IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella
legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modificazioni,  con  il
quale  e'  stata  istituita  una  imposta  di  fabbricazione  sui gas
incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi, resi liquidi
con la compressione;
  Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, con il quale  si
prescrive  la  denaturazione  dei  gas  di  petrolio  liquefatti  che
assolvono l'imposta, nella misura prevista  dall'art.  1  del  citato
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 luglio 1960 concernente le norme
per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad  uso
combustibile;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 agosto 1961 concernente le norme
per l'adulterazione degli oli minerali destinati all'azionamento  dei
motori  delle  barche  per  la  pesca,  dei  motopescherecci  e delle
macchine agricole nonche' del petrolio destinato alla  produzione  di
fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce;
  Visto  il  decreto  ministeriale 6 agosto 1963 recante norme per la
concessione della esenzione dall'imposta  di  fabbricazione  o  dalla
corrispondente  sovrimposta  di  confine sulla benzina, sul petrolio,
sugli  oli  da  gas  e  sui  residui  della   lavorazione   destinati
all'azionamento delle macchine agricole;
  Ritenuta   la   necessita'   di   modificare   i  predetti  decreti
ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 al fine  di  adottare  una
nuova   sostanza   denaturante  in  sostituzione  del  furfurolo  ivi
previsto;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di apportare modifiche al  citato
decreto  ministeriale  12  luglio  1960, sostituendo il furfurolo ivi
previsto con una miscela costituita in parte da furfurolo ed in parte
della nuova sostanza denaturante di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il furfurolo previsto dai decreti ministeriali 7 agosto  1961  e  6
agosto  1963  quale  sostanza  denaturante per i prodotti petroliferi
destinati agli usi agevolati disciplinati dai  predetti  decreti,  e'
sostituito  dalla  sostanza  denominata  "marcante  A" avente formula
chimica N-etil-N-(2-(1-isobutossietossi)etil)-4fenilazo anilina.
  Il "marcante A", prima dell'uso, deve essere disciolto in una nafta
solvente da petrolio nel rapporto in peso di 65 parti di "marcante A"
e 35 parti di nafta solvente.
  La miscela di cui al  precedente  comma  deve  essere  aggiunta  ai
prodotti  petroliferi  indicati  al  comma  1  ed  a tutti i prodotti
petroliferi  destinati  ad  usi  agevolati  in  cui  e'   attualmente
prescritto  l'impiego come denaturante del furfurolo, nella misura di
2 grammi per ogni 100 chilogrammi di prodotto.