IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes-
sive  modificazioni,  nonche'  norme  per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi  di  mammiferi  e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  comma 2, il quale dispone che
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
suddetta  legge,  il  Ministro  dell'ambiente stabilisca, con proprio
decreto, l'elenco dei mammiferi selvatici e dei rettili selvatici che
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica  e
quello  delle  specie  che  subiscono  un elevato tasso di mortalita'
durante il trasporto e durante la cattura nei luoghi di origine;
  Considerata l'urgenza di dare attuazione immediata quantomeno  alla
prescrizione  di  legge  che  prevede  l'individuazione dei mammiferi
selvatici e dei rettili selvatici che possono costituire pericolo per
la salute e l'incolumita' pubblica;
  Sentito il parere  della  commissione  tecnico-scientifica  per  la
fauna  del  Ministero  dell'ambiente,  la  quale  si e' espressa come
segue:
    a) per quel che concerne  i  mammiferi,  tutte  le  specie  -  ad
esclusione dei cetacei - sono potenzialmente pericolose per la salute
pubblica,  poiche'  tutte  sono  potenziali  portatrici di malattie o
parassitosi   trasmissibili   all'uomo;   per   quel   che   riguarda
l'incolumita'   pubblica,   tutte   le   specie   di  mammiferi  sono
potenzialmente pericolose in particolari  condizioni  ambientali  e/o
comportamentali,  potendo  arrecare,  con  la  loro  azione  diretta,
effetti mortali, invalidanti o comunque lesivi dell'integrita' fisica
dell'uomo;
    b) per quel che concerne i rettili da  considerare  ai  fini  del
presente decreto:
    1)  tra  i Cheloni, vanno indicate le Tartarughe azzannatrici, in
quanto pericolose per l'incolumita' pubblica;
    2) tra i Coccodrilli  vanno  indicati  gli  esemplari  di  grossa
taglia in quanto specie pericolose per l'incolumita' pubblica;
    3)  tra  i  Sauri,  vanno  indicati  i  sauri  velenosi in quanto
pericolosi per la salute pubblica ed i varani di  grosse  dimensioni,
in quanto pericolosi per l'incolumita' pubblica;
    4)  tra  gli  Ofidi, vanno indicati gli ofidi velenosi, in quanto
pericolosi per la salute pubblica e gli ofidi costrittori, in  quanto
pericolosi per l'incolumita' pubblica;
  Visto il decreto 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il
19  settembre  1991,  registro  n.  2, foglio n. 345, con il quale al
Sottosegretario  di  Stato  on.  Piero  Mario  Angelini  sono   stati
delegati,  tra  l'altro,  gli  affari rientranti nella competenza del
Servizio conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Tutte  le  specie  di  mammiferi  selvatici, esclusi i cetacei,
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
  2. Le specie di rettili selvatici che possono  costituire  pericolo
per  l'incolumita'  pubblica  sono quelle indicate nell'allegato A al
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 maggio 1992
                                             p. Il Ministro: ANGELINI