IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes- sive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Ministro dell'ambiente stabilisca, con proprio decreto, l'elenco dei mammiferi selvatici e dei rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante il trasporto e durante la cattura nei luoghi di origine; Considerata l'urgenza di dare attuazione immediata quantomeno alla prescrizione di legge che prevede l'individuazione dei mammiferi selvatici e dei rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Sentito il parere della commissione tecnico-scientifica per la fauna del Ministero dell'ambiente, la quale si e' espressa come segue: a) per quel che concerne i mammiferi, tutte le specie - ad esclusione dei cetacei - sono potenzialmente pericolose per la salute pubblica, poiche' tutte sono potenziali portatrici di malattie o parassitosi trasmissibili all'uomo; per quel che riguarda l'incolumita' pubblica, tutte le specie di mammiferi sono potenzialmente pericolose in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, potendo arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali, invalidanti o comunque lesivi dell'integrita' fisica dell'uomo; b) per quel che concerne i rettili da considerare ai fini del presente decreto: 1) tra i Cheloni, vanno indicate le Tartarughe azzannatrici, in quanto pericolose per l'incolumita' pubblica; 2) tra i Coccodrilli vanno indicati gli esemplari di grossa taglia in quanto specie pericolose per l'incolumita' pubblica; 3) tra i Sauri, vanno indicati i sauri velenosi in quanto pericolosi per la salute pubblica ed i varani di grosse dimensioni, in quanto pericolosi per l'incolumita' pubblica; 4) tra gli Ofidi, vanno indicati gli ofidi velenosi, in quanto pericolosi per la salute pubblica e gli ofidi costrittori, in quanto pericolosi per l'incolumita' pubblica; Visto il decreto 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati, tra l'altro, gli affari rientranti nella competenza del Servizio conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. Tutte le specie di mammiferi selvatici, esclusi i cetacei, possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica. 2. Le specie di rettili selvatici che possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica sono quelle indicate nell'allegato A al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 1992 p. Il Ministro: ANGELINI