili dei cinque periodi di imposta successivi anch'essi
non rientranti nella definizione automatica.
  La  norma  in  esame  stabilisce,  tuttavia,  che  per i periodi di
imposta  automaticamente definiti secondo le regole in essa previste,
restano  salvi  gli  effetti  delle compensazioni eseguite in sede di
liquidazione   dell'IRPEF   o   dell'IRPEG   dovuta   in   base  alle
dichiarazioni originarie.
  Il  comma  4  dell'articolo  38  disciplina,  inoltre,  i  casi  di
dichiarazione  originaria  in  cui  il reddito dell'esercizio risulta
ridotto per effetto del riporto di perdite di esercizi precedenti. Al
riguardo  la  disposizione  in  esame  stabilisce che l'imposta lorda
sulla  quale  commisurare l'aumento non e' soltanto quella risultante
dalla  dichiarazione  originaria,  ma  ad  essa va aggiunta l'imposta
corrispondente  alla  parte  di  reddito  ridotto  per  effetto della
compensazione operata.
  Nel  caso  in  cui la dichiarazione originaria evidenzi un pareggio
fiscale  e'  previsto,  infine,  che il soggetto interessato, ai fini
della  definizione automatica, e' tenuto a versare gli importi minimi
di  cui al comma 3 dell'art. 38. Naturalmente, il pareggio fiscale e'
quello  relativo  all'esercizio  considerato  senza  tener  conto  di
eventuali perdite riportate da esercizi precedenti.
2.1.5. Importi minimi.
  Per  ciascuno dei periodi di imposta interessati dalla modalita' di
definizione automatica prevista dall'articolo 38, ivi compresi quelli
in  pareggio o in perdita, l'imposta lorda da versare non puo' essere
mai inferiore agli importi minimi indicati successivamente e distinti
a   seconda   che  a  suo  tempo  sia  stata  o  meno  presentata  la
dichiarazione dei redditi.
  Gli  importi  minimi da versare relativamente ai periodi di imposta
non  accertati  per  i  quali  e'  stata  a  suo  tempo presentata la
dichiarazione   dei  redditi  e  viene  ora  chiesta  la  definizione
automatica  delle  relative  imposte,  sono  quelli  risultanti dalla
seguente tabella.
                         PERIODI DI IMPOSTA
          PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
                                                        Minimo
              Tipologia di redditi dichiarati da pagare
                     - -
Redditi diversi da quelli di lavoro autonomo
  derivanti dall'esercizio di arti e professioni
  e di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000

Redditi d'impresa e redditi derivanti
  dall'esercizio di arti e professioni con ricavi
  e compensi non superiori a:
    L. 18.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000 L.
    200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800.000 L.
    360.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 L.
    1.000.000.000  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . L. 1.600.000 L.
    10.000.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000

Per ogni ulteriore miliardo intero oltre
  il decimo sommare L. 400.000
  all'importo di L. 2.000.000.
  Il  versamento degli importi indicati nella tabella e' obbligatorio
quando:
    a)  l'importo  calcolato  applicando  gli  aumenti percentuali su
ciascuna imposta lorda e relative addizionali risulta cumulativamente
e per ciascun periodo di imposta inferiore ai minimi stessi;
    b) il periodo d'imposta si e' chiuso in pareggio;
    c)  l'importo  calcolato  applicando  l'aliquota  del  10%  sulla
riduzione  del  30%  della  perdita  rilevante  ai fini dell''IRPEF o
dell'IRPEG risulti inferiore al minimo stesso;
    d)  il reddito esposto sia totalmente esente ai fini dell'IRPEF o
IRPEG e dell'ILOR.
  Gli  importi  minimi  precedentemente  indicati  devono  intendersi
solutori  sia ai fini delle imposte personali (IRPEF ed IRPEG) che ai
fini  dell'imposta  locale  sui redditi relativamente, pero', ad ogni
singolo periodo d'imposta. Tali importi sono dovuti in misura fissa e
non   vanno  ragguagliati  all'anno  anche  nell'ipotesi  di  periodo
d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi.
  Nell'ipotesi  di  contemporaneo  possesso  in  un  medesimo periodo
d'imposta   di   redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo  per  la
determinazione dell'importo minimo da versare occorre far riferimento
alla somma complessiva dei ricavi e dei compensi.
