IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte; Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento; Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305; Considerato inoltre che tale quadro prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce - per finalita', oggetto, modalita' di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988; Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento: a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti; b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato; c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco; d) valorizzazione e promozione della fruibilita' del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti; Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese; Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988; Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni; Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili; Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato A alla predetta intesa sono conformi alle finalita' del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento; Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la istituzione ed il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305; Visto che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale dei Monti Sibillini e' opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2.300 milioni nei confronti della regione Marche ove e' prevista la sede legale del suddetto ente a valere sulla indicata somma complessiva di lire 14.000 milioni; Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Marche per l'attuazione, nella medesima del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, nonche' l'avvio della gestione relativa al Parco nazionale dei Monti Sibillini mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato inoltre che, in conformita' a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Marche e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, e' necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 11.250 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa; Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverra' - secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 - con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalita', le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. Interventi ammessi a finanziamento 1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Marche, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato A al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguandia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate. 2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 8.950 milioni.