IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  VISTA  la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per l'attuazione
del  Piano  energetico  nazionale  in  materia   di   uso   razionale
dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia;
  VISTO l'articolo 14 della stessa legge, che prevede la  concessione
di   contributi   in   conto   capitale  per  iniziative  volte  alla
riattivazione, costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici;
  VISTO l'articolo 18 della stessa legge che prevede che il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato fissi con proprio
decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi,  le
prescrizioni  tecniche  richieste  per  la  stesura  degli  studi  di
fattibilita' e dei  progetti  esecutivi,  le  prescrizioni  circa  le
garanzie  di  regolare  esercizio  e  di  corretta manutenzione degli
impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle  domande
di finanziamento;
  VISTO  il proprio decreto 17 luglio 1991 con cui sono state fissate
le predette modalita' di concessione ed erogazione dei contributi  di
cui all'articolo 14 della legge n. 10 del 1991;
  VISTI i propri decreti del 24 gennaio 1992 e del 15 aprile 1992 con
i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande
per  la  concessione dei contributi di cui all'articolo 14 per l'anno
1992;
  RITENUTA  l'opportunita'  di  fissare  nuove   modalita'   per   la
concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  di  cui alla normativa
sopracitata per gli anni 1992 e seguenti;
                               DECRETA
                               Art. 1
   (Ammissibilita' delle iniziative e cumulabilita' dei benefici)
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 14 della  legge
9  gennaio 1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente alla
data di entrata in vigore della  legge  stessa  che  rientrano  nelle
seguenti categorie:
  a)   riattivazione   di   impianti   idroelettrici  che  utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio  e'  stato  dismesso  prima
dell'entrata in vigore della legge 10/91;
  b)  costruzione  di nuovi impianti idroelettrici nonche' interventi
su impianti idroelettrici  esistenti  che  recano  nuovi  apporti  di
potenza e/o energia.
2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 non si applicano alle
iniziative  per  le  quali sia stato richiesto il contributo ai sensi
dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982,  n.  308,  e  successive
modificazioni,   e  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.    364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.   445,
qualora  le  relative  domande  non  siano  state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Si applicano i  limiti  di  cumulo  dei  contributi  del  presente
decreto  con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la
delibera del CIPE del 26  novembre  1991  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n. 19 del 24 gennaio 1992 e nel rispetto dei vincoli della
vigente normativa comunitaria.