  L'articolo  3,  comma  1,  lettera  f), del decreto-legge 27 aprile
1992,  n.  269,  ha  aggiunto nell'articolo 38 della legge n. 413 del
1991  il  comma 3-bis che fissa i criteri per la determinazione degli
importi minimi dovuti dai soggetti ai quali sono imputati pro-quota i
redditi  delle  imprese  familiari e delle societa' o associazioni di
cui  all'articolo  5  del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'articolo 5 del
TUIR, nonche' dai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione.
  In particolare per effetto della suindicata disposizione i predetti
importi  minimi  devono essere ripartiti proporzionalmente alla quota
di  partecipazione  agli  utili  ed  in  nessun caso l'importo minimo
dovuto  da  ciascuno dei predetti soggetti puo' risultare inferiore a
lire 100.000.
  E' stato altresi' previsto che qualora il contribuente possieda, in
aggiunta    ai   redditi   di   partecipazione,   redditi   derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni e/o redditi di impresa per i
quali  risultano applicabili importi minimi di diverso ammontare deve
essere versato quello piu' elevato.
  Per  il calcolo degli importi minimi dovuti dai titolari di redditi
di  partecipazione  deve innanzitutto farsi riferimento all'ammontare
complessivo  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati  dalla  societa'  o
associazione  e  dall'imprenditore individuale (titolare dell'impresa
familiare o dell'azienda coniugale).
  L'importo   minimo   risultante  (che  resta  dovuto  per  l'intero
ammontare  dalla  societa' o associazione che richieda la definizione
automatica)  deve  essere  ragguagliato  alle quote di partecipazione
agli  utili  spettanti  al  titolare ed ai collaboratori dell'impresa
familiare,  ai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, ai soci
delle  societa'  di  persone  e agli associati delle associazioni tra
artisti e professionisti.
  L'ultimo  comma  dell'articolo  38  dispone  che  se la definizione
automatica  riguarda  l'ILOR  ed  una  imposta personale, qualora non
vengano   raggiunti   gli   importi  minimi  prescritti,  l'eventuale
differenza di imposta dovuta, sino a concorrenza degli importi minimi
di  cui  al  comma  3,  deve  essere  versata a titolo di imposta sul
reddito  delle  persone fisiche o di quella sul reddito delle persone
giuridiche.
  Gli  importi  da  versare  relativamente  ai periodi di imposta non
accertati  per  i  quali  e'  chiesta la definizione automatica delle
imposte pur non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi
sono i seguenti:
   2.000.000 per i contribuenti persone fisiche;
   4.000.000  per  i  soggetti all'IRPEG, le societa' di persone e le
associazioni  tra  artisti  e  professionisti  di  cui all'art. 5 del
D.P.R. n. 597 del 1973 e all'art. 5 del TUIR.
  Sono   da   considerare   non  presentate  anche  le  dichiarazioni
originarie  prodotte  con  ritardo  superiore  ad  un mese dopo il 29
novembre  1991,  come  puo'  desumersi argomentando dall'articolo 57,
comma  4,  in base al quale ai fini, tra gli altri, dell'articolo 38,
"non  si  considerano  omesse  le dichiarazioni originarie presentate
anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad
un mese anche ad un ufficio incompetente".
  Ai  fini  della  definizione delle situazioni e pendenze tributarie
non   e'   considerata  ipotesi  di  dichiarazione  dei  redditi  non
presentata  l'invio  del Mod. 101 in luogo della dichiarazione, anche
se  cio'  e'  avvenuto  in  assenza delle condizioni richieste per la
presentazione del solo Mod. 101.
  E' opportuno evidenziare, infine, che per la definizione automatica
e'  richiesto, dal comma 5 dell'articolo 38, che sia stata presentata
dichiarazione  per  almeno uno dei periodi di imposta condonabili con
tale  modalita',  essendo  escluso che possano avvalersi di qualsiasi
modalita'  di definizione automatica i contribuenti che non hanno mai
presentato  la  dichiarazione dei redditi in alcuno dei detti periodi
di imposta condonabili.
3.2. Dichiarazione integrativa semplice per i periodi d'imposta non
     accertati (artt. 32 e 37).
 Come  gia'  detto, la dichiarazione integrativa semplice puo' essere
presentata  per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  non  e'  stato
notificato  alcun  avviso di accertamento, diverso da quello parziale
di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero per i quali
e' stato notificato avviso di accertamento nel periodo dal 1' ottobre
1991 al 1' giugno 1992.
  Con  riguardo  ai periodi d'imposta per i quali e' stato notificato
avviso  di accertamento nel periodo 1' ottobre 1991-1' giugno 1992 va
tenuto  presente  che  nel  caso  in cui sia presentata dichiarazione
integrativa  semplice,  l'accertamento opera soltanto per l'eventuale
differenza   tra  l'imponibile  accertato  e  quello  cumulativamente
risultante  dalla  dichiarazione  originaria e da quella integrativa,
aumentato  di un importo pari al 50 per cento del reddito aggiunto in
sede di integrazione.
  Tale modalita' d'integrazione e' l'unica adottabile nel caso in cui
il  condono  sia  richiesto  da  soggetti che non hanno presentato la
dichiarazione dei redditi in alcun periodo di imposta.
  In  base  all'art.  32,  comma 1, deve essere dichiarato un maggior
reddito non inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta.
  Si  rinvia  a  quanto  gia'  detto  nel  paragrafo  concernente  la
dichiarazione integrativa semplice per i periodi d'imposta accertati,
relativamente alle seguenti ipotesi:
   1)  periodi di imposta per i quali nella dichiarazione integrativa
e'  stata  indicata  una  perdita  o una minore perdita rispetto alla
dichiarazione originaria;
   2) coesistenza nello stesso periodo di imposta di redditi soggetti
a tassazione ordinaria e di redditi soggetti a tassazione separata ai
fini della determinazione del limite minimo di reddito.
  Si precisa che non trova applicazione, con riferimento ai redditi o
maggiori redditi che formano oggetto di integrazione relativamente ai
periodi  di  imposta  anteriori  a  quello  avente  inizio dopo il 31
dicembre  1987,  il  disposto  dell'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio
1988,  n.  42.  Cio'  in  quanto  tale  articolo  stabilisce  che  le
disposizioni  del  testo  unico  (diverse da quelle per le quali sono
state  previste  norme transitorie) hanno effetto anche per i periodi
di  imposta  sopra menzionati soltanto se "le relative dichiarazioni,
validamente presentate" risultino ad esse conformi. Non e' possibile,
al  riguardo,  attribuire tale effetto alle dichiarazioni integrative
e,  di  conseguenza,  restano  applicabili,  per gli anni antecedenti
all'entrata  in vigore del testo unico, le disposizioni contenute nei
DD.PP.RR.  nn.  597,  598  e  599 del 1973, anche se in contrasto con
quelle  del  detto  testo  unico  contenenti norme piu' favorevoli ai
contribuenti.
  La dichiarazione integrativa puo' non riguardare tutti i periodi di
imposta  e  tutte  le imposte, fermo restando che in essa deve essere
indicato almeno un periodo di imposta ed una delle due imposte.
  La  presentazione  della  dichiarazione  in questione non preclude,
pero',  la  possibilita'  che  gli  Uffici  delle  imposte procedano,
nell'ambito  dei programmi annuali, ai controlli ed agli accertamenti
secondo  le  regole ordinarie contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Competenti  a  svolgere  gli  accertamenti  sono  gli  Uffici delle
imposte  che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 58 e
59  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600, erano da considerarsi
competenti  a  controllare  la  dichiarazione dei redditi originaria,
oggetto di dichiarazione integrativa.
  L'articolo  37  pone,  pero',  a  carico  dell'Ufficio, ben precise
condizioni  per  lo  svolgimento dell'accertamento in rettifica delle
dichiarazioni originariamente presentate, stabilendo che per ciascuna
imposta e per ciascun periodo d'imposta l'azione di accertamento puo'
essere   promossa   solo   quando   il   maggior  reddito  imponibile
accertabile,  rispetto  a  quello  risultante  cumulativamente  dalla
dichiarazione   originaria  (tenuto  conto  dei  maggiori  imponibili
esposti  nelle dichiarazioni relative al condono dei fabbricati, alla
riapertura  dei termini per la dichiarazione del reddito di impresa e
di  lavoro  autonomo,  ai  sensi dell'articolo 14 della L. n. 154 del
1989, e al cosiddetto "ravvedimento operoso" di cui all'art. 14 della
L.  n.  408 del 1990) e da quella integrativa, superi l'importo della
cosiddetta  "franchigia",  pari  al  50 per cento del maggior reddito
aggiunto in sede di integrazione.
  La predetta franchigia trova applicazione anche nell'ipotesi in cui
con  la dichiarazione integrativa venga, in tutto o in parte, ridotta
la  perdita  di  impresa  in  contabilita'  ordinaria originariamente
dichiarata.
  Tale  franchigia  va  considerata  anche nel caso in cui l'Ufficio,
essendo  il  reddito  accertabile  superiore  al  maggior  imponibile
integrato,    aumentato    della    "franchigia"    stessa,   proceda
all'accertamento  in rettifica dei redditi integrati sulla base degli
elementi in suo possesso.
  In   questo   caso,  se  dalla  dichiarazione  integrativa  risulta
un'imposta  e  la  stessa  non e' inferiore al 10 per cento di quella
corrispondente  ai redditi esposti nella dichiarazione originaria (ed
alle  altre  dichiarazioni  integrative  gia'  citate),  la  maggiore
imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' limitata alla eccedenza
di   imposta   rispetto   a   quella   corrispondente  all'imponibile
determinato   dalla   somma  dell'imponibile  dichiarato,  di  quello
integrato e di quello corrispondente alla "franchigia".
  In  pratica,  in sede di accertamento non e' richiesto il pagamento
dell'imposta dovuta sulla parte del maggior imponibile corrispondente
alla predetta "franchigia".
  Esemplificando  tale  dettato  normativo,  si  ipotizza la seguente
situazione:
   nella  dichiarazione originaria e' stato esposto un reddito pari a
lire 10.000.000;
   nella  dichiarazione di condono dei fabbricati presentata nel 1989
e' stato esposto un reddito di lire 2.000.000;
   nella  dichiarazione  integrativa  semplice  sono  stati  indicati
maggiori redditi pari a lire 6.000.000.
  L'ufficio  potra'  procedere  ad accertamento solo nel caso in cui,
sulla  base  degli  elementi  in  proprio  possesso,  sia in grado di
determinare   un  reddito  imponibile  superiore  all'importo  di  L.
21.000.000, derivante dalla somma dei redditi dichiarati ed integrati
dal contribuente (10.000.000 + 2.000.000 + 6.000.000) aumentati della
franchigia  (50% del reddito aggiunto con la dichiarazione di condono
di lire 6.000.000 e, quindi, pari a lire 3.000.000).
  Come  si  e'  detto,  se  la  maggiore  imposta dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella
indicata   nelle   precedenti   dichiarazioni   e'   riconosciuto  al
contribuente  un  ulteriore  beneficio, consistente nell'abbattimento
della  maggiore  imposta  dovuta  in  base all'eventuale accertamento
effettuato dall'Ufficio oltre il limite costituito dalla "franchigia"
di  un  importo  pari  all'imposta  relativa  alla  parte  di reddito
corrispondente alla franchigia.
  In  proposito  l'articolo  37  prevede,  infatti,  che  la maggiore
imposta  dovuta  a  seguito dell'accertamento debba essere limitata a
quella  parte dell'imposta che grava sul reddito accertato che eccede
l'imposta  corrispondente  alla  somma  degli  imponibili  dichiarati
aumentata della "franchigia".
  Proseguendo   nella  esemplificazione  e  prendendo  a  riferimento
aliquote e scaglioni in vigore nel 1988, si ipotizza quanto segue:
    a)  imposta  corrispondente al maggior imponibile integrato (lire
6.000.000 x 27%) L. 1.620.000;
    b)  imposta  sui  redditi  esposti nelle precedenti dichiarazioni
(pari a lire 12.000.000) L. 2.090.000.
  Considerato  che  l'imposta  gravante sul maggior reddito integrato
(lire  1.620.000)  e' superiore al 10% dell'imposta indicata al punto
b) (lire 209.000) e' applicabile l'ulteriore beneficio in discorso.
  Ipotizzando  che  l'Ufficio delle imposte accerti ulteriori redditi
pari  a lire 7.000.000, elevando da lire 18.000.000 a lire 25.000.000
il reddito imponibile complessivo, considerato che:
   l'imposta gravante sul maggior reddito accertato di lire 7.000.000
e' pari a lire 1.890.000 (7.000.000 x 27%);
   l'imposta  complessivamente gravante sul reddito accertato (pari a
lire 25.000.000) e' di lire 5.600.000;
   l'imposta  gravante  sul  reddito risultante dalla somma di quello
dichiarato, di quello integrato in sede di condono e della franchigia
(pari a lire 21.000.000) e' di lire 4.520.000.
  Per  effetto della disposizione agevolativa contenuta nell'articolo
37  si  deve  concludere  che  l'ulteriore  imposta  dovuta a seguito
dell'accertamento  non  e' pari a L. 1.890.000 in quanto tale importo
va  limitato  alla  parte della somma di lire 5.600.000 che eccede L.
4.520.000 ossia a L. 1.080.000.
  L'abbuono  di  imposta accordato al contribuente, pari a L. 810.000
(1.890.000   -   1.080.000),  risulta  esattamente  pari  all'imposta
calcolata   applicando   l'aliquota   marginale   all'importo   della
franchigia (3.000.000 x 27% = 810.000).
  L'articolo 37 prevede, infine, un ulteriore benificio in favore dei
contribuenti  che hanno presentato dichiarazioni integrative semplici
in  relazione  a periodi di imposta non accertati, disponendo che per
gli   accertamenti   ammessi  ai  sensi  di  detto  articolo  non  e'
applicabile   l'iscrizione   a   titolo   provvisorio   di  un  terzo
dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o al maggior imponibile
accertato  e  cio'  in  deroga  a  quanto  disposto  nel  primo comma
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602.  L'iscrizione provvisoria prevista da detto articolo,
pertanto,  non  viene  effettuato fino all'intervento della decisione
della Commissione tributaria di primo grado.
                            Capitolo VIII
EFFETTI FISCALI E REGOLARIZZAZIONI CONTABILI CONNESSE ALLE
   DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA.
1. Effetti fiscali delle dichiarazioni integrative semplici
   analitiche (art. 33, commi 5 e 6).
  Il comma 5 dell'art. 33 della legge n. 413 in commento, prevede che
le  societa'  di  capitali  ed  enti  equiparati, le societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice e quelle ad esse equiparate,
nonche'  le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente
ai   redditi   di   impresa   posseduti,  possono  specificare  nelle
dichiarazioni  integrative, che non comportino definizione automatica
delle  pendenze tributarie, o in appositi allegati alle dichiarazioni
stesse, i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
attivi   e  passivi  da  cui  derivano  gli  imponibili,  i  maggiori
imponibili   o   le   minori  perdite  indicati  nelle  dichiarazioni
integrative.
  Nel  secondo periodo di detto comma viene riconosciuta la rilevanza
fiscale  delle  variazioni  apportate,  sempre  che non esauriscono i
propri  effetti nei periodi di imposta di riferimento, nei periodi di
imposta  successivi,  con  esclusione  di  quelli definibili ai sensi
delle  disposizioni  agevolative  per  i quali non sia stata prodotta
dichiarazione  integrativa,  a  meno  che  detti  periodi non formino
oggetto di accertamento o rettifica da parte dell'Ufficio.
  L'esercizio della predetta facolta' concessa dalla norma in sede di
dichiarazione  integrativa ha pertanto effetti sostanziali, in quanto
consente  al  soggetto che vi abbia interesse di specificare le varie
operazioni  fiscalmente irregolari, con conseguente rilevanza fiscale
dei  nuovi  elementi di reddito - anche di quelli che rivestono, come
si  e'  detto,  natura  di  poste passive - non solo relativamente al
periodo  di  imposta  in  riferimento  al quale le variazioni vengono
apportate  ma  anche  per  quelli successivi, come verra' piu' avanti
specificato.
  Al   riguardo   e'   da   sottolineare   che,   relativamente  alle
dichiarazioni  integrative  le  quali,  esponendo  un imponibile o un
maggiore imponibile o una minore perdita, contengono l'indicazione di
costi ed oneri a suo tempo non imputati al conto dei profitti e delle
perdite  e/o  non  registrati  nelle apposite scritture ai fini delle
imposte sul reddito, detti costi ed oneri assumono rilevanza fiscale,
indipendentemente  da ogni regolarizzazione contabile, e cio' perche'
il  comma 6 del citato art. 33 deroga alle disposizioni contenute nel
terzo  e  quarto  comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597  e  successive  modificazioni,  nei  commi 4 e 6 dell'art. 75 del
T.U.I.R.,  nonche'  nel  terzo  comma  dell'art.  61  del  D.P.R.  29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
  Con  riferimento  all'ipotesi  del  soggetto  che  abbia presentato
dichiarazione  integrativa  per un periodo d'imposta non raggiunto da
accertamento o rettifica d'ufficio, con l'indicazione analitica delle
variazioni  che  intende  apportare alla dichiarazione originaria, le
nuove  quantita'  e/o  i nuovi valori evidenziati nella dichiarazione
integrativa  stessa  si  considerano riconosciuti anche ai fini della
determinazione   del   reddito  imponibile  dei  periodi  di  imposta
successivi,   sempreche'   per   detti   periodi   siano   presentate
dichiarazioni  integrative  analitiche  che  siano in continuita' fra
loro.
  Ai  suddetti  fini il soggetto interessato, nell'eseguire l'analisi
delle  integrazioni  operate,  dovra'  tener  conto  di  tutte quelle
variazioni  che, non esaurendo i loro effetti fiscali nell'ambito del
periodo d'imposta cui si riferiscono, vanno ad incidere sul risultato
reddituale del periodo d'imposta successivo.
  Le  singole integrazioni debbono pertanto essere congegnate in modo
tale che ognuna di esse recepisca le eventuali variazioni provenienti
dalle integrazioni apportate al periodo di imposta precedente e a sua
volta  consenta di proiettare gli ulteriori eventuali effetti fiscali
sul periodo di imposta immediatamente successivo. Se l'ultimo periodo
di imposta per il quale e' stata presentata dichiarazione integrativa
e'  l'ultimo  definibile  in via agevolata, le integrazioni apportate
sono   fiscalmente  riconosciute  anche  per  i  periodi  di  imposta
successivi,  sia  come variazioni extracontabili da evidenziare nelle
dichiarazioni dei redditi relative a tali periodi di imposta sia come
rettifiche contabili.
  Qualora  invece le dichiarazioni integrative, pur se presentate con
l'indicazione analitica delle variazioni, si riferiscono a periodi di
imposta  che  non  sono  in  continuita'  tra  loro,  non  vi  e'  la
possibilita'  di seguire nel tempo le variazioni apportate alle poste
attive  e  passive e, pertanto, tali variazioni non producono effetti
fiscali sui periodi di imposta successivi.
  Da  quanto  precede,  va  rilevato  che  le variazioni apportate in
relazione  ad un periodo di imposta non producono effetti sui periodi
di  imposta successivi che non hanno formato oggetto di dichiarazione
integrativa.
  Tuttavia,  qualora  un  periodo d'imposta per il quale non e' stata
presentata  dichiarazione integrativa formi oggetto di accertamento o
rettifica  da  parte  dell'ufficio,  quest'ultimo  dovra' tener conto
degli  effetti  derivanti  dalle dichiarazioni integrative analitiche
presentate per i periodi di imposta immediatamente precedenti.
  Va ulteriormente precisato che, le disposizioni contenute nel comma
5  del citato art. 33 riconoscono, alle condizioni sopra specificate,
piena  efficacia fiscale a tutte le variazioni reddituali operate con
riferimento  a  determinati  periodi  di  imposta  nel  rispetto  del
generale  principio  della  competenza  e  delle ulteriori specifiche
regole  previste  nel  capo sesto del T.U.I.R., anche con riguardo ai
periodi di imposta successivi all'ultimo definito in via agevolata.
2. Regolarizzazione delle scritture contabili e dei bilanci (art. 33,
   commi 7, 8 e 9).
  Le  disposizioni  relative  alle  regolarizzazioni contabili che le
imprese  possono  operare in dipendenza dell'applicazione delle norme
agevolative  di  cui  trattasi  sono contenute nei commi da 7 a 9 del
citato art. 33.
  Di  seguito  verranno  esaminate  le regolarizzazioni contabili che
possono  essere  effettuate  in  riferimento  alle diverse situazioni
tributarie e modalita' di integrazione.
2.1 Regolarizzazioni contabili derivanti da dichiarazioni integrative
    semplici analitiche (art. 33, comma 7).
  Il  comma  7  consente  ai  soggetti  di cui al comma 5 che abbiano
presentato dichiarazione integrativa semplice analitica di "procedere
ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle  scritture contabili
apportando  le  conseguenti  variazioni  nel  bilancio  chiuso  al 31
dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale
data". La norma interessa i soggetti che, per disposizione del codice
civile   o  di  altra  legge  speciale,  sono  obbligati  a  redigere
annualmente un bilancio o rendiconto.
  Pertanto,  se  il comportamento tenuto in un determinato periodo di
imposta   oggetto   di  dichiarazione  integrativa  analitica  si  e'
estrinsecato  in  una  omessa  o irregolare scrittura contabile i cui
effetti   si   riflettono   sul   bilancio   o   rendiconto  relativo
all'esercizio  chiuso  al  31 dicembre 1991 o in corso a tale data il
soggetto  interessato  puo' procedere ad ogni effetto alle rettifiche
contabili nel suddetto bilancio o rendiconto.
  Le   operazioni   di  regolarizzazione  contabile  potranno  essere
eseguite  con  riferimento  al  bilancio  chiuso  al 31 dicembre 1991
ovvero  in  quello  del periodo di imposta in corso a tale data. Tali
operazioni  potranno essere correttamente eseguite anche in relazione
all'esercizio  chiuso  anteriormente  a  tale  data  se  il  relativo
bilancio e' approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 413.
  Al  riguardo,  si precisa che le rettifiche contabili devono essere
effettuate  con  riferimento  alla  situazione  patrimoniale iniziale
relativa all' esercizio che forma oggetto delle regolarizzazioni.
  Detta  interpretazione  discende  dalla  considerazione che occorre
operare  un collegamento senza soluzione di continuita' con i periodi
precedenti   relativamente   ai   quali   sono  state  effettuate  le
integrazioni analitiche.
  La  norma quindi consente di abbinare alla regolarizzazione fiscale
disciplinata   dal   comma   5  un'eventuale  regolarizzazione  della
contabilita' civilistica che, una volta operata nel bilancio indicato
nel  comma  7,  produce  senza  soluzione  di  continuita'  anche  la
regolarizzazione   di  tutte  le  scritture  e  di  tutti  i  bilanci
intermedi.
  Pertanto,  il soggetto interessato potra' regolarizzare il bilancio
eliminando  o  iscrivendo  attivita' e passivita' conseguenziali alle
integrazioni analitiche sopra richiamate.
  Dette  variazioni non comportano emergenza di componenti negativi e
positivi  ai fini della determinazione del reddito dell'esercizio con
riferimento al quale le variazioni medesime vengono apportate.
  E' da tener presente che la riduzione di fondi di ammortamento o di
accantonamento  comporta,  nel  rispetto del generale principio della
competenza,   la   deducibilita'   di  quote  di  ammortamento  e  di
accantonamento nella misura corrispondente a detta riduzione.
2.2 Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie, inesistenti o
    indicate per valori superiori a quelli effettivi (art. 33,
    comma 8).
  Le  disposizioni  del  comma 8 dell'art. 33 disciplinano ipotesi di
regolarizzazioni  contabili ulteriori rispetto a quelle eseguibili ai
sensi  del  precedente  comma  7,  nel  senso che esse possono essere
effettuate    indipendentemente    dalle   condizioni   indicate   in
quest'ultima norma.
  Dette  regolarizzazioni,  che  hanno anche valenza civilistica come
precisato  nel paragrafo precedente, possono essere operate, infatti,
da  tutti i soggetti che abbiano presentato dichiarazione integrativa
anche  per  un  solo  periodo  di  imposta,  indipendentemente  dalla
modalita' di integrazione adottata.
  Tali disposizioni consentono di eliminare nel bilancio chiuso al 31
dicembre  1991  o  in  quello  del periodo di imposta in corso a tale
data,  le attivita' e le passivita' - compresi i ratei e i risconti -
fittizie,  inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a quelli
effettivi, senza che cio' faccia emergere componenti attivi e passivi
ai  fini  della  determinazione  del  reddito di impresa del predetto
periodo di imposta.
  Tuttavia,  nel  caso in cui venga operata una riduzione di un fondo
di  ammortamento e/o di accantonamento, che abbia ripercussione sugli
esercizi  futuri,  la norma stabilisce la indeducibilita' delle quote
di  ammortamento  o  di accantonamento imputate negli esercizi stessi
fino a concorrenza della riduzione operata.
  Il  disposto del comma 8 consente altresi' di operare le rettifiche
contabili   indipendentemente   dalla   circostanza  che  il  periodo
d'imposta  in  cui  le  irregolarita'  ebbero  origini  abbia formato
oggetto  di dichiarazione integrativa ovvero si sia definito nei modi