IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabilmente residente siano fatti affluire
nelle stesse;
  Vista la delibera della giunta municipale di  Lipari  (Messina)  in
data 20 novembre 1991, n. 1286;
  Vista  la delibera presidenziale dell'azienda autonoma di soggiorno
e turismo delle isole Eolie, in data 15 gennaio 1992, n. 017;
  Vista la nota  della  regione  siciliana  -  assessorato  regionale
turismo  comunicazioni  e  trasporti,  gruppo 6/TR, n. 1403 in data 4
marzo 1992, che esprime parere favorevole all'emanazione del  decreto
di  limitazione  dell'afflusso  dei veicoli, nel periodo 1› luglio-31
agosto 1992, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli,  Panarea  e
Lipari  con  le  deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda
inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune  di
Lipari;
  Vista  la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data
17 marzo 1992, n. 340;
  Vista la nota della prefettura di Messina in data 30 gennaio  1992,
n. 403/Gab.;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 1› luglio 1992 al 31  agosto  1992  e'  vietato  l'afflusso  di
veicoli  a  motore  sulle  isole del comune di Lipari con le seguenti
precisazioni:
    A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli  autoveicoli
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone non stabilmente
residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti
che abbiano la necessita'  del  proprio  mezzo  di  trasporto  e  che
dimostrino  di  essere proprietari di case o di essere in possesso di
prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive  e  distanti
da  Vulcano  Porto,  e  Filicudi Porto ed a condizione che gli stessi
intendano trascorrere nelle predette isole un  periodo  di  soggiorno
non  inferiore  a  trenta giorni. Divieto di sbarco a caravan e auto-
caravan con deroga  solo  per  coloro  che  dimostrino  di  avere  la
prenotazione confermata nei campeggi esistenti.
    B)   Stromboli   e   Panarea:  divieto  assoluto  di  sbarco  per
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  senza  alcuna  deroga,  ad
eccezione di quelli adibiti al trasporto merci.
    C)  Lipari: divieto di sbarco a caravan e auto-caravan con deroga
solo per coloro che dimostrino di avere  la  prenotazione  confermata
nei campeggi.