IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza   presentata   dall'amministratore   straordinario
dell'unita' sanitaria locale n. 12 di Pisa in data 16 dicembre 1991 e
7  febbraio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento
delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a
scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa;
  Vista la relazione favorevole, in  data  25  febbraio  1992,  sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 5 marzo 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio  ospedaliero  S.  Chiara  di  Pisa  e'  autorizzato  al
trapianto  combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico
prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.