IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale n. 12 di Pisa in data 16 dicembre 1991 e 7 febbraio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa; Vista la relazione favorevole, in data 25 febbraio 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita'; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 5 marzo 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa e' autorizzato al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.