Con  decreto  ministeriale  12  maggio 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Fabriano e Cupramontana che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in  una  costituenda  societa'  denominata  "Cassa  di  risparmio  di
Fabriano e Cupramontana S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Fabriano e Cupramontana S.p.a." con un capitale sociale  iniziale  di
lire  trentacinque miliardi, alla quale verra' conferito il complesso
dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di  cui  il  vecchio  ente
creditizio   risulta  titolare,  ad  eccezione  di  una  porzione  di
fabbricato sita in Fabriano del valore di lire 755 milioni circa,  da
adibire  a  sede  dell'ente  conferente. All'ente conferente restera'
altresi' assegnato il residuo fondo di  beneficenza  al  31  dicembre
1991  nonche'  la  quota  di utile dell'esercizio 1991 da destinare a
beneficenza;
    l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Fabriano  e
Cupramontana    S.p.a.",   abilitata   all'esercizio   dell'attivita'
bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente confernte,  che
assumera'  la  denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di risparmio di
Fabriano e Cupramontana".
   La Cassa di risparmio di Fabriano e  Cupramontana  contestualmente
alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria
nella  "Cassa  di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.", fatto
salvo  il  compimento  degli   atti   connessi   alla   modificazione
dell'oggetto  sociale,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato  decreto
legislativo  n.  356/1990,   dovra'   cessare   l'esercizio   diretto
dell'impresa bancaria.