IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218/1991; Vista la colonna 6, dell'allegato al citato decreto 2 maggio 1985, relativa ai tenori massimi consentiti negli integratori destinati alle diverse specie animali; Rilevato che la richiesta della ditta interessata alla Zinco- Bacitracina, tendente ad unificare i tenori stessi sul valore di 200.000 parti per milione (PPM) risulta parzialmente accolta col citato decreto 21 agosto 1991; Ritenuto invece che detta istanza va disattesa, per il principio attivo in esame, onde evitare ogni possibile fenomeno di contaminazione, e che occorre quindi ripristinare i precedenti tenori massimi; Ritenuto, poi, di poter accogliere la richiesta delle due ditte interessate rispettivamente al Carbadox e all'Olaquindox, tendenti a prevedere un periodo di smaltimento per le scorte, a partire dall'entrata in vigore del sopramenzionato decreto 21 agosto 1991; Atteso che trattasi, in ambedue i casi, di esigenze di ordine commerciale, che non comportano modifiche alle dosi finali di impiego, nel mangime finito; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Le scorte degli integratori e dei mangimi integrati, a base di Olaquindox o di Carbadox, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 21 agosto 1991, citato nelle premesse, devono essere smaltite ento centottanta giorni dalla data stessa. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO