IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificato
dalla  legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21
agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218/1991;
  Vista la colonna 6, dell'allegato al citato decreto 2 maggio  1985,
relativa  ai  tenori  massimi  consentiti negli integratori destinati
alle diverse specie animali;
 Rilevato che  la  richiesta  della  ditta  interessata  alla  Zinco-
Bacitracina,  tendente  ad  unificare  i  tenori stessi sul valore di
200.000 parti per milione  (PPM)  risulta  parzialmente  accolta  col
citato decreto 21 agosto 1991;
  Ritenuto  invece  che  detta istanza va disattesa, per il principio
attivo  in  esame,  onde   evitare   ogni   possibile   fenomeno   di
contaminazione, e che occorre quindi ripristinare i precedenti tenori
massimi;
  Ritenuto,  poi,  di  poter  accogliere la richiesta delle due ditte
interessate rispettivamente al Carbadox e all'Olaquindox, tendenti  a
prevedere  un  periodo  di  smaltimento  per  le  scorte,  a  partire
dall'entrata in vigore del sopramenzionato decreto 21 agosto 1991;
  Atteso che trattasi, in ambedue  i  casi,  di  esigenze  di  ordine
commerciale,  che  non  comportano  modifiche  alle  dosi  finali  di
impiego, nel mangime finito;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art.  9
della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  citato   nelle   premesse,   e'   modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.
  Le  scorte  degli  integratori  e  dei mangimi integrati, a base di
Olaquindox o di Carbadox, esistenti alla data di  entrata  in  vigore
del  decreto  21  agosto  1991,  citato nelle premesse, devono essere
smaltite ento centottanta giorni dalla data stessa.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 29 aprile 1992
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO