IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi, resi liquidi con la compressione; Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, con il quale si prescrive la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta, nella misura prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1960 concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1961 concernente le norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole nonche' del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 recante norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole; Ritenuta la necessita' di modificare i predetti decreti ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 al fine di adottare una nuova sostanza denaturante in sostituzione del furfurolo ivi previsto; Ritenuta, altresi', la necessita' di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960, sostituendo il furfurolo ivi previsto con una miscela costituita in parte da furfurolo ed in parte della nuova sostanza denaturante di cui sopra; Decreta: Art. 1. Il furfurolo previsto dai decreti ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 quale sostanza denaturante per i prodotti petroliferi destinati agli usi agevolati disciplinati dai predetti decreti, e' sostituito dalla sostanza denominata "marcante A" avente formula chimica N-etil-N-(2-(1-isobutossietossi)etil)-4fenilazo anilina. Il "marcante A", prima dell'uso, deve essere disciolto in una nafta solvente da petrolio nel rapporto in peso di 65 parti di "marcante A" e 35 parti di nafta solvente. La miscela di cui al precedente comma deve essere aggiunta ai prodotti petroliferi indicati al comma 1 ed a tutti i prodotti petroliferi destinati ad usi agevolati in cui e' attualmente prescritto l'impiego come denaturante del furfurolo, nella misura di 2 grammi per ogni 100 chilogrammi di prodotto